DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 819

Type DPR
Publication 1980-09-05
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Il primo comma dell'art. 141, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, e' soppresso e sostituito dal seguente: Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia nel numero complessivo di diciotto.

Art. 2

L'art. 165 dello statuto dell'Universita' di Ferrara, di cui, al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1976, n. 915, relativo alla scuola di specializzazione in audiologia, e' soppresso e sostituito dal seguente; Art. 165. - La durata del corso e' di tre anni. L'indirizzo e' teorico-pratico. Il numero massimo complessivo di iscritti e' di dodici.

Art. 3

L'art. 175 dello statuto dell'Universita' di Ferrara, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, n. 458, relativo alla scuola di specializzazione in foniatria, e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 175. - La durata del corso e' di tre anni. L'indirizzo e' teorico-pratico. Il numero massimo complessivo e' di dodici. La durata del corso non e' suscettibile di abbreviazione.

PERTINI SARTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1980

Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 79

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.