DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1980, n. 809
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 768 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli concernenti l'istituzione della scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare. Scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare Art. 769. - E' istituita presso la facolta' di medicina veterinaria di Napoli la scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare, la quale ha lo scopo di approfondire ed aggiornare la preparazione dei laureati in medicina veterinaria, creando tecnici in grado di assolvere le complesse funzioni zootecniche-sanitarie negli allevamenti avicoli e di conferire il diploma di specialista a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Art. 770. - La scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare ha la durata di due anni e puo' essere frequentata solo da laureati in medicina veterinaria. Ad essi si chiede la frequenza obbligatoria a tutti gli insegnamenti teorici ed ai turni di esercitazioni pratiche. Art. 771. - Il numero massimo degli iscritti per anno di corso e' stabilito in cinquanta. Art. 772. - Le materie di insegnamento vengono cosi' ripartite: 1° Anno: 1) tecnologia avicola (biennale) prima parte; 2) anatomia, istologia ed embriologia dei volatili; 3) biochimica e fisiologia; 4) alimentazione e scienze degli alimenti dei volatili; 5) patologia generale applicata alla patologia aviare; 6) parassitologia e malattie parassitarie dei volatili; 7) patologia aviare (biennale) prima parte (malattie da batteri e miceti - patologia da carenze e squilibri alimentari, da alimenti tossici e medicati - profilassi e polizia veterinaria). 2° Anno: 1) tecnologia avicola (biennale) seconda parte (approvvigionamenti dei prodotti avicoli); 2) allevamento e riproduzione dei volatili; 3) organizzazione e conduzione degli allevamenti avicoli; 4) anatomia patologica e ispezione dei prodotti avicoli; 5) microbiologia, immunologia e diagnostica di laboratorio applicata alla patologia aviare; 6) patologia aviare (biennale) seconda parte (malattie da virus - profilassi e polizia veterinaria). Art. 773. - Gli insegnamenti avranno indirizzo teorico-pratico; essi saranno pertanto integrati da dimostrazioni pratiche, sia presso la facolta' che presso il centro sperimentale di avicoltura in localita' Varcaturo (Napoli) che l'istituto di patologia aviare ha creato mediante apposita convenzione con l'amministrazione provinciale di Napoli (atto di convenzione n. 68781 del 22 settembre 1978, registrato all'ufficio del registro di Napoli - Ufficio atti privati, al n. 15092/ A il 26 settembre 1978). In parallelo agli insegnamenti della scuola, durante i corsi saranno inoltre svolte delle conferenze su argomenti particolari da parte di specialisti della materia. Art. 774. - Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore ed approvati dal consiglio di facolta'. Possono essere chiamati a far parte di essi, oltre che docenti universitari, anche cultori di particolare competenza nelle singole discipline della specialita'. Art. 775. - Il consiglio della scuola e' composto dai docenti chiamati a svolgere gli insegnamenti prescritti ed e' presieduto dal direttore. Art. 776. - Il direttore della scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare e' il professore di ruolo dell'insegnamento di patologia aviare dell'Universita' di Napoli; in mancanza di questi il consiglio di facolta' lo designera' tra i professori di ruolo di materia affine. Egli stabilisce l'indirizzo generale della scuola e dei singoli insegnamenti. Art. 777. - Per essere ammessi agli esami di diploma bisogna aver superato tutti gli esami del primo e secondo anno. Gli esami di patologia aviare devono essere preceduti da un colloquio pratico. Le commissioni degli esami di profitto sono costituite da tre insegnanti della scuola e ciascuna presieduta dal professore della materia. Art. 778. - L'esame di diploma, da sostenersi innanzi ad una commissione costituita da almeno sette insegnanti della scuola, consistera' nella dissertazione scritta su argomento scelto fra le materie del biennio. Art. 779. - Gli iscritti alla scuola di specializzazione sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione; le tasse e le soprattasse di esame, la tassa di diploma, nonche' i contributi vari, secondo quanto stabilito per gli studenti della facolta' di medicina veterinaria; inoltre, essi dovranno versare un contributo speciale di laboratorio previsto dall'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
PERTINI SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1980
Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 56
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