DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1980, n. 752

Type DPR
Publication 1980-11-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, con il quale e' stato determinato il contributo di impianto per collegamenti telefonici fuori del perimetro abitato;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 agosto 1980;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 61/80 del 13 novembre 1980;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro: Decreta:

Art. 1

Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi: primo gruppo: reti con oltre 500 abbonati; secondo gruppo: reti fino a 500 abbonati. Gli abbonati di ciascun gruppo sono ripartiti in tre categorie cosi' determinate: Categoria A. - Abbonamenti ad uso di: a) amministrazioni statali, regionali provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni stesse, comunita' montane e consorzi fra le predette amministrazioni, le cui spese siano per legge a completo carico delle medesime e che non svolgano alcuna delle attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile; b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato; c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali; d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani: direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari, che siano giornalisti professionisti, delle agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani, limitatamente al primo abbonamento. Eventuali ulteriori abbonamenti nella stessa sede del primo, a chiunque intestati, saranno classificati in categoria C. ((Categoria B. - Primo abbonamento in ciascuna abitazione privata ove non si svolga attivita' di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti a chiunque intestati delle persone costituenti il predetto nucleo familiare, nella stessa o in altra abitazione, saranno classificati nella categoria C. Nel caso in cui, in base al precedente comma, siano classificati in categoria C utenze duplex - fatto salvo il diritto dell'utente di richiedere la trasformazione dell'impianto in simplex -, il relativo canone trimestrale di abbonamento e' diminuito di una somma pari alla differenza tra il canone trimestrale di abbonamento della categoria B simplex e quello della categoria B duplex. Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della classificazione degli abbonamenti in categoria B, il gestore del servizio urbano ha facolta' di richiedere apposito certificato anagrafico. Quando il gestore predetto accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, delle tariffe di categoria B, lo stesso procedera' all'applicazione delle tariffe di categoria C con decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate ai sensi del presente provvedimento)). Categoria C. - Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie A e B e quelli come tali richiesti dagli utenti.

Art. 2

Per ogni apparecchio principale e' dovuto un canone trimestrale di abbonamento stabilito come segue: Reti del primo gruppo: categoria A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 categoria B simplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.800 categoria B duplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.800 categoria C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 27.000 Reti del secondo gruppo: categoria A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 categoria B simplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.000 categoria C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 21.000 Per gli abbonamenti della categoria C in uso a: 1) imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge; 2) coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici, il canone trimestrale e' stabilito nella misura seguente: reti del primo gruppo . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 reti del secondo gruppo . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 I canoni di cui al presente articolo si riferiscono ad apparecchi normali di tipo a muro.

Art. 3

Gli abbonati delle reti urbane aventi piu' di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di raggio medio (raggio del cerchio equivalente) in aggiunta ai canoni di cui all'articolo precedente debbono corrispondere trimestralmente un canone supplementare pari allo 0,6% del canone base per ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa. Per la determinazione della superficie delle reti urbane si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 4

Per gli impianti entro il perimetro dell'abitato ove e' ubicata la centrale cui l'utente sara' collegato, sono dovuti i seguenti contributi a fondo perduto per le spese di impianto e di trasloco:

Nuovo impianto Trasloco

Per gli utenti di categoria B simplex e B duplex una quota di contributo di nuovo impianto, pari rispettivamente a L. 90.000 e L. 60.000, puo', a richiesta dell'utente, essere rateizzata in quattordici trimestralita'; in tal caso il contributo spese complessivo viene stabilito in L. 180.000 per la categoria B simplex e in lira 135.000 per la categoria B duplex. ((Nel caso in cui le utenze duplex siano da classificare in categoria C in conseguenza di ulteriori abbonamenti di categoria B a chiunque intestati delle persone componenti il nucleo familiare anagrafico nella stessa o in altra abitazione, i contributi previsti per la categoria C dal precedente primo comma sono diminuiti di una somma pari alla differenza tra i contributi previsti per la categoria B simplex e quelli per la categoria B duplex)). Per le imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge e per i coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici, i contributi spese di nuovo impianto e di trasloco relativi alla categoria C di cui al primo comma del presente articolo sono stabiliti rispettivamente in L. 145.000 e L. 72.500. Per i nuovi impianti o traslochi fuori del perimetro dell'abitato, ove e' ubicata la centrale di competenza e' dovuta, oltre al contributo spese di cui al precedente primo comma, una quota supplementare pari al 20 per cento del costo medio del tratto di linea tra dette perimetro, determinato in base alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica, e la sede dell'utente. A tal fine, in conformita' ai criteri previsti dal decreto ministeriale 8 febbraio 1974, gli importi chilometrici di cui al penultimo comma dell'art. 1 del decreto medesimo vengono stabiliti nella misura seguente: a) per collegamenti realizzati su circuito aereo individuale L. 446.000/ km; b) per collegamenti realizzati su circuito in cave L. 150.000/ km. Nel caso di collegamento duplex le quote supplementari di cui al comma precedente sono ridotte alla meta' si applicano a ciascuno dei coutenti.

Art. 5

I contributi di trasloco di cui al primo e terzo comma del precedente art. 4 si applicano anche alle seguenti operazioni effettuate a richiesta dell'utente: a) trasformazione in singolo di ciascuna utenza di coppia duplex; b) variazione di accoppiamento di due coppie duplex (limitatamente ai due richiedenti); c) spostamento dell'apparecchio principale nell'ambito dello stesso fondo con rifacimento del tratto esterno della linea terminale di utente; d) ritiro a deposito dell'apparecchio principale e dei relativi accessori e successivo ripristino a domicilio. Il contributo di trasloco e' dovuto una sola volta nel caso in cui le operazioni di cui ai punti precedenti siano concomitanti. Nel caso di subentro si applica la meta' del contributo complessivo previsto per il trasloco nel precedente art. 4. Nel caso di cambio di numero a richiesta dell'utente si applica la meta' del contributo spese previsto per il trasloco nel primo e nel terzo comma dell'art. 4. Per la trasformazione in duplex di due impianti singoli e' dovuto un contributo di L. 20.000 per ciascuno dei coutenti. Per la riattivazione dell'impianto sospeso a richiesta o in applicazione dell'art. 11 del decreto ministeriale 11 novembre 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 1930 e successive modifiche, e' dovuto un rimborso di L. 5.000.

Art. 6

Per ciascun apparecchio telefonico in derivazione interna e' dovuto dall'abbonato un canone trimestrale di abbonamento fissato nella seguente misura: categorie A e B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 categoria C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.250 Per gli alberghi e le pensioni ufficialmente riconosciuti, il canone risultante dall'applicazione del comma precedente e' stabilito nella misura dell'80%. Il canone trimestrale di abbonamento per ogni apparecchio supplementare su impianti a spina e' dovuto nella misura di L. 375. In aggiunta ai canoni di cui al primo comma, per ciascun apparecchio telefonico, derivato da centralino automatico dotato di servizio di selezione passante dovuto un canone trimestrale di L. 2.000. Per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni telefoniche con la rete esterna non e' dovuto alcun canone di abbonamento.

Art. 7

Per i seguenti tipi di impianti supplementari ed accessori, di cui all'art. 284 del codice postale e delle telecomunicazioni, installati dalla societa' concessionaria, sono dovuti dall'abbonato i sottoindicati canoni trimestrali di manutenzione e noleggio: a) derivazione interna con commutatore manuale (compreso il commutatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.350 b) derivazione interna con commutatore automatico (compreso il commutatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.400 c) derivazione interna in serie. . . . . . . . . . . . . . L. 5.500 d) commutatore manuale, organo di sezionamento (per ogni linea sezionata), ricevitore, soneria di tipo normale, per ciascuno. L. 1.050 e) commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, per ciascuno. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.100 f) presa a spina supplementare . . . . . . . . . . . . . . L. 1.350 g) apparecchio supplementare su impianto a spina . . . . . L. 2.400 h) supplemento per apparecchio da tavolo principale o derivato. L. 900 i) supplemento per apparecchio con tastiera. . . . . . . . L. 4.600 l) indicatore di conteggio a domicilio ad un solo contatore: categorie A e B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.920 categoria C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.400 m) indicatore di conteggio a domicilio a piu' contatori o con disabilitatore a chiave: categorie A e B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.520 categoria C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 Per gli impianti di cui al comma precedente il contributo spese di impianto, di trasloco o di spostamento interno e' dovuto in misura di una trimestralita' del canone di manutenzione e noleggio (per una linea interna di lunghezza fino a 20 metri), oltre ad una quota di L. 10.000, che si applica una sola volta in caso di piu' lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei all'installazione dell'apparecchio principale.

Art. 8

Per gli impianti interni, supplementari ed accessori, di cui all'art. 285 del codice postale e delle telecomunicazioni, di proprieta' degli abbonati o presi a nolo da installatori privati e per quelli di proprieta' della societa' concessionaria, non compresi nel precedente art. 7, i canoni trimestrali di manutenzione dovuti dall'abbonato sono fissati nella misura seguente: a) impianti intercomunicanti: per ogni apparecchio . . . . L. 5.500 b) impianti a centralino manuale: per ogni apparecchio . . L. 3.250 c) impianti a centralino automatico dotato di normali servizi (comunicazioni esterne ed interne, richiamata, trasferta, emergenza, inoltro ed inoltro automatico, attesa comandata, ritorno al capolinea, inclusione d'operatore, accesso all'operatore, servizio notte, classificazione dei derivati, controllo della teleselezione, ecc.): per ogni apparecchio derivato da centralino di capacita' finale non superiore a 100 derivati . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500 per ogni apparecchio derivato da centralino di capacita' finale superiore a 100 derivati . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.650 d) servizi particolari su centralini automatici (selezione passante, selezione abbreviata, conteggio, documentazione addebiti, traffico di giunzione, ecc.): per ogni apparecchio relativamente a ciascun servizio. . . L. 500 e) dispositivi per l'accoppiamento a centralini di apparecchiature che realizzano servizi speciali quali fonia su attesa, sveglia automatica, servizio ronda, dettatura centralizzata, ecc., per ciascun dispositivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 f) sistemi per "ricerca persone": tipo a segnalazione ottica: apparecchiatura centrale. . . . . . . . . . . . . . . L. 13.500 per ogni quadro lampada o orologio . . . . . . . . . . L. 4.500 tipo a viva voce: apparecchiatura centrale. . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 per ogni altoparlante o tromba esponenziale. . . . . . L. 1.800 tipo a spire magnetiche o ad antenna: apparecchiatura centrale. . . . . . . . . . . . . . . L. 90.000 per ogni ricevitore, ricetrasmettitore, o aggiuntivo per servizi speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.500 g) derivazione interna con commutatore manuale (escluso il commutatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.100 h) derivazione interna con commutatore automatico (escluso il commutatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.100 i) derivazione in serie. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000 l) commutatore manuale, ricevitore, soneria di tipo normale, per ciascuno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 780 m) commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, altro accessorio di tipo speciale, per ciascuno. L. 2.300 n) presa a spina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200 o) apparecchio supplementare su impianto a spina . . . . . L. 1.500 p) supplemento per apparecchio da tavolo . . . . . . . . . . L. 600 q) supplemento per tastiera. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 850 r) supplemento per apparecchio amplificato . . . . . . . . L. 3.450 s) supplemento per apparecchio con lettore di scheda. . . L. 50.000 t) segreteria telefonica con possibilita' di sola risposta o altro dispositivo di analoga consistenza tecnica . . . . . . . . . L. 7.000 u) segreteria telefonica con possibilita' di messaggio entrante, selezionatore automatico, dispositivo a viva voce, altri dispositivi speciali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.500 v) segreteria telefonica con possibilita' di interrogazione a distanza ed altri dispositivi speciali di particolare complessita. L. 17.000 Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto supplementare, e' dovuto un canone trimestrale di L. 1.750 a titolo di sorveglianza tecnica per ogni derivazione o altro tipo di apparecchiatura terminale. Nessun canone di presunto noleggio e' dovuto dall'abbonato per gli impianti di cui al presente articolo.

Art. 9

Ogni comunicazione scambiata tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, e' tassata per L. 80, corrispondenti ad uno scatto di contatore, salvo quanto previsto nell'art. 15. La tariffa per una comunicazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico e' stabilita in L. 100, IVA compresa. Per ogni comunicazione urbana stabilita tramite operatrice e' dovuta, oltre alla tariffa urbana di cui ai commi primo e secondo, la quota fissa di L. 300.

Art. 10

La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) e' stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza. Le reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno di 10 chilometri di distanza dal centro di settore, sono considerate a tutti gli effetti come appartenenti alla rete del centro di settore. Per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra settori diversi, le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria: tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 chilometri, purche' tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 chilometri; tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni. Le distanze in linea d'aria sono determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei comuni sedi dei suddetti centri telefonici indicati nel piano regolatore telefonico nazionale. Per le Isole, sedi di un centro di settore che disti piu' di 15 chilometri dal relativo centro di distretto, posto fuori dall'isola stessa, il centro di settore, agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane, viene considerato ubicato sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 chilometri dal centro di distretto. Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive citta'.

Art. 11

Salvo quanto previsto nei successivi articoli 12, 13 e 14, a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)

comunicazioni interurbane settoriali

1 150

altre comunicazioni interurbane: fino a 15 km 1 72

da oltre 15 fino a 30 km 1 40

da oltre 30 fino a 60 km

1 22,5

da oltre 60 fino a 120 km 1 20

da oltre 120 fino a 240 km 1 18,5

Art. 12

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