LEGGE 13 novembre 1980, n. 758
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accettare il pagamento o il deposito di somme, a qualsiasi titolo, oltre che con le modalità previste dall'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, anche mediante assegni bancari a copertura garantita. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 novembre 1980 PERTINI FORLANI - FORMICA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: SARTI
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