DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753

Type DPR
Publication 1980-07-11
Ultimo aggiornamento 2025-07-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835, concernente delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma primo, della suddetta legge 6 dicembre 1978, n. 835;

Udito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 1980;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447. Nel presente decreto con il termine "ferrovie" si indicano tutte le ferrovie specificate al comma precedente e con la espressione "ferrovie in concessione" sia le ferrovie esercitate in regime di concessione che quelle in regime di gestione commissariale governativa. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle regioni. Le norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle ferrovie dello Stato e agli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato. Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla "F.S." e' indicata l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con la sigla "M.C.T.C." la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2

In attesa che venga provveduto con legge al riordinamento degli uffici centrali e periferici della M.C.T.C., in relazione anche allo stato di attuazione delle deleghe previste all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli uffici stessi competenti agli effetti delle presenti norme sono individuati, nell'ambito e nei limiti dell'attuale organizzazione, con propri decreti dal Ministro dei trasporti. In tutti i casi in cui ai sensi delle presenti norme agli uffici di cui al comma precedente competa il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza, quale presupposto per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni od agli enti locali territoriali, il relativo provvedimento deve essere adottato nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 3

L'esecuzione delle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione non puo' essere iniziata senza apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. Detta autorizzazione e' in ogni caso subordinata alla preventiva approvazione dei progetti relativi alle opere di cui al primo comma da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni o degli enti locali territoriali. Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui al primo comma e' punito con la ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi. Per le ferrovie in concessione gia' in esercizio e' vietato, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del secondo comma. Ai trasgressori si applica la medesima sanzione di cui al precedente comma. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, intendendosi per tali, agli effetti delle presenti norme, anche i complessi di veicoli destinati al trasporto di persone, come definiti dal vigente codice della strada.

Art. 4

Nessuna ferrovia in concessione puo' essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. E' parimenti soggetta all'autorizzazione di cui al primo comma la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio di una ferrovia in concessione dopo l'esecuzione delle varianti di cui al quarto comma del precedente art. 3, nonche' dopo l'immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato. Per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni e degli enti locali territoriali, le autorizzazioni di cui al primo ed al secondo comma sono subordinate al nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal competente ufficio della M.C.T.C. Chiunque effettua l'esercizio di una ferrovia in concessione senza l'autorizzazione di cui al primo comma e' punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi. Chiunque, nell'esercizio di servizi di pubblico trasporto effettuati su strada, mediante autobus, ne vari il percorso senza l'autorizzazione degli organi di cui al primo comma, secondo le rispettive attribuzioni, e' punito con l'ammenda da L. 200.000 a L. 600.000, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 5

L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 e' subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perche' il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarita'. All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarita' dell'esercizio per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse. Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovra' unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione di tutte le opere costituenti la ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata del certificato relativo al collaudo statico delle eventuali opere civili ai sensi della legge 5 gennaio 1971, n. 1086, nonche', per le attrezzature, per le apparecchiature e per il materiale mobile in genere, della documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero dal capocommessa qualora si tratti di complessi non prodotti da unico fornitore. Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le modalita' di esecuzione per le verifiche e prove funzionali di cui al primo comma, nonche' la forma ed i contenuti della dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonche' i controlli sulla qualita' e sull'assenza di difetti dei materiali e dei componenti impiegati. Nei confronti delle ferrovie in concessione o, comunque, di loro singoli impianti o di parti di essi nonche' del materiale mobile realizzati con contributi finanziari dello Stato resta fermo quanto stabilito dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dal capo VI del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e definitivo collaudo, che, in ogni caso, non potra' intervenire se non trascorso un anno dall'apertura all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per le opere realizzate con contributi finanziari delle regioni o degli enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli regionali o degli enti locali medesimi. Le procedure di cui ai precedenti commi trovano applicazione, oltreche' in sede di prima realizzazione di una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo comma, intendendosi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione dell'esercizio per la sede e gli impianti, ovvero alla immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato. Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarita' del servizio, della idoneita' del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per cio' che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli.

Art. 6

Le aziende esercenti ferrovie devono essere provviste dei mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per eseguire l'ordinaria manutenzione dei veicoli, della propria sede, degli impianti e delle apparecchiature.

Art. 7

Le ferrovie e le loro dipendenze devono essere mantenute in buono stato di efficienza per la sicura circolazione dei treni e veicoli, in rapporto alle condizioni di esercizio, e provviste del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarita' del servizio. Per ogni azienda esercente ferrovie in concessione il numero degli addetti necessario per il servizio e' determinato, sentito il direttore od il responsabile dell'esercizio, dal direttore generale della M.C.T.C. per i servizi rientranti nelle attribuzioni statali, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni. Per le aziende non tenute ad applicare le norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la determinazione di cui al precedente comma e' limitata alle qualifiche di cui alla legge 1 febbraio 1978, n. 30 interessanti la sicurezza dell'esercizio. Per le aziende esercenti sia servizi rientranti nelle attribuzioni statali, sia servizi rientranti nelle attribuzioni regionali, il numero degli addetti di cui al precedente secondo comma e' determinato con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale della M.C.T.C., qualora risulti quantitativamente prevalente il personale addetto ai primi, o degli organi regionali nel caso contrario. Ciascuno dei predetti organi, nell'adottare il provvedimento di competenza, dovra' acquisire come vincolanti le determinazioni dell'altro per i servizi rientranti nelle attribuzioni di quest'ultimo fermo restando il nulla osta ai fini della sicurezza di parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per il personale dei servizi di interesse regionale.

Art. 8

Nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica atte ad evitare sinistri. Quando tuttavia si verifichi un incidente, il personale e' tenuto a prestare tutti i possibili soccorsi e a mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri.

Art. 9

Tutto il personale delle ferrovie deve essere idoneo 2 soddisfare le condizioni poste dalle leggi e dai regolamenti per le mansioni che deve svolgere. Per il personale delle F.S., l'accertamento delle idoneita' ed il conseguimento di abilitazioni a determinate mansioni sono disciplinati dalle norme in materia. Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l'accertamento delle idoneita' ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti. Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l'accertamento delle idoneita' ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati di apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad altre mansioni. Per i conducenti degli autobus il prescritto certificato di abilitazione professionale e' rilasciato secondo le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

Art. 10

Il personale delle ferrovie ha l'obbligo di svolgere con la necessaria diligenza il proprio servizio, osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni in vigore. Esso deve adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle norme, ai fini della sicurezza e della regolarita' dell'esercizio. Nei rapporti con il pubblico il personale stesso e' tenuto ad usare la massima correttezza. Le aziende esercenti sono tenute a vigilare su tali adempimenti, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dalle norme in vigore, il personale delle ferrovie in concessione riconosciuto responsabile di incidenti o inconvenienti che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio non puo' comunque essere impiegato nelle mansioni in precedenza espletate se non ha seguito di nuovo accertamento della idoneita' allo svolgimento delle mansioni stesse, secondo quanto stabilito dal precedente art. 9. Per i conducenti degli autobus in servizio pubblico resta fermo quanto stabilito dal vigente codice della strada.

Art. 11

Il personale delle ferrovie addetto alla custodia e alla sorveglianza, ovvero destinato ad avere relazioni con il pubblico, deve svolgere il servizio vestito in uniforme o portare un segno distintivo. Le specifiche disposizioni in materia sono emanate, per le ferrovie dello Stato, dal consiglio di amministrazione delle F.S. e, per gli altri servizi di pubblico trasporto, dalle aziende esercenti, previo nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C. o degli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.

Art. 12

L'orario e la composizione dei treni nonche' l'orario o il numero delle corse degli altri mezzi di trasporto sono stabiliti in relazione alle esigenze del traffico, in modo che il servizio sia adeguato alla normale affluenza di viaggiatori e alla richiesta di trasporto delle merci, tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, del materiale mobile e delle necessita' dello esercizio con particolare riguardo alla sicurezza. Inoltre, le aziende esercenti adotteranno tutte le possibili misure per fronteggiare le maggiori esigenze del traffico in determinati periodi o in eccezionali circostanze.

Art. 13

In ogni stazione e nelle principali fermate deve essere esposto l'orario di partenza delle corse per il servizio viaggiatori o comunque l'orario di effettuazione del servizio. Nelle stazioni devono inoltre essere tenute a disposizione del pubblico le condizioni e le tariffe relative ai servizi cui esse sono abilitate e tenuto in evidenza un registro per i reclami.

Art. 14

La spedizione e la riconsegna delle merci si effettuano senza preferenza e secondo l'ordine di accettazione e di svincolo, salvo motivi di esercizio o esigenze di traffico. Le merci vanno custodite e manipolate in modo che non riportino avarie, deterioramenti o perdite. Il carico e lo scarico delle merci e la loro sistemazione nei veicoli devono essere eseguiti in modo da garantire la sicurezza dell'esercizio.

Art. 15

Il trasporto delle merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore, deve essere effettuato con l'osservanza delle particolari disposizioni e cautele per esse previste.

Art. 16

Il trasporto di animali al seguito dei viaggiatori, ove ammesso, e' regolato da apposite disposizioni emanate dall'azienda esercente.

TITOLO II COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO.

Art. 17

Chiunque si serve delle ferrovie deve osservare tutte le prescrizioni relative all'uso delle medesime ed e' tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni delle aziende esercenti e del personale per quanto concerne la regolarita' amministrativa e funzionale, nonche' l'ordine e la sicurezza dell'esercizio. Salvo quanto previsto specificatamente nei successivi articoli, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000. Gli utenti delle ferrovie devono inoltre usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed incolumita' propria, delle persone e degli animali che sono sotto la loro custodia, nonche' sulla sicurezza delle proprie cose. Le aziende esercenti non rispondono delle conseguenze derivanti dalla inosservanza delle norme di cui al primo e terzo comma.

Art. 18

Nei servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli a moto continuo nei quali, in relazione alle peculiarita' del sistema, per la realizzazione del trasporto risulti necessaria la collaborazione attiva dei viaggiatori, questi ultimi devono strettamente uniformarsi agli obblighi ed ai divieti resi manifesti con appositi avvisi delle aziende esercenti e devono, comunque, comportarsi in maniera da non arrecare pericolo ad altre persone o danni. Gli obblighi e i divieti di cui al comma precedente sono fissati dalle F.S., per i servizi da queste istituiti, e dalle altre aziende esercenti previa approvazione da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. o degli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni. I trasgressori agli obblighi e divieti di cui al primo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.

Art. 19

Alle persone estranee al servizio e' proibito - salvo autorizzazione o esigenze attinenti all'esercizio dei diritti sindacali regolati da leggi o da accordi contrattuali - introdursi nelle aree, recinti e impianti ferroviari, e loro dipendenze, nonche' nei veicoli in sosta, esclusi i casi previsti dall'art. 20. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa ((da euro 500 a euro 2.000)). L'accesso o la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti dalle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, su indicazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, sono puniti con l'ammenda ((da euro 3.000 a euro 15.000)) o con l'arresto fino a due mesi. (2) L'apposizione dei cartelli di cui al comma precedente deve essere effettuata previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria competente per territorio. I divieti di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti indicati al successivo art. 71.

Art. 20

Le aziende esercenti determinano le aree, gli impianti e i locali aperti al pubblico nei quali l'accesso e la sosta delle persone nonche' la circolazione e sosta dei veicoli stradali hanno luogo in base a quanto previsto dalle disposizioni delle predette aziende. Per le ferrovie in concessione tali disposizioni devono essere approvate dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni. I trasgressori alle disposizioni di cui al primo comma incorrono nella sanzione amministrativa ((da euro 200 a euro 600)).

Art. 21

Nelle stazioni e fermate e' vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari. Ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi, l'attraversamento e' ammesso solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche. E' vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso stia sopraggiungendo un treno o una locomotiva od altro materiale mobile. E' vietato inoltre attraversare i binari in immediata vicinanza dei veicoli fermi, oppure introducendosi negli stessi o fra due veicoli in sosta, siano essi agganciati o disgiunti. Puo' essere, pero', consentito di attraversare i binari fra due colonne di veicoli fermi, od alle loro estremita', quando cio' sia indispensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza delle avvertenze del personale. I trasgressori alle suddette norme sono soggetti alla sanzione amministrativa ((da euro 300 a euro 900)). Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi di pubblico trasporto diversi da quelli ferroviari e tramviari in sede propria, si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa caratterizzanti detti servizi. Dette norme non si applicano alle fermate su pubbliche vie delle autolinee e filovie, nonche' alle ferrovie e tramvie in sede promiscua.

Art. 22

E' vietato alle persone che non debbano viaggiare occupare posti a sedere nei veicoli ed ai viaggiatori di simularne l'occupazione in corso di viaggio. E' altresi' vietato, senza averne titolo, occupare i posti prenotati, oppure distaccare o alterare i contrassegni delle prenotazioni e delle riservazioni. I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000 da applicarsi per ogni contrassegno manomesso e per ogni posto indebitamente occupato.

Art. 23

I viaggiatori devono prendere posto nei treni o veicoli gia' muniti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, salvo che sia diversamente disposto dalle aziende esercenti per determinati casi ed impianti. Tuttavia puo' essere ammessa la regolarizzazione in corso di viaggio secondo quanto stabilito, per le ferrovie dello Stato, dalle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone su dette ferrovie, e, per le ferrovie in concessione, dalle norme emanate dalle aziende esercenti, previa approvazione della M.C.T.C. o degli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. I viaggiatori che, ove ammesso, non provvedano a regolarizzare la loro posizione vengono fatti scendere dai treni o veicoli nella prima fermata ed assoggettati al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite, mediante formale invito di pagamento. Detto invito fissa il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento, termine che non puo' essere inferiore a quindici giorni dalla data dell'invito stesso. In difetto del pagamento nel termine fissato, la mancata regolarizzazione in corso di viaggio costituisce infrazione e il trasgressore e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000, in aggiunta alle tasse e sopratasse dovute. Puo' essere consentito, con identificazione del viaggiatore, di far proseguire il viaggio; anche in tal caso deve essere provveduto al versamento delle somme dovute per tasse e sopratasse nel termine di cui al terzo comma e, in difetto, diviene altresi' applicabile la sanzione amministrativa di cui al comma precedente. Quando non sia ammessa la regolarizzazione di cui al secondo comma, i viaggiatori trovati durante il viaggio o all'arrivo sprovvisti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a lire 21.000. In tutti i casi il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, di cui all'art. 80 delle presenti norme, e' subordinato al pagamento delle somme dovute per tasse e sopratasse e per il prezzo del biglietto. Le tasse e sopratasse stabilite dalle tariffe sono sempre dovute nei casi in cui siano commessi reati di alterazione o contraffazioni di biglietti e documenti di viaggio, truffa od altri, puniti dalle leggi penali, nonche' nei casi di infrazioni ai regolamenti in vigore.

Art. 24

I biglietti o gli altri recapiti di viaggio non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione. E' vietata la cessione dei biglietti e degli altri documenti di trasporto nominativi, di quelli non nominativi dopo l'inizio del viaggio, nonche' della parte del biglietto di andata e ritorno relativa al viaggio di ritorno. E' vietato acquistare od ottenere biglietti in violazione al precedente comma. Il biglietto o altro documento di trasporto indebitamente acquistato od ottenuto decade di validita'. E' altresi' vietata la vendita di biglietti, quando non sia autorizzata dall'azienda esercente. I trasgressori alle disposizioni del secondo e terzo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000. I trasgressori alla disposizione del quarto comma incorrono nella sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000 e, ove il fatto avvenga con il concorso di piu' persone, nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Art. 25

Ai viaggiatori non e' consentito entrare nei bagagliai, nei carri merci ed, in generale, nei veicoli o loro spazi destinati al servizio, salvo i casi previsti o autorizzati dalle aziende esercenti. E' ammesso l'attraversamento dei bagagliai e degli altri veicoli di servizio provvisti di passaggio, durante la corsa del treno, se necessario per il servizio viaggiatori. E' fatto divieto di aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi. Questo divieto non si applica quando il servizio di trasporto e' caratterizzato da veicoli in moto continuo e regolato da norme particolari. E' inoltre vietato salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio viaggiatori o da aperture diverse da quelle all'uopo destinate. I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000. E' vietato aprire le finestre dei veicoli senza l'assenso di tutti i viaggiatori interessati.

Art. 26

Salvo il caso di grave e incombente pericolo, e' fatto divieto alle persone estranee al servizio di azionare i freni di emergenza, i segnali di allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte nonche' qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli e come tale evidenziato. I trasgressori sono puniti con l'ammenda ((da euro 1.500 a euro 15.000)) o con l'arresto fino a due mesi. (2)

Art. 27

E' vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000. Ove il fatto avvenga con il veicolo in movimento i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.

Art. 28

E' vietato fumare nei compartimenti e nei veicoli ferroviari ad unico ambiente non riservati ai fumatori, nelle vetture autofilotramviarie, delle funicolari aeree e terrestri e delle metropolitane, nonche' nelle sale di attesa delle stazioni e delle fermate. E' inoltre vietato durante il servizio di notte fumare nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letti occupati da piu' di una persona. Negli spazi non riservati ai fumatori devono essere esposti, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare. I trasgressori alle disposizioni del primo e del secondo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 15.000. Il divieto di fumare puo' essere esteso ai compartimenti ferroviari per fumatori quando, per insufficienza di posti, debbano essere occupati anche da viaggiatori ai quali sia molesto il fumo.

Art. 29

L'utente che danneggia, deteriora o insudicia i veicoli, i locali, gli ambienti delle ferrovie nonche' i loro arredi ed accessori, e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000. La sanzione anzidetta non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi e' colto da improvviso malore, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale danno arrecato. Il pagamento della sanzione in misura ridotta con effetto liberatorio, di cui all'art. 80 delle presenti norme, e' subordinato al contestuale versamento della somma corrispondente all'eventuale danno arrecato, quando la somma stessa sia prefissata, come appresso specificato, e' sia notificata al trasgressore all'atto della contestazione dell'infrazione. Le aziende esercenti hanno facolta', a tale scopo, di determinare preventivamente in apposite tariffe gli importi da esigere nei vari casi a titolo di risarcimento del danno. Per le ferrovie in concessione, dette tariffe devono essere approvate dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. Per i veicoli circolanti su linee di altre aziende sono applicabili le tariffe delle aziende cui i veicoli appartengono, sempreche' le stesse siano disponibili su di essi o presso il personale di servizio in base agli accordi fra le aziende interessate. Negli altri casi, ferma restando la possibilita' del pagamento della sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, l'importo dell'eventuale danno deve essere risarcito separatamente, previo accertamento e notifica.

Art. 30

E' fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate dalle aziende esercenti di svolgere sui treni e veicoli, nonche' nelle stazioni e fermate, l'attivita' di venditore di beni o di servizi. E' fatto altresi' divieto di svolgere attivita' di cantante, suonatore e simili, e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo. I trasgressori sono allontanati dai treni, veicoli e impianti, previo ritiro del recapito di viaggio senza diritto ad alcun rimborso per i percorsi ancora da effettuare, ed incorrono inoltre nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000. Ove l'attivita' di vendita di beni avvenga con il concorso di piu' persone i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi. Nei confronti dei trasgressori le aziende esercenti possono rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento. ((2))

Art. 31

Possono essere escluse dai treni e dai veicoli e allontanate dalle stazioni e dalle fermate le persone che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano la decenza o diano scandalo o disturbo agli altri viaggiatori e che ricusino di ottemperare alle prescrizioni d'ordine o di sicurezza del servizio. Le persone escluse in corso di viaggio ai sensi del comma precedente non hanno diritto ad alcun rimborso per il percorso ancora da effettuare.

Art. 32

Possono essere escluse dai treni e dai veicoli nonche' dai locali delle stazioni e delle fermate le persone malate o ferite che possano arrecare danno o incomodo agli altri viaggiatori. Il trasporto di queste persone potra' avere luogo occorrendo sotto custodia, in veicoli o compartimenti riservati, alle condizioni e tariffe stabilite. La norma del precedente primo comma non si applica alle persone di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, agli invalidi per cause di guerra, di lavoro e di servizio, nonche' ai ciechi e sordomuti. Dai servizi di pubblico trasporto di cui al precedente art. 18 possono essere escluse, in relazione alle peculiarita' del sistema, le persone che per eta', per condizioni fisiche o per manifesta incapacita' ad utilizzare correttamente i servizi stessi possano arrecare danno a se' o agli altri ovvero ai veicoli ed agli impianti.

Art. 33

Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonche' di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, e' vietato portare con se' sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite. Il divieto di cui al comma precedente non e' applicabile agli agenti della forza pubblica nonche' agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 150.000 a L. 450.000.

Art. 34

La consegna, la spedizione ed il ritiro delle merci devono essere effettuati nell'osservanza delle modalita' stabilite dalle aziende esercenti e dalle leggi o disposizioni emanate per determinate merci. L'utente e' responsabile di tutti gli eventuali danni derivanti dalla mancata, inesatta o incompleta osservanza delle modalita' di cui al comma precedente.

Art. 35

1.Ai fini del trasporto su ferrovia sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate nel regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) di cui all'allegato I dell'appendice C della convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, e successive modificazioni.

2.La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su ferrovia, nonche' le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli ferroviari sono regolate dagli allegati all'accordo di cui al comma 1, recepiti nell'ordinamento in conformita' alle normative vigenti.

3.Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su ferrovia e' ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada rotabile, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4.Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, ((acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA),)) con decreti previamente notificati alla Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, puo' prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu' rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli ferroviari, purche' non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, ((acquisito il parere dell'ANSFISA,)) possono altresi' essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su ferrovia, materia ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; ((per le merci assimilabili puo' altresi' essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalita' determinati dall'ANSFISA)) puo' altresi' essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorita' competente, nonche' i criteri e le modalita' da seguire.

5.A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ((acquisito il parere dell'ANSFISA,)) rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica. (3)

6.Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.

8.Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, trasporta o presenta al trasporto merci pericolose, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione e' punito con l'ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro e l'arresto fino a sei mesi. (3)

9.Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneita' tecnica dei veicoli, delle cisterne o contenitori che trasportano merci pericolose, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro. Alle stesse sanzioni amministrative e' soggetto chi non rispetta le disposizioni del comma 4 che impongono disposizioni piu' rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose. (3)

10.Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro. (3)

11.Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il vettore che viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. (3)

12.((I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3 del RID)) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. ((L'accertamento delle violazioni e' svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA)). (3)

13.Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorita' amministrativa competente e' il Prefetto del luogo ove la violazione e' accertata.

TITOLO III DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO

Art. 36

Le ferrovie in sede propria sono separate dalle proprieta' laterali e dalle strade con siepi, muri o altro tipo di recinzione stabile ove, a giudizio delle aziende esercenti, sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza dell'esercizio. Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi di sicurezza dell'esercizio, la recinzione di tratti di linea. Per i servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli che circolano sospesi a funi, travate od altre strutture le recinzioni di cui al primo comma o comunque idonee opere di protezione devono essere realizzate quando i franchi minimi laterali od inferiori rispetto a qualunque ostacolo sono minori dei minimi stabiliti. Le chiusure sono stabilite nell'esclusivo interesse delle ferrovie e degli altri servizi di pubblico trasporto e nessuna opposizione o pretesa potra' essere avanzata dai terzi in dipendenza della messa in opera di recinzioni da parte delle aziende esercenti. Le norme di cui al presente titolo III, salvo quelle di cui all'art. 38, non si applicano ai servizi di pubblico trasporto laddove questi utilizzino sedi in comune con strade ed altre aree pubbliche.

Art. 37

E' proibito fare opere e costituire depositi o cumuli anche temporanei sulle aree di proprieta' ferroviaria senza espressa autorizzazione delle aziende esercenti. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a L. 300.000. Le aziende esercenti possono procedere alla rimozione delle opere, dei depositi e dei cumuli. Le spese sostenute sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Art. 38

Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio e' soggetto alla sanzione amministrativa ((da euro 500 a euro 2.000)). Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lanciati oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico dei trasgressori l'ammenda ((da euro 1.500 a euro 10.000)) o l'arresto fino a due mesi.

Art. 39

E' vietato installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla ferrovia, che a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne la esatta valutazione. Le sorgenti luminose, per le quali i predetti organi tecnici dichiarino, in qualunque momento, la necessita' di rimozione, devono essere eliminate entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione, salvo i termini piu' brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosita'. Destinatari della notifica possono essere indifferentemente gli utenti delle sorgenti, i proprietari degli immobili sui quali sono state collocate e i diretti installatori che sono tenuti in solido a provvedere alla rimozione. I trasgressori alla disposizione di cui al comma precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000. Indipendentemente dalla sanzione, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la rimozione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio e le spese sostenute per la rimozione sono poste a carico dei trasgressori stessi ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile. Se le sorgenti luminose in questione sono situate su strade pubbliche perche' predisposte per la pubblica illuminazione o quali segnali luminosi di circolazione, prima di provvedere a diffide, devono essere presi accordi in merito con l'amministrazione cui la strada appartiene.

Art. 40

Nei casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle ferrovie e' fatto obbligo ai proprietari di provvedere, ai fini della sicurezza pubblica e dell'esercizio ferroviario, alla preventiva idonea recinzione dei terreni stessi in prossimita' della sede ferroviaria. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a L. 900.000. Indipendentemente dalla sanzione, in caso di mancanza osservanza della disposizione di cui al primo comma, le aziende esercenti potranno provvedere esse stesse alla recinzione. Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Art. 41

In vicinanza delle ferrovie e' vietato far pascolare bestiame non custodito in modo idoneo ad impedirne l'entrata nella sede ferroviaria. I trasgressori, salvo che non sia applicabile il successivo art. 42, sono soggetti alla sanzione amministrativa ((da euro 500 a euro 2.000)). Nel caso di effettiva introduzione del bestiame nella sede ferroviaria i trasgressori sono puniti con l'ammenda ((da euro 4.500 a euro 10.000)). Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 42

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attivita' di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimita' della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa. Identico obbligo sussiste per coloro che esercitano riserve di caccia e bandite con cervi, cinghiali o altri animali di grossa taglia, poste, in vicinanza di ferrovie. L'obbligo suddetto sussiste pure per coloro che esercitano le attivita' di cui ai commi precedenti su fondi non direttamente confinanti con la sede ferroviaria per i quali sia stata fatta motivata richiesta in merito dall'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dal competente ufficio della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione. In tal caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di notificazione della richiesta. Le recinzioni devono rispondere a requisiti tecnici di sicurezza ampiamente cautelativi, avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla specie di bestiame. Qualora, entro il termine su indicato, non si ottemperi alle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro il termine stesso deve cessare l'utilizzazione dei fondi per le attivita' previste dal presente articolo. 1 trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque dopo l'entrata in vigore delle presenti norme inizi l'esercizio delle predette attivita' senza avere provveduto alle idonee recinzioni. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 43

Indipendentemente dalla sanzione prevista al precedente art. 42, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stabilite con lo stesso articolo, le aziende esercenti potranno eseguire i lavori necessari per impedire l'introduzione del bestiame nella sede ferroviaria. Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Art. 44

E' vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure e' vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti. E' vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Art. 45

I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente alla sede ferroviaria debbono impedire che le acque si espandano sulla sede stessa o comunque le arrechino danno. E' vietato irrigare i terreni laterali alle linee ferroviarie senza le precauzioni atte ad evitare danni alle linee stesse. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

Art. 46

E' fatto obbligo ai proprietari dei fondi laterali alle linee ferroviarie di mantenere inalterate le ripe dei fondi stessi in modo da impedire lo scoscendimento del terreno sulla sede ferroviaria e sui fossi laterali. Qualora non siano in grado di ottemperare a tale obbligo, i proprietari medesimi possono cedere a titolo gratuito la proprieta' delle ripe alle aziende esercenti che sono tenute ad acquisirle. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 150.000 a L. 450.000. Gli uffici lavori compartimentali delle F.S. ed i competenti uffici della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, potranno porre divieti allo sradicamento ed al taglio dei boschi laterali alle linee, rispettivamente delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, quando cio' possa comportare pericolo alla sicurezza della sede ferroviaria per caduta di valanghe o frane. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi.

Art. 47

I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio. I fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono compromettere la sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione ai proprietari, salvo i termini piu' brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosita'. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a L. 900.000. Indipendentemente dall'ammenda, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la demolizione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio. Le spese sostenute per la demolizione sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile. Nelle zone asservite ad elettrodotti di proprieta' delle aziende esercenti ferrovie, per i fabbricati e le opere di qualunque genere costruiti o iniziati senza il consenso delle aziende stesse e la cui presenza, a giudizio delle medesime, venga a creare situazioni di pericolo, il prefetto competente per territorio, su istanza dell'ufficio impianti elettrici compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del direttore o del responsabile dell'esercizio, per le ferrovie in concessione, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, dichiara con ordinanza la loro immediata inagibilita' e dispone di conseguenza. Restano fermi tutti gli altri poteri di intervento previsti dalle vigenti leggi.

Art. 48

E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze. Sotto le linee dei servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36 l'accensione dei fuochi e' comunque subordinata ad intese con le aziende esercenti, le quali determinano i periodi in cui e' consentita la accensione e le cautele necessarie. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa ((da euro 900 a euro 3.000)).

Art. 49

Lungo i tracciati delle linee ferroviarie e' vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della piu' vicina rotaia. La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1.

Art. 50

Il divieto di cui al precedente art. 49 decorre dall'entrata in vigore delle presenti norme, per le linee ferroviarie esistenti e per quelle il cui progetto sia stato gia' approvato, e dalla data di pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'avvenuta approvazione, per le ferrovie il cui progetto sia approvato successivamente all'entrata in vigore delle norme stesse, e si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi alle date suddette. I comuni non possono comunque rilasciare concessioni di costruzione entro la fascia di rispetto di cui al precedente art. 49 dal momento della comunicazione agli stessi dei progetti di massima relativi alla costruzione di nuove linee ferroviarie, quando detti progetti, a norma dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non siano difformi dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi.

Art. 51

Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia e' vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla piu' vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovra', occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. A richiesta del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, la detta distanza deve essere accresciuta in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo si applicano anche ad servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36, intendendosi le distanze riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Art. 52

Lungo i tracciati delle ferrovie e' vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla piu' vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovra', occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali e' previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla piu' vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovra' essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 53

Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere effettuato ad una distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie. La distanza del ciglio piu' vicino dell'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondita' partendo dal ciglio piu' esterno del fosso laterale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia e' in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia e' in rilevato. Tale distanza non potra' mai essere minore di tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda.

Art. 54

Lungo le linee ferroviarie fuori dai centri abitati e' vietato costruire fornaci, fucine e fonderie ad una distanza minore di metri cinquanta dalla piu' vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art. 55

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla piu' vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 56

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla piu' vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente e' aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Art. 57

In vicinanza della ferrovia e' vietato depositare materie pericolose o insalubri o costruire opere per la loro conduzione ad una distanza tale che, a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possano arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Art. 58

Chiunque costruisce una strada un canale o un condotto d'acqua, un elettrodotto, gasdotto, oleodotto o qualunque altra opera di pubblica utilita' che debba attraversare impianti ferroviari, compresi gli elettrodotti, o svolgersi ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'azienda esercente che potra' condizionarla alla realizzazione di tutte le varianti ai piani costruttivi che riterra' necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarita' dell'esercizio ferroviario. Per le ferrovie in concessione l'autorizzazione di cui al comma precedente e' subordinata al nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi delle regioni, previo assenso ai fini della sicurezza da parte del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse.

Art. 59

null

Le autorizzazioni di cui agli articoli 62, 63 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 123, concernente le norme di polizia delle miniere e delle cave, potranno essere concesse previo rilascio del nulla osta di cui al comma precedente.

Art. 60

Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56. I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni. Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste.

Art. 61

Per tutte le situazioni esistenti non conformi, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, alle disposizioni dei precedenti articoli 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, gli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, ed i competenti uffici della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando cio' sia ritenuto necessario per la sicurezza dell'esercizio. In tale caso e' dovuta una indennita' da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita' purche' si tratti di opere eseguite non in violazione alle preesistenti disposizioni di legge in materia di distanze legali. Nel caso di costruzione di nuove linee, per le opere preesistenti non conformi alle disposizioni degli articoli richiamati al precedente primo comma, gli organi di cui allo stesso primo comma potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando cio' sia necessario alla sicurezza dell'esercizio. In tale caso e' dovuta una indennita' da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita' per tutte le opere eseguite precedentemente alla data di pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'approvazione del progetto.

Art. 62

Le disposizioni di cui agli articoli dal 49 al 56 non sono applicabili alle aziende esercenti le ferrovie le quali potranno pertanto realizzare, nel rispetto della sicurezza dell'esercizio, le opere necessarie alle proprie esigenze, previa autorizzazione da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per le ferrovie in concessione.

Art. 63

I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 e 51 sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000. I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000. Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000 coloro che esercitano le attivita' di cui agli articoli 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nullaosta prescritti.

TITOLO IV SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI DEI PASSAGGI A LIVELLO E PRESCRIZIONI PER GLI UTENTI

Art. 64

I passaggi a livello delle strade pubbliche o private per l'attraversamento delle ferrovie possono essere: a) del tipo con barriere o semi-barriere, manovrati sul posto, a distanza o automaticamente intendendosi compresi nel termine di barriere le sbarre, i cancelli ed altri dispositivi di chiusura equivalenti; b) del tipo senza barriere, provvisti o meno di segnalazione luminosa e acustica verso la strada ed a comando automatico. Spetta alle aziende esercenti le ferrovie stabilire il tipo di impianto per ogni attraversamento. Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi di sicurezza, l'installazione dei dispositivi di protezione di cui al comma precedente a passaggi a livello senza barriere. Per quanto riguarda le segnalazioni stradali di "passaggio a livello", la visibilita' della linea ferrata per i passaggi a livello senza barriere nonche' il funzionamento automatico dei dispositivi di segnalazione e di protezione dei passaggi a livello con semi-barriere e di quelli senza barriere provvisti di segnalazione luminosa e acustica, si applicano le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione. Per i passaggi a livello con barriere manovrate in correlazione con l'effettiva marcia dei treni, la chiusura delle barriere stesse, prima del passaggio di ogni convoglio, deve essere assicurata dall'azienda esercente, con appositi dispositivi o con idonei sistemi di esercizio. Negli altri casi in cui non sia stabilita la suddetta correlazione le barriere devono essere chiuse almeno cinque minuti prima dell'orario di transito del treno. I passaggi pedonali senza barriere possono essere muniti di girandole, manovrabili dagli utenti, o di labirinti. I passaggi a livello privati possono essere muniti di chiusure con chiavi in consegna agli utenti.

Art. 65

Per l'attraversamento dei passaggi a livello pubblici si applicano le norme del vigente codice della strada a delle relative disposizioni di esecuzione. Le stesse norme sono estese ai passaggi a livello privati, esclusi quelli con chiavi in consegna agli utenti. E' proibito ai non addetti al servizio dei passaggi a livello aprire, chiudere e, comunque, manovrare le barriere e gli altri dispositivi dei medesimi. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi.

Art. 66

L'uso dei passaggi a livello privati e' regolato da apposita convenzione fra l'azienda esercente la linea e l'utente. Per le ferrovie in concessione la convenzione deve essere approvata dai competenti uffici della M.C.T.C. I passaggi a livello privati con chiavi in consegna agli utenti sono usati sotto la diretta responsabilita' degli utenti stessi che, prima di effettuare l'attraversamento, devono accertare con ogni cura e prudenza che nessun treno od altro mezzo su rotaia stia sopraggiungendo e quindi transitare rapidamente. Inoltre e' fatto divieto agli utenti dei detti passaggi a livello di tenere aperti gli attraversamenti oltre il tempo strettamente necessario per il passaggio. I trasgressori alle disposizioni del terzo e quarto comma incorrono nell'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.

TITOLO V UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN CASO DI MOBILITAZIONE DELLE FORZE ARMATE E DI GUERRA

Art. 67

In caso di mobilitazione delle forze armate e in caso di guerra, le aziende esercenti i servizi di trasporto sono tenute ad osservare le norme previste per tali eventualita' nonche' le disposizioni che verranno emanate dalle autorita' competenti. In tali evenienze le aziende stesse sono autorizzate, anche in deroga alla normativa esistente: - ad adibire temporaneamente a funzioni superiori a quelle svolte il dipendente personale, purche' in grado di esercitarle; - a richiedere al personale dipendente, ove sia necessario, prestazioni eccezionali in eccedenza all'orario di lavoro; - ad anticipare o ritardare le prescritte visite e prove del materiale rotabile e degli impianti, rispetto ai termini stabiliti; - ad effettuare il trasporto delle merci pericolose e nocive.

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