LEGGE 29 novembre 1980, n. 816
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo a favore del Club alpino italiano, previsto dalla legge 23 dicembre 1974, n. 704, in misura di lire 250 milioni, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 500 milioni.
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