DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1980, n. 810

Type DPR
Publication 1980-11-07
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 1980 con la quale e' stata approvata in via definitiva la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, contenuta nell'accordo raggiunto in data 22 luglio 1980 fra le delegazioni del Governo, dell'UPI, dell'ANCI e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti dai suddetti enti; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: La disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali contenuta nell'accordo indicato in epigrafe e' emanata ai sensi dell'art. 6, diciannovesimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI FORLANI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 dicembre 1980

Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 8

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 1

ACCORDO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI PER IL PERIODO 1 marzo 1979-31 DICEMBRE 1981, SIGLATO IN DATA 22 LUGLIO 1980. Art. 1. Campo di applicazione e durata dell'accordo Si conferma quanto previsto dall'art. 1 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191. Si conviene sull'applicabilita' dell'accordo anche al personale dipendente dagli enti provinciali del turismo e dalle aziende autonome di cura e soggiorno delle regioni a statuto ordinario. Il contratto dei dipendenti degli enti locali ha scadenza il 31 dicembre 1981 ferma restando la decorrenza 1 marzo 1979. Le anzianita' occorrenti per i concorsi interni, i passaggi di livello e per tutti i casi che non comportano aumento del costo contrattuale decorrono dal 1 marzo 1979.

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 2

Art. 2. Trattamento economico a regime Dal 1 febbraio 1981 per il personale degli enti locali l'attuale scala parametrica prevista dal [decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-06-01;191), e' cosi' modificata: Livelli Vecchi stipendi Nuovi livelli Nuovi stipendi I 1.800.000 I 2.160.000 2.400.000 (dopo 6 mesi) II 2.088.000 II 2.688.000 III 2.340.000 III 3.012.000 IV 2.556.000 IV 3.372.000 V 3.536.000 V 2.790.000 VI 4.140.000 VII 4.440.000 VI 3.204.000 VIII 4.920.000 VII 3.960.000 IX 5.964.000 VIII 4.740.000 X 7.080.000 IX 6.240.000 XI 8.700.000

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 3

Art. 3. Livelli personale vigilanza, assistenti sociali, terapisti riabilitazione e assimilati, segretari economi, istituti tecnici e licei scientifici. I vigili urbani, i vigili sanitari, ittici, venatori e faunistici dal 1 febbraio 1981, sono inquadrati nell'apposito V livello (L. 3.536.000). Nell'apposito VII livello (L. 4.440.000) sono inquadrati, sempre dal 1 febbraio 1981, gli assistenti sociali, i terapisti della riabilitazione (ortottisti, logopedisti, ortofonisti, fisiochinesiterapisti, otologopedisti, podologhi, ecc.) ed i segretari economi degli istituti tecnici e licei scientifici. La formulazione delle declaratorie delle suddette qualifiche funzionali e dei relativi profili e' demandata alla commissione di cui al successivo art. 29.

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 4

Art. 4. Reclutamento del personale In aggiunta a quanto previsto in materia di reclutamento del personale dall'art. 3 dell'ipotesi di accordo allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-06-01;191), in ordine ai pubblici concorsi, si concorda sulla opportunita' di introdurre procedure di reclutamento del personale con peculiari professionalita' e sostanzialmente articolate in due fasi. La prima consistente in una selezione di candidati previo esame "di titoli professionali e di servizio e previo colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi; la seconda in un accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento dei posti. L'identificazione delle peculiari professionalita' avviene con le modalita' di cui al successivo art. 20, lettera a). Le parole "teorico-pratico" del primo comma dell'art. 3 dell'ipotesi di accordo allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-06-01;191), sono sostituite con le parole teorico e/o pratico".

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 5

Art. 5. Orario di lavoro Salvo quanto sara' disposto da eventuale normativa generale sul pubblico impiego l'orario di lavoro viene fissato in 36 ore settimanali. Negli enti dove si attuano orari di lavoro settimanali superiori e fino alle 40 ore il raggiungimento di tale condizione si ottiene attraverso la seguente gradualita': 39 ore dal 1 luglio 1980, 38 ore dal 1 gennaio 1981, 37 ore dal 1 luglio 1981 e 36 ore dal 1 gennaio 1982.

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 6

Art. 6. Interruzione ferie L'utilizzo del periodo di congedo ordinario e' interrotto nel caso di ricovero ospedaliero o gravi malattie od infortuni gravi adeguatamente documentati.

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 7

Art. 7. Giornale di riposo Fermo restando quanto dispone l'art. 5 dell'ipotesi di accordo allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-06-01;191), gli enti organizzeranno i propri servizi in modo da consentire al personale la effettiva fruizione nell'anno delle quattro giornate di riposo di cui al comma secondo, del predetto articolo.

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 8

Art. 8. Congedo straordinario Nell'ambito del congedo non superiore ai mesi sei previsto dall'art. 6 del precedente accordo, possono essere concessi congedi per le causali seguenti: matrimonio: quindici giorni; partecipazione a pubblici concorsi o esami: fino a quindici giorni; lutti di famiglia, nascita di figli o altre gravi esigenze familiari: fino a cinque giorni.

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 9

Art. 9. Congedo per malattia. Comma aggiuntivo dell'art. 6 dell'ipotesi di accordo allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-06-01;191): "Il congedo di cui al primo comma, puo' essere utilizzato anche per attendere a cure idropiniche e termali".

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 10

Art. 10. Incarichi e supplenze E' consentita l'assunzione di personale per incarico e supplenza oltre che nei casi previsti dall'[art. 25 quarto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-05-07;153~art25-com4), [quinto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-05-07;153~art25-com5), [sesto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-05-07;153~art25-com6), convertito in [legge 7 luglio 1980, n. 299](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-07;299), anche per la sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per un periodo non inferiore a trenta giorni, esclusivamente nei piccoli comuni ove non sia possibile la sostituzione con altro personale e soltanto per figure professionali per le quali l'organico prevede un solo posto. L'assunzione e' disciplinare in conformita' all'[art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-18;230~art1).

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 11

Art. 11. Trattenute per scioperi brevi Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora e' pari alla misura oraria del lavoro straordinario (senza le maggiorazioni) aumentata della quota corrispondente degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia. Viene riconfermato il limite di 12 ore per le assemblee in orario di lavoro.

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 12

Art. 12. Commissione nazionale per la produttivita' e la valutazione del personale Per la determinazione di metodologie di analisi di produttivita' ed efficienza delle strutture operative e dell'organizzazione del lavoro nell'ambito degli enti locali, sara' costituita una commissione di studio, a livello nazionale, incaricata di fissare criteri e metodologie per la individuazione e l'aggiornamento di indicatori di produttivita' nonche' di elaborare proposte per la definizione di criteri e di modalita' oggettivi di valutazione del personale. Le proposte di detta commissione saranno rese operative con lo strumento normativo previsto dall'[art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1977-12-29;946~art6), convertito nella [legge 27 febbraio 1978, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-02-27;43). La commissione, a composizione paritetica, che sara' nominata con decreto del Ministro per la funzione pubblica e sara' composta da rappresentanti del Governo, ANCI, UPI e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente accordo, dovra' elaborare indicazioni e suggerimenti entro il mese di giugno del 1931.

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 13

Art. 13. Progressione economica La progressione economica si sviluppa in 8 classi biennali dell'8% sul valore iniziale di livello. Dopo il sedicesimo anno con scatti biennali del 2,50%, computati sull'ultima classe e comunque in modo da garantire il raggiungimento della quantita' d'incremento economico realizzabile nel corrispondente livello al quarantesimo anno di anzianita' secondo l'accordo per il triennio 1976-1979. A tali fini si precisa che al nuovo V livello (L. 3.536.000) corrisponde il IV (L. 2.556.000) del precedente accordo ed al nuovo VII livello. (L. 4.440.000) il vecchio V livello (L. 2.790.000).

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 14

Art. 14. Lavoro straordinario Le tariffe orarie per lavoro straordinario determinate ai sensi dell'art. 21 dell'ipotesi di accordo allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-06-01;191), restano congelate sugli importi tariffari spettanti in base allo stesso [decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-06-01;191), fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennita' integrativa speciale. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate. Dette prestazioni non possono superare i seguenti limiti: a) per gli enti che non hanno carenza di organico 120 ore annue pro-capite, elevabili fino ad un massimo di 200 annue individuali previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 120 ore pro-capite); b) per gli enti che presentano carenza di organico superiore al 4% il limite di cui sopra e' fissato a 180 ore annue procapite elevabili a 250 annue individuali previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 180 ore pro-capite); c) per gli enti con carenza di organico superiore al 7,5% il limite di cui sopra e' fissato in 250 ore elevabili a 300 ore individuali previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 250 ore pro-capite). Resta inteso che i limiti superiori si raggiungono solo in caso di assoluta indilazionabilita' e comprovata necessita', previa delibera della giunta comunale o provinciale. I limiti di cui sopra sono aumentati del 100% per il personale dipendente dai comuni dichiarati per legge terremotati.

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 15

Art. 15. Lavoro ordinario notturno, festivo e festivo-notturno Al dipendente competono a decorrere dal 1 febbraio 1981 per il servizio ordinario notturno L. 600 orarie, per il festivo L. 675 orarie, per il notturno-festivo L. 1.000 orarie.

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 16

Art. 16. Salario mobile L'onere complessivo nazionale concernente l'indennita' di rischio non puo' superare per gli undici mesi del 1981 la cifra di 30,7 miliardi di lire. Ogni amministrazione dispone pertanto di un ammontare del 5,5% del beneficio derivante per il proprio personale da questo accordo per l'anno 1981 (1 febbraio 1981-31 dicembre 1981). L'ammontare per i comuni aventi servizi sottosegnati municipalizzati, appaltati o comunque non gestiti direttamente e' del 3,5%. L'indennita' di rischio puo' essere corrisposta, fino ad un importo massimo di L. 400 orarie, nell'interno delle categorie di vigilanza, del personale dei necrofori, dei netturbini e fognaioli, alle persone che siano destinate a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio che superino quelle normalmente connesse alle prestazioni proprie della categoria. Il provvedimento di attribuzione da determinare in sede di contrattazione decentrata dovra' indicare la specifica causale, il numero e la qualifica dei destinatari, la tariffa oraria, nonche' la dimostrazione degli oneri e del relativo contenimento nell'ambito della spesa massima consentita.

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 17

Art. 17. Coordinamento In presenza di strutture dipartimentali comprendenti grandi aree funzionali e settori di attivita' integrate ed al momento della loro attuazione conseguente al provvedimento di ristrutturazione da definirsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, puo' essere istituita la figura del coordinatore per ciascun dipartimento. La funzione di coordinatore dipartimentale e' affidata a dipendenti del massimo livello dirigenziale presente nell'ente (X o XI livello); e' revocabile ed e' retribuita con un compenso non pensionabile pari al 20% (venti) del trattamento iniziale del livello contrattuale di appartenenza, non utile agli effetti della tredicesima mensilita' e del lavoro straordinario. Il numero massimo di coordinatori istituibile non puo' superare il numero di dieci. Per il solo comune di Roma possono esserne istituiti undici.

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 18

Art. 18. Personale medico Al personale degli enti locali con funzione sanitaria, ivi compresi i medici condotti ed i veterinari, che presta servizio a tempo piano, non partecipa ad alcuna convenzione mutualistica e non esercita la libera professione puo' essere attribuita, con apposita delibera, una particolare indennita' di L. 140.000 mensili per dodici mensilita'. Detta indennita' non e' cumulabile con quella prevista dall'art. 25, paragrafo 1, n. 3, del precedente accordo; compete in via transitoria dal 1 febbraio 1981 fino all'inquadramento di detto personale nei ruoli relativi alle unita' sanitarie locali. Al personale medico dei servizi psichiatrici e dei servizi antitubercolari spetta il trattamento economico previsto per il personale medico degli ospedali cosi' come fissato, negli importi e nelle decorrenze, dall'accordo unico nazionale del personale medico ospedaliero del 24 giugno 1980.

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 19

Art. 19. Informazione Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli enti garantiscono una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonche' i programmi e gli investimenti dell'ente. L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia gli atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti, dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi. L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 20

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