LEGGE 24 ottobre 1980, n. 745

Type Legge
Publication 1980-10-24
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni: 1) convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970; 2) convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 3) convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 4) convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 38, 44, 35 e 25 delle convenzioni stesse.

PERTINI FORLANI - COLOMBO - SARTI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Convention

CONVENTION SUR L'OBTENTION DES PREUVES A L'ETRANGER EN MATIERE CIVILE OU COMMERCIALE Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese. CONVENZIONE SULL'ASSUNZIONE ALL'ESTERO DELLE PROVE IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE Gli Stati firmatari della presente Convenzione, Desiderando facilitare la trasmissione e l'esecuzione delle Commissioni rogatorie nonche' promuovere l'armonizzazione dei diversi metodi che utilizzano a tali fini, Desiderando migliorare l'efficacia della cooperazione giudiziaria reciproca in materia civile o commerciale, hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione ed hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 L'autorita' giudiziaria di uno Stato contraente puo', in materia civile o commerciale, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, chiedere a mezzo di rogatoria all'autorita' competente di un altro Stato contraente di compiere ogni atto d'istruttoria, nonche' ogni altro atto giudiziario. Non puo' essere richiesto un atto di istruttoria per permettere alle parti di ottenere mezzi di prova che non siano destinati ad essere utilizzati in un procedimento in corso o futuro. L'espressione "altri atti giudiziari" non comprende ne' la presentazione o la notifica di atti giudiziari, ne' le misure cautelative o esecutive.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Ogni Stato contraente nomina una Autorita' centrale che si assume l'incarico di ricevere le rogatorie provenienti da una autorita' giudiziaria di un altro Stato contraente e di trasmetterle all'autorita' competente ai fini dell'esecuzione. L'Autorita' centrale e' organizzata a seconda delle modalita' previste dallo Stato richiesto. Le rogatorie vengono trasmesse all'Autorita' centrale dello Stato richiesto senza l'intervento di un'altra autorita' di tale Stato.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 L'atto rogatorio deve contenere le seguenti indicazioni: a) l'autorita' richiedente e, se possibile, l'autorita' richiesta; b) l'identita' e l'indirizzo delle parti e, ove occorra, dei loro rappresentanti; c) la natura e l'oggetto dell'istanza e un breve resoconto dei fatti; d) gli atti d'istruttoria o gli altri atti giudiziari, da compiere. Ove occorra, l'atto rogatorio deve anche contenere: e) il nome e l'indirizzo delle persone da interrogare; f) le domande da rivolgere alle, persone da interrogare o i fatti sui quali devono essere interrogate; g) i documenti o gli altri oggetti da ispezionare; h) la precisazione se la deposizione debba essere fatta sotto giuramento o con una semplice affermazione e, ove occorra, l'indicazione della formula da usare all'uopo; i) ogni forma speciale la cui applicazione sia richiesta in conformita' dell'articolo 9. Nell'atto rogatorio possono anche venir citate, se del caso, tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 11. Non puo' essere richiesta alcuna legalizzazione o altra formalita' analoga.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 L'atto rogatorio deve essere redatto nella lingua dell'autorita' richiesta o accompagnato da una traduzione in tale lingua. Tuttavia, ogni Stato contraente deve accettare l'atto rogatorio redatto in lingua francese o inglese o accompagnato da una traduzione in una di tali lingue, a meno che non vi si sia opposto formulando la riserva prevista dall'articolo 33. Ogni Stato contraente che abbia piu' lingue ufficiali e non possa, per motivi di diritto interno, accettare le rogatorie in una di tali lingue per il suo intero territorio, deve far conoscere, a mezzo di dichiarazione, la lingua in cui l'atto rogatorio deve essere redatto o tradotto in vista della sua esecuzione nelle parti del proprio territorio che abbia indicato. In caso di mancata osservanza, senza validi motivi, dell'obbligo derivante da tale dichiarazione, le spese di traduzione nella lingua voluta, sono a carico dello Stato richiedente. Ogni Stato contraente puo', mediante una dichiarazione in tal senso, far conoscere la lingua o le lingue diverse da quelle previste dai precedenti capoversi nelle quali l'atto rogatorio puo' essere inviato alla propria Autorita' centrale. Ogni traduzione allegata ad un atto rogatorio deve essere certificata conforme, o da un agente diplomatico o consolare, o da un traduttore giurato, oppure da ogni altra persona autorizzata a tal fine in uno dei due Stati.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Quando l'Autorita' centrale ritiene che le disposizioni della Convenzione non siano state rispettate, e' tenuta ad informarne immediatamente l'autorita' dello Stato richiedente che le ha trasmesso la rogatoria, precisando quali sono le obiezioni alla richiesta stessa.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 In caso di incompetenza dell'autorita' richiesta, l'atto rogatorio viene trasmesso d'ufficio e senza indugio all'autorita' dello Stato che in base alle norme stabilite dalla legislazione di quest'ultimo e' competente in materia.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 L'autorita' richiedente e' informata, se lo richiede, della data e del luogo in cui avra' luogo il procedimento, affinche' le parti interessate e, se del caso, i loro rappresentanti possano assistervi. Tale comunicazione deve essere indirizzata direttamente alle suddette parti, quando l'autorita' richiedente ne faccia richiesta o ai loro rappresentanti.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Ogni Stato contraente puo' dichiarare che magistrati dell'autorita' richiedente di un altro Stato contraente possono assistere all'esecuzione di una rogatoria. Tale misura puo' essere soggetta alla previa approvazione dell'autorita' competente indicata dallo Stato dichiarante.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 L'autorita' giudiziaria che procede all'esecuzione di una rogatoria, applica le leggi del proprio paese per quanto riguarda le procedure da seguire. Tuttavia, si potra' accondiscendere alla richiesta dell'autorita' richiedente di seguire: un metodo particolare di procedura ove questo non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto, o che la sua applicazione non sia possibile, sia a motivo degli usi giudiziari interni dello Stato richiesto, sia per difficolta' d'ordine pratico. La rogatoria dovra' essere eseguita d'urgenza.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Nell'eseguire una rogatoria, l'autorita' richiesta applica i mezzi di costrizione appropriati e previsti dal proprio diritto interno, per quel caso, e nella stessa misura in cui vi sarebbe obbligata in caso di esecuzione di un ordine emesso dalle autorita' dello Stato richiesto o di una domanda formulata a tal fine da una parte interessata.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 La rogatoria non viene eseguita se la persona interessata rifiuta di deporre in quanto abbia il privilegio o l'obbligo di rifiutarsi, in base; a) sia alla legge dello Stato richiesto; b) sia alla legge dello Stato richiedente e detto privilegio ed obbligo siano stati specificati nell'atto rogatorio o, se del caso, attestati dall'autorita' richiedente a richiesta dell'autorita' richiesta. Inoltre, ogni Stato contraente puo' dichiarare di riconoscere tali privilegi ed obblighi stabiliti dalla legge di Stati diversi dallo Stato richiedente e dallo Stato richiesto, nella misura specificata in tale dichiarazione.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 L'esecuzione della rogatoria puo' essere rifiutata soltanto se: a) l'esecuzione, nello Stato richiesto, non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario, oppure b) lo Stato richiesto la ritiene di natura tale da recare pregiudizio alla propria sovranita' o alla propria sicurezza. L'esecuzione non puo' essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto rivendichi l'esclusiva competenza giudiziaria nella questione in causa o che non conosca i mezzi giuridici corrispondenti all'oggetto della domanda proposta all'autorita' richiedente.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 I documenti attestanti l'esecuzione di una rogatoria sono trasmessi dall'autorita' richiesta all'autorita' richiedente attraverso gli stessi canali utilizzati da quest'ultima. Quando la rogatoria non viene eseguita, in tutto o in parte, l'autorita' richiedente ne viene immediatamente informata per la stessa via e gliene vengono comunicati i motivi.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 L'esecuzione di una rogatoria non puo' dar luogo al rimborso di tasse o diritti qualunque sia la loro natura. Tuttavia, lo Stato richiesto ha il diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennita' pagate agli esperti ed agli interpreti nonche' delle spese risultanti dall'applicazione di una particolare procedura richiesta dallo Stato richiedente, in conformita' del comma 2 dell'articolo 9. L'autorita' richiesta, la cui legislazione lasci alle parti la cura di raccogliere le prove e che non sia in grado di eseguire essa stessa la rogatoria, puo' incaricare una persona abilitata a tal fine, previo il consenso dell'autorita' richiedente. Nel richiedere tale consenso, l'autorita' richiesta indica l'ammontare approssimativo delle spese che deriveranno da tale intervento. Il consenso implica l'obbligo di rimborsare le spese da parte dell'autorita' richiedente. In mancanza di esso, l'autorita' richiedente non e' tenuta a pagare dette spese.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 Un agente diplomatico o consolare di uno Stato contraente puo' procedere; in materia civile o commerciale, e senza fare uso di misure coercitive, sul territorio di un altro Stato contraente e nella circoscrizione in cui esercita le proprie funzioni, ad ogni atto istruttorio riguardante unicamente i cittadini di uno Stato che egli rappresenta e concernente un procedimento iniziato avanti un tribunale del detto Stato. Ogni Stato contraente ha la facolta' di dichiarare che tale atto puo' avvenire soltanto previa autorizzazione accordata su domanda fatta, da tale agente ed a suo nome, all'autorita' competente designata dallo Stato dichiarante.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 Un agente diplomatico o consolare di uno Stato contraente puo' inoltre procedere, senza far uso di misure coercitive, sul territorio di un altro Stato contraente e nella circoscrizione in cui esercita le proprie funzioni, ad ogni atto istruttorio riguardante i cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo, e concernente un procedimento iniziato dinanzi ad un tribunale di uno Stato da lui rappresentato: a) se una autorita' competente designata dallo Stato di residenza ha dato la propria autorizzazione, sia in linea generale che per ogni singolo caso, e b) se egli rispetta le condizioni fissate dall'autorita' competente nell'autorizzazione. Ogni Stato contraente puo' dichiarare che gli atti istruttori previsti da questo articolo possono essere compiuti senza la sua previa autorizzazione.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 In materia civile o commerciale, ogni persona regolarmente designata a tale scopo quale commissario, puo' procedere, senza ricorrere a misure coercitive, sul territorio di uno Stato contraente, ad ogni atto istruttorio riguardante un procedimento iniziato avanti un tribunale di un altro Stato contraente: a) se una autorita' competente designata dallo Stato di esecuzione ha dato la propria autorizzazione, sia in linea generale, che per ogni singolo caso, e b) se egli rispetta le condizioni fissate dall'autorita' competente dell'autorizzazione. Ogni Stato contraente puo' dichiarare che gli atti istruttori previsti dal presente articolo possono essere compiuti senza sua previa autorizzazione.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 Ogni Stato contraente puo' dichiarare che un agente diplomatico o consolare o un commissario, autorizzato a procedere ad un atto istruttorio conformemente agli articoli 15, 16 e 17, ha la facolta' di rivolgersi all'autorita' competente designata dal detto Stato, per ottenere la necessaria assistenza al compimento di tale atto ricorrendo a misure coercitive. La dichiarazione puo' comportare ogni condizione che lo Stato contraente ritenga utile imporre. Quando l'autorita' competente accoglie la richiesta, essa applica i mezzi coercitivi adeguati e previsti al proprio diritto interno.

Convenzione-art. 19

Articolo 19 L'autorita' competente, nel dare l'autorizzazione di cui agli articoli 15, 16 e 17 o in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, puo' determinare le condizioni che essa ritiene convenienti, con particolare riguardo all'ora, alla data e al luogo dell'istruttoria. Essa puo' inoltre richiedere che tale ora, data e luogo le siano notificate con notevole anticipo ed in tempo utile; in tal caso, un rappresentante della detta autorita', puo' essere presente all'istruttoria.

Convenzione-art. 20

Articolo 20 Le persone interessate agli atti istruttori di cui al presente capitolo possono farsi assistere dal loro avvocato.

Convenzione-art. 21

Articolo 21 Quando un agente diplomatico o consolare o un commissario e' autorizzato a procedere ad un atto istruttorio in base agli articoli 15, 16 e 17, egli: a) puo' procedere ad ogni atto istruttorio che non sia incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione o contrario alla autorizzazione accordata in base ai detti articoli o ricevere, alle stesse condizioni, una deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione; b) ogni convocazione a comparire o a partecipare ad un atto istruttorio e' redatta, salvo che la persona cui l'atto si riferisce non sia cittadino dello Stato in cui e' iniziato il procedimento, nella lingua del luogo in cui l'atto istruttorio dev'esser compiuto ovvero accompagnata da una traduzione in tale lingua; c) la convocazione deve avvertire che la persona puo' essere assistita dal proprio avvocato, e, per ogni Stato che non abbia fatto la dichiarazione di cui all'articolo 18, che essa non e' tenuta ne' a comparire ne' a partecipare all'istruttoria; d) l'atto istruttorio puo' essere compiuto secondo le formalita' previste dalla legge del tribunale avanti il quale e' iniziato il procedimento, a condizione che esse non siano vietate dalla legge dello Stato di esecuzione; e) la persona cui l'atto istruttorio si riferisce puo' invocare i privilegi e gli obblighi di cui all'articolo 11.

Convenzione-art. 22

Articolo 22 Il fatto che un atto istruttorio non abbia potuto essere compiuto conformemente alle disposizioni del presente capitolo, a causa del rifiuto di una persona di parteciparvi, non impedisce che una rogatoria possa essere di nuovo inoltrata per lo stesso atto, in conformita' delle disposizioni del capitolo I.

Convenzione-art. 23

Articolo 23 Ogni Stato contraente puo', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare di non eseguire le rogatorie che hanno per oggetto una procedura conosciuta negli Stati che applicano la "Common Law" sotto il nome di "pre-trial discovery of documents".

Convenzione-art. 24

Articolo 24 Ogni Stato contraente puo' designare oltre all'Autorita' centrale, altre autorita' di cui determina le competenze. Tuttavia, le rogatorie possono sempre essere trasmesse all'Autorita' centrale. Gli Stati federali hanno la facolta' di designare piu' Autorita' centrali.

Convenzione-art. 25

Articolo 25 Ogni Stato contraente nel quale siano in vigore piu' ordinamenti giuridici, puo' designare le autorita' di uno di tali ordinamenti, che avranno competenza esclusiva per l'esecuzione delle rogatorie in applicazione della presente Convenzione.

Convenzione-art. 26

Articolo 26 Ogni Stato contraente che vi sia tenuto per motivi di diritto costituzionale, puo' invitare lo Stato richiedente a rimborsare le spese di esecuzione dell'atto rogatorio e relative alla notifica o all'intimazione a comparire, le indennita' dovute alla persona che fa la deposizione e per la redazione del processo verbale dell'atto di istruttoria. Quando uno Stato ha fatto uso delle disposizioni del precedente paragrafo, ogni altro Stato contraente puo' invitare tale Stato a rimborsare le spese corrispondenti.

Convenzione-art. 27

Articolo 27 Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono ad uno Stato contraente: a) di dichiarare che atti rogatori possano venire trasmessi alle proprie autorita' giudiziarie per vie diverse da quelle previste dall'articolo 2; b) di permettere, ai sensi della propria legge o della propria consuetudine interna, di eseguire gli atti ai quali essa si applica in condizioni meno restrittive; c) di permettere metodi a termini della propria legge o consuetudine interna, per ottenere le prove, diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione.

Convenzione-art. 28

Articolo 28 La presente Convenzione non vieta che gli Stati contraenti si accordino per derogare: a) all'articolo 2, per quanto attiene alla via di trasmissione delle rogatorie; b) all'articolo 4, per quanto attiene all'uso delle lingue; c) all'articolo 8, per quanto attiene alla presenza di magistrati all'esecuzione delle rogatorie; d) all'articolo 11; per quanto attiene ai privilegi ed ai divieti di deporre; e) all'articolo 13, per quanto attiene alla trasmissione dei documenti attestanti l'esecuzione; f) all'articolo 14, per quanto attiene al pagamento delle spese; g) alle disposizioni del capitolo II.

Convenzione-art. 29

Articolo 29 La presente Convenzione sostituira', nei rapporti fra gli Stati che l'avranno ratificata, gli articoli da 8 a 16 delle Convenzioni relative alla procedura civile, firmate a L'Aja rispettivamente il 17 luglio 1905 e il primo marzo 1954, nella misura in cui i detti Stati sono Parti dell'una o dell'altra di tali Convenzioni.

Convenzione-art. 30

Articolo 30 La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione del 1905, ne' dell'articolo 24 di quella del 1954.

Convenzione-art. 31

Articolo 31 Gli accordi aggiuntivi alle Convenzioni del 1905 e del 1954, conclusi fra gli Stati contraenti sono ritenuti ugualmente applicabili alla presente Convenzione, a meno che gli Stati interessati non convengano altrimenti.

Convenzione-art. 32

Articolo 32 Fatta salva l'applicazione degli articoli 29 e 31, la presente Convenzione non deroga alle Convenzioni di cui siano o saranno Parti gli Stati contraenti e che contengano delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione.

Convenzione-art. 33

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