DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1980, n. 719

Type DPR
Publication 1980-11-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 3 novembre 1980, n. 707;

Visto l'accordo intervenuto il 30 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e CISAPUNI;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Al personale non docente dell'Universita', degli Istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, dei policlinici universitari, al personale delle opere universitarie, compreso quello delle Universita' libere, fino al loro definitivo trasferimento alle regioni nonche' ai professori universitari incaricati esterni e agli assistenti universitari sono corrisposte, a titolo di acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme: L. 10.000 lorde una tantum individuali, a partire dal 1 gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato nell'anno 1979, con esclusione della tredicesima mensilita'; L. 40.000 mensili lorde individuali, a partire dal 1 gennaio 1980, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilita'. L'integrazione di L. 40.000 della tredicesima mensilita' e' proporzionalmente ridotta nei casi in cui la tredicesima stessa non competa in misura intera.

Art. 2

Le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

Art. 3

Le somme di L. 10.000 mensili per l'anno 1979 e di L. 40.000 mensili per l'anno 1980 si considerano nella base pensionabile di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Le stesse somme non sono computabili ai fini dell'indennita' di buonuscita.

Art. 4

Gli importi di L. 10.000 e 40.000 di cui al precedente art. 1 sono assoggettati alle ritenute anche erariali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni.

Art. 5

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 3 novembre 1980, n. 707.

PERTINI FORLANI - BODRATO - ANDREATTA - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1980

Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 24

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