DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. 836

Type DPR
Publication 1980-10-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Messina, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 187 dello statuto dell'Universita' di Messina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1979, n. 426, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 187. - La scuola ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica il dell'Universita' di Messina ed e' disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

Art. 2

L'art. 193 dello statuto dell'Universita' di Messina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 782, relativo alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 193. - Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali comprensivo delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Agli specializzandi compete la frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti. Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su di un tema assegnato al candidato ventiquattro ore prima della prova.

PERTINI SARTI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 novembre 1980

Registro n. 111 Istruzione, foglio n. 318

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