DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 818
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;
Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come l'art. 153, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia e' modificato nel senso che l'espressione "discussione scritta" e' sostituita da "dissertazione scritta".
Art. 2
Gli articoli 172, 173, 174, 175 e 176, relativi alla scuola di specializzazione in oncologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in oncologia Art. 172. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di patologia generale e conferisce il diploma di specialista in oncologia. Art. 173. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorita' competente. Art. 174. - La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 175. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: patologia generale dei tumori (I); oncologia sperimentale (I); anatomia ed istologia patologica dei tumori. (I); epidemiologia dei tumori; cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria; immunologia dei tumori. 2° Anno: patologia generale dei tumori (II); oncologia sperimentale (II); anatomia ed istologia patologica dei tumori (II); citodiagnostica dei tumori; prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio; radiodiagnostica dei tumori; oncologia medica (I); oncologia chirurgica (I). 3° Anno: oncologia medica (II); oncologia chirurgica (II); radioterapia dei tumori; oncologia dell'apparato genitale femminile; oncologia pediatrica; principi di riabilitazione oncologica; organizzazione della lotta contro i tumori. Ogni scuola dovra' provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto. Art. 176. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai seminari ed altre manifestazioni culturali riguardanti la materia e' obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno e' condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.
Art. 3
Gli articoli 259 e 260, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio Art. 259. - La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso l'istituto di clinica tisiologica e delle malattie dell'apparato respiratorio e conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di venticinque per anno di corso e complessivamente di cento iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 260. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (I); patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare; fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio; patologia delle malattie dell'apparato respiratorio; semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio; microbiologia; epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio. 2° Anno: anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (II); clinica della tubercolosi (triennale) (I); clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (I); fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; broncologia; radiologia dell'apparato respiratorio; profilassi della tubercolosi; igiene e legislazione sociale. 3° Anno: clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (II); clinica della tubercolosi (triennale) (II); chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio; terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio. 4° Anno: clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (III); clinica della tubercolosi (triennale) (III). Gli insegnamenti complementari che possono essere inseriti negli statuti sono i seguenti: immunologia clinica, cardiologia, medicina nucleare, malattie professionali dell'apparato respiratorio, terapia intensiva pneumologica. I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche, da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al quarto anno) per i quali gli allievi hanno l'obbligo di frequenza al pari delle lezioni. Alla fine di ogni anno di corso gli allievi devono superare una prova di esame sulle materie del rispettivo anno. Alla fine del quarto anno gli allievi devono sostenere l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione assegnato dal direttore della scuola o da uno degli insegnanti della scuola.
PERTINI SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1980
Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 82
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