DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1980, n. 750
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
Attribuzioni delle vigilatrici penitenziarie
Le "vigilatrici penitenziarie" hanno le seguenti attribuzioni: 1) custodire e sorvegliare sia di giorno che di notte le detenute ed internate, secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno; 2) eseguire, nei casi consentiti e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, la perquisizione personale sulle detenute ed internate, nonche' controlli sulle persone di sesso femminile ammesse a colloquio negli istituti di prevenzione e di pena; 3) fare rapporto scritto e, in caso di urgenza, riferire subito anche verbalmente alla vigilatrice penitenziaria capo sulle infrazioni disciplinari e su qualsiasi altra irregolarita' comunque rilevata; 4) prestare assistenza alle detenute ed internato durante le traduzioni; 5) adempiere a tutte le disposizioni e agli ordini che, nell'interesse del servizio, sono loro impartiti dal direttore, dalla vigilatrice penitenziaria capo e dalle vigilatrici penitenziarie superiori. Le vigilatrici penitenziarie di prima nomina seguono, durante il periodo di prova, un corso di formazione professionale della durata di giorni quarantacinque. Il corso stesso avra' carattere teorico-pratico e vertera' su quanto attiene all'organizzazione penitenziaria, ai rapporti con le detenute ed internate, nonche' alla normativa concernente il rapporto di pubblico impiego con particolare riguardo al personale operaio dello Stato.
Art. 2
Attribuzioni delle vigilatrici penitenziarie superiori
Le vigilatrici penitenziarie superiori collaborano con la vigilatrice penitenziaria capo e la sostituiscono in caso di assenza od impedimento. Assicurano l'esatta osservanza delle disposizioni relative al funzionamento dei servizi affidati alle vigilatrici penitenziarie. Eseguono tutte le altre incombenze di cui sono incaricate, nell'interesse del servizio, dal direttore e dalla vigilatrice penitenziaria capo.
Art. 3
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso, di cui all'art. 20 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 convertito con legge 10 giugno 1978, n. 271, per la nomina a vigilatrice penitenziaria superiore e' composta da un presidente scelto tra i magistrati addetti alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena o da un impiegato della carriera direttiva, ruolo amministrativo, degli istituti di prevenzione e di pena, avente qualifica non inferiore a direttore capo aggiunto, e da due impiegati della carriera direttiva, ruolo amministrativo, degli istituti di prevenzione e di pena con la qualifica non inferiore a direttore. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto dell'amministrazione penitenziaria. Per ciascun componente della commissione puo' essere nominato un supplente. Puo' essere nominato anche un segretario supplente.
Art. 4
Attribuzioni della vigilatrice penitenziaria capo
La vigilatrice penitenziaria capo regola i servizi affidati alle vigilatrici penitenziarie ed a quelle superiori con apposita tabella che sottopone all'approvazione del direttore; provvede al mantenimento dell'ordine e della disciplina; sorveglia la pulizia di tutti i locali dello stabilimento; cura che le vigilatrici adempiano ai doveri che ad esse incombono secondo le disposizioni vigenti. Informa giornalmente il direttore dell'andamento del servizio e di quanto direttamente od indirettamente interessa la disciplina e l'ordine interno. Adempie, altresi', a tutti gli ordini ed agli incarichi che, nell'interesse del servizio, le vengono affidati dal direttore.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PERTINI COSSIGA - MORLINO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 novembre 1980
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 1
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.