DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1980, n. 785
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 10 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, riguardante i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro della difesa e del tesoro; Decreta:
Articolo unico
Il primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, quale risulta sostituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 1126, e' modificato come segue: "I documenti caratteristici sono compilati dall'autorita' dalla quale il sottufficiale dipende per il servizio e sono sottoposti alla revisione di non piu' di due autorita' gerarchiche superiori nella stessa linea di servizio. L'autorita' competente alla compilazione e' l'ufficiale, il funzionario civile o il sottufficiale comandante del reparto o capo del servizio nell'ambito del quale il giudicando esplica la sua attivita'".
PERTINI COSSIGA - REVIGLIO - LAGORIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1980
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 4
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