LEGGE 24 ottobre 1980, n. 744

Type Legge
Publication 1980-10-24
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con protocollo e regolamento di esecuzione, quale risulta modificato e integrato dall'atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 26 dell'accordo de L'Aja e all'articolo 10, paragrafo 2, dell'atto di Stoccolma.

Art. 3

Ai disegni o modelli industriali che formino oggetto di deposito internazionale ai sensi degli atti internazionali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di disegni o modelli ornamentali in quanto compatibili con le disposizioni dell'accordo di cui all'articolo 1.

Art. 4

Il Governo e' autorizzato ad emanare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, le norme necessarie per dare esecuzione agli atti internazionali di cui all'articolo 1, secondo i principi e criteri direttivi seguenti: 1) il deposito internazionale, effettuato secondo la procedura stabilita dall'accordo de L'Aja del 1960, produrra' effetti giuridici in Italia, anche se lo Stato d'origine dei modelli o disegni, secondo le norme di detto accordo, e' un altro Paese; 2) il deposito internazionale di modelli o disegni industriali, per i quali l'Italia e' lo Stato d'origine, dovra' essere effettuato tramite l'amministrazione italiana; 3) il deposito dovra' essere rinnovato ogni cinque anni, a decorrere dalla data di registrazione presso l'ufficio internazionale. La durata massima del brevetto e' di quindici anni; 4) la tassa sulle concessioni governative per gli atti amministrativi riguardanti i modelli o i disegni ornamentali sara' proporzionata alla durata dei brevetti, con una progressione analoga a quella dei brevetti per invenzioni industriali. Con lo stesso decreto saranno stabiliti i compiti delle singole amministrazioni per l'applicazione degli atti internazionali, di cui all'articolo 1, e dettate le disposizioni di carattere procedurale, da coordinare con quelle dei predetti atti internazionali; in particolare, le disposizioni per la rinuncia totale o parziale agli effetti giuridici derivanti dal deposito internazionale.

Art. 5

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si fa fronte, per gli anni finanziari 1979 e 1980, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PERTINI FORLANI - COLOMBO - SARTI - ANDREATTA - BISAGLIA

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Arrangement

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

Traduzione curata dalle competenti Amministrazioni italiane e svizzere, d'intesa con i BIRPI. ACCORDO DE L'AJA RELATIVO AL DEPOSITO INTERNAZIONALE DEI DISEGNI O MODELLI INDUSTRIALI DEL 6 NOVEMBRE 1925, RIVEDUTO A LONDRA IL 2 GIUGNO 1934 E A L'AJA IL 28 NOVEMBRE 1960 Gli Stati contraenti, Animati dal desiderio di offrire ai creatori di modelli o disegni industriali la facolta' di ottenere, dal deposito internazionale, una protezione efficace nel piu' grande numero di Stati; Ritenendo che a tale scopo conviene rivedere l'Accordo relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali, firmato a L'Aja il 6 novembre 1925 e riveduto a Londra il 2 giugno 1934; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. 1. Gli Stati contraenti sono costituiti in Unione particolare per il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali. 2. Solo gli Stati membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale possono far parte del presente Accordo.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Ai sensi del presente Accordo, si deve intendere per: Accordo del 1925, l'Accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925; Accordo del 1934, l'Accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934; Il presente Accordo, l'Accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, quale risulta dal presente Atto; Il Regolamento, il Regolamento di esecuzione del presente Accordo; Ufficio Internazionale, l'Ufficio internazionale per la protezione della proprieta' industriale; Deposito internazionale, un deposito effettuato presso l'Ufficio internazionale; Deposito nazionale, un deposito effettuato presso l'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente; Deposito multiplo, un deposito che comprende piu' disegni o modelli; Stato d'origine di un deposito internazionale, lo Stato contraente dove il depositante ha effettivamente uno stabilimento industriale o commerciale reale o, se il depositante ha tali stabilimenti in piu' Stati contraenti, quello degli Stati contraenti che egli ha indicato nella sua domanda; se non ha un tale stabilimento in uno Stato contraente, lo Stato contraente dove ha il suo domicilio; se non ha il suo domicilio in uno Stato contraente, lo Stato contraente di cui ha la cittadinanza; Stato che procede all'esame della novita', uno Stato in cui la legislazione prevede un sistema che implica una ricerca e un esame preventivo d'ufficio, effettuati dalla sua Amministrazione nazionale e avente per oggetto la novita' di tutti i disegni o modelli depositati.

Accordo-art. 3

Articolo 3 I cittadini degli Stati contraenti o le persone che, pur non avendo la cittadinanza di uno di questi Stati, sono domiciliati o hanno effettivamente uno stabilimento industriale o commerciale reale sul territorio di uno dei detti Stati, possono depositare disegni o modelli presso l'Ufficio internazionale.

Accordo-art. 4

Articolo 4. 1. Il deposito internazionale puo' essere effettuato all'Ufficio internazionale: 1) direttamente, o 2) per mezzo dell'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente se la legislazione di questo Stato lo permette. 2. La legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente puo' esigere che ogni deposito internazionale, per il quale questo Stato e' ritenuto Stato d'origine, sia presentato per mezzo della sua Amministrazione nazionale. L'inosservanza di una tale prescrizione non invalida gli effetti del deposito internazionale negli altri Stati contraenti.

Accordo-art. 5

Articolo 5 1. Il deposito internazionale richiede una domanda, una o piu' fotografie - o qualsiasi altra rappresentazione grafica - del disegno o modello e il pagamento delle tasse previste dal Regolamento. 2. La domanda contiene: 1) la lista degli Stati contraenti nei quali il depositante domanda che il deposito internazionale produca i suoi effetti; 2) l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti ai quali il disegno o modello e' destinato a essere incorporato; 3) se il depositante desidera rivendicare la priorita' citata all'articolo 9, l'indicazione della data e del numero del deposito che da' origine al diritto di priorita'; 4) tutte le altre informazioni previste dal Regolamento. 3. a) La domanda puo' inoltre contenere: 1) una breve descrizione degli elementi caratteristici del disegno o modello; 2) una dichiarazione che indica il nome del vero creatore del disegno o modello; 3) una richiesta di aggiornamento della pubblicazione prevista dall'articolo 6, comma 4; b) Inoltre possono essere uniti alla domanda esemplari o bozzetti dell'oggetto al quale e' incorporato il disegno o modello. 4. Un deposito multiplo puo' comprendere piu' disegni o modelli destinati a essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale di disegni o modelli, prevista dall'articolo 21, comma 2, numero 4.

Accordo-art. 6

Articolo 6 1. L'Ufficio internazionale tiene il Registro internazionale dei disegni o modelli e procede alla registrazione dei depositi internazionali. 2. Il deposito internazionale e' considerato come effettuato alla data alla quale l'Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda nella debita forma, le tasse da pagarsi con la domanda e la o le fotografie - o tutte le altre rappresentazioni grafiche - del disegno o modello oppure, se esse non sono state ricevute contemporaneamente, alla data alla quale l'ultima di queste formalita' e' stata adempiuta. La registrazione porta la stessa data. 3. a) Per ciascun deposito internazionale l'Ufficio internazionale pubblica in un bollettino periodico: 1) le riproduzioni in bianco e nero o, a richiesta del depositante, le riproduzioni a colori, le fotografie, o tutte le altre rappresentazioni grafiche depositate; 2) la data del deposito internazionale; 3) le informazioni previste dal Regolamento. b) L'Ufficio internazionale deve inviare, nel piu' breve termine, il bollettino periodico alle Amministrazioni nazionali. 4. a) La pubblicazione prevista dal comma 3, lettera a) e', a domanda del depositante, aggiornata per il periodo richiesto dallo stesso. Questo periodo non puo' superare il termine di 12 mesi decorrente dalla data del deposito internazionale. Tuttavia, se una priorita' e rivendicata, il termine iniziale di questo periodo e' la data della priorita'. b) Durante il periodo previsto dalla lettera a) suddetta il depositante puo', in qualsiasi momento, domandare la pubblicazione immediata o ritirare il suo deposito. Il ritiro del deposito puo' essere limitato a uno o piu' Stati contraenti e, in caso di deposito multiplo, a una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito. c) Se il depositante non paga nei termini prescritti le tasse esigibili prima della scadenza del periodo previsto alla lettera a) di cui sopra, l'Ufficio internazionale procede alla cancellazione del deposito e non esegue la pubblicazione prevista dal comma 3, lettera a). d) Fino alla scadenza del periodo previsto dalla lettera a) di cui sopra, l'Ufficio internazionale mantiene segreta la registrazione, accompagnata da una richiesta di pubblicazione rinviata, e il pubblico non puo' prendere conoscenza di alcun documento od oggetto relativo al detto deposito. Queste disposizioni si applicano senza limite di durata, purche' il depositante abbia ritirato il suo deposito prima della scadenza di detto periodo. 5. A eccezione dei casi previsti dal comma 4, il pubblico puo' prendere conoscenza del Registro come pure di tutti i documenti e oggetti depositati nell'Ufficio internazionale.

Accordo-art. 7

Articolo 7 1. a) Ogni deposito presso l'Ufficio internazionale ha, in ciascuno degli Stati contraenti indicati dal depositante nella sua domanda, effetti identici a quelli che avrebbe avuto se fossero adempiute dal depositante tutte le formalita' previste dalla legge nazionale per ottenere la protezione e se tutti gli atti amministrativi, previsti a tal fine, fossero stati compiuti dall'Amministrazione di tale Stato. b) Con riserva delle disposizioni dell'articolo 11, la protezione dei disegni o modelli, oggetto di un deposito registrato nell'Ufficio internazionale, e' regolata, in ciascuno degli Stati contraenti, dalle disposizioni nazionali, applicate in detti Stati ai disegni o modelli la cui protezione e' rivendicata per mezzo di un deposito nazionale e per i quali tutte le formalita' sono state adempiute e tutti gli atti amministrativi sono stati compiuti. 2. Il deposito internazionale non produce effetti nello Stato d'origine se la legislazione di tale Stato cosi' stabilisce.

Accordo-art. 8

Articolo 8 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 7, l'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente la cui legislazione nazionale prevede il rifiuto della protezione, a seguito di un esame amministrativo d'ufficio o a seguito dell'opposizione di un terzo, deve, in caso di rifiuto, far conoscere, nel termine di sei mesi, all'Ufficio internazionale che il disegno o modello non risponde alle esigenze imposte da questa legislazione oltre le formalita' e gli atti amministrativi previsti dall'articolo 7, comma 1. Se il rifiuto non e' notificato nel termine di sei mesi, il deposito internazionale produce i suoi effetti, in detto Stato, a decorrere dalla data di questo deposito. Tuttavia, in ogni Stato contraente, che proceda a un esame della novita', se non e' stato notificato un rifiuto entro il termine di sei mesi, il deposito internazionale, pur conservando la sua priorita', produce i suoi effetti a decorrere dalla scadenza di tale termine, a meno che la legislazione nazionale non preveda una data anteriore per i depositi effettuati presso la sua Amministrazione nazionale. 2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 1, si deve calcolare a decorrere dalla data nella quale l'Amministrazione nazionale ha ricevuto il numero del bollettino periodico in cui e' pubblicata la registrazione del deposito internazionale. L'Amministrazione nazionale deve dare conoscenza di tale data a qualsiasi terzo che la domandi. 3. Il depositante ha gli stessi mezzi di ricorso contro la decisione di rifiuto dell'Amministrazione nazionale, prevista dal comma 1, che se egli avesse depositato il suo disegno o modello presso questa Amministrazione; in ogni caso, la decisione di rifiuto deve poter essere oggetto di un riesame o di un ricorso. La notifica della decisione deve indicare: 1) le ragioni per le quali e' stato deciso che il disegno o modello non risponde alle esigenze della legge nazionale; 2) la data prevista al comma 2; 3) il termine concesso per domandare un riesame o presentare un ricorso; 4) l'Autorita' alla quale questa domanda o questo ricorso possono essere diretti. 4. a) L'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente la cui legislazione nazionale contiene disposizioni della natura di quelle previste dal comma 1, che richiedono una dichiarazione indicante il nome del vero creatore del disegno o modello o una descrizione del detto disegno o modello, puo' esigere dal depositante, assegnandogli un termine di 60 giorni almeno, che fornisca, nella lingua nella quale la domanda depositata all'Ufficio internazionale e' stata redatta: 1) una dichiarazione che indichi il vero creatore del disegno o modello; 2) una breve descrizione che sottolinei gli elementi caratteristici essenziali del disegno o modello, come appaiono nelle fotografie o in altre rappresentazioni grafiche. b) Nessuna tassa e' prelevata da un'Amministrazione nazionale per il rilascio di una tale dichiarazione o di una tale descrizione ne' per la loro eventuale pubblicazione a cura di questa Amministrazione nazionale. 5. a) Ciascuno degli Stati contraenti, la cui legislazione nazionale contiene disposizioni della natura di quelle previste dal comma 1, deve informarne l'Ufficio internazionale. b) Se la legislazione di uno Stato contraente prevede piu' sistemi di protezione di disegni o modelli, e se uno di questi sistemi implica un esame della novita', le disposizioni del presente Accordo relativo agli Stati che praticano un tale esame non s'applicano che per quanto riguarda tale sistema.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Se il deposito internazionale del disegno o modello e' effettuato, nei sei mesi successivi al primo deposito dello stesso disegno o modello, in uno degli Stati membri dell'Unione internazionale per la protezione della Proprieta' industriale e se la priorita' e' rivendicata, per il deposito internazionale, la data di priorita' e' quella di questo primo deposito.

Accordo-art. 10

Articolo 10 1. Il deposito internazionale puo' essere rinnovato ogni 5 anni anche solo pagando, entro l'ultimo anno di ciascun quinquennio, tasse di rinnovo fissate dal Regolamento. 2. Mediante il versamento di una soprattassa, fissata dal Regolamento, un termine di grazia di 6 mesi e' concesso per i rinnovi del deposito internazionale. 3. Al momento del pagamento delle tasse di rinnovo devono essere indicati il numero del deposito internazionale e, se il rinnovo non deve essere effettuato per tutti gli Stati contraenti dove il deposito sta per scadere, quelli di questi Stati dove il rinnovo deve essere effettuato. 4. Il rinnovo puo' essere limitato a una parte solamente dei disegni o modelli compresi in un deposito multiplo. 5. L'Ufficio internazionale registra e pubblica i rinnovi.

Accordo-art. 11

Articolo 11 1. a) La durata della protezione, accordata da uno Stato contraente ai disegni o modelli oggetto di un deposito internazionale, non puo' essere inferiore a: 1) 10 anni a decorrere dalla data del deposito internazionale se questo deposito e' stato oggetto di un rinnovo; 2) 5 anni a decorrere dalla data del deposito internazionale in caso di mancato rinnovo. b) Tuttavia, se, in virtu' delle disposizioni della legislazione nazionale di uno Stato contraente che procede a un esame della novita', la protezione ha inizio a una data successiva a quella del deposito internazionale, le durate minime previste dalla lettera a) sono calcolate a decorrere dal momento iniziale della protezione in detto Stato. Il fatto che il deposito internazionale non sia rinnovato, o non sia rinnovato che una sola volta, non ha alcun effetto sulla durata minima della protezione cosi' definita. 2. Se la legislazione di uno Stato contraente prevede per i disegni o modelli, oggetto di un deposito nazionale, una protezione la cui durata, con o senza rinnovo, sia superiore a 10 anni, una protezione di uguale durata e' accordata in questo Stato sulla base del deposito internazionale e dei suoi rinnovi ai disegni o modelli oggetto di un deposito internazionale. 3. Ogni Stato contraente puo', nella sua legislazione nazionale, limitare la durata della protezione dei disegni o modelli, oggetto di un deposito internazionale, alle durate previste dal comma 1. 4. Con riserva delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), la protezione termina negli Stati contraenti alla data della scadenza del deposito internazionale, a meno che la legislazione nazionale di questi Stati non disponga che la protezione continui dopo la data della scadenza del deposito internazionale.

Accordo-art. 12

Articolo 12 1. L'Ufficio internazionale deve registrare e pubblicare qualsiasi mutamento riguardante la proprieta' di un disegno o modello oggetto di un deposito internazionale in vigore. Il trasferimento di proprieta' puo' essere limitato a diritti derivanti dal deposito internazionale in uno o piu' Stati contraenti solamente e, nel caso di deposito multiplo, a una parte solamente dei disegni o modelli compresi in detto deposito. 2. La registrazione di cui al comma 1, produce gli stessi effetti che se essa fosse stata effettuata dalle Amministrazioni nazionali degli Stati contraenti.

Accordo-art. 13

Articolo 13 1. Il titolare di un deposito internazionale puo', per mezzo di una dichiarazione diretta all'Ufficio internazionale, rinunziare ai suoi diritti per tutti gli Stati contraenti o per un certo numero di essi e, in caso di deposito multiplo, per una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito. 2. L'Ufficio internazionale registra la dichiarazione e la pubblica.

Accordo-art. 14

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