DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 802
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 214 dello statuto dell'Universita' di Torino, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 954, riguardante la scuola di specializzazione in medicina del lavoro, e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 214. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.
PERTINI SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1980
Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 85
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