LEGGE 29 novembre 1980, n. 841

Type Legge
Publication 1980-11-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio 1979.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 4 dell'accordo stesso.

Art. 3

E' concesso al comune di Gorizia, per tutta la durata dell'accordo di cui all'articolo 1, un contributo a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione. Detto contributo e' stabilito per l'anno 1977 in L. 70.682.500 e per l'anno 1978 in L. 88.858.000; per gli anni successivi e' annualmente rivalutato rispetto a quello dell'anno precedente, in relazione all'aumento del prezzo dell'acqua da determinarsi ogni anno in base alle modalita' previste dall'articolo 2 dell'accordo medesimo.

Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3, si provvede a carico del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

PERTINI FORLANI - COLOMBO - ANDREATTA - ROGNONI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Accordo-art. 1

ACCORDO tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia hanno convenuto, ai sensi dell'Allegato V del Trattato di pace con l'Italia, dell'Accordo italo-jugoslavo stipulato il 18 luglio 1957, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia stipulato il 21 novembre 1975 e nello spirito della feconda collaborazione tra i due paesi e le popolazioni confinanti, quanto segue: ART. 1. Il rifornimento idrico del comune di Gorizia viene disciplinato a partire dal 1 gennaio 1977 dalle norme contenute nei punti 1 e 2 dell'Allegato V del Trattato di pace con l'Italia.

Accordo-art. 2

ART. 2. Il prezzo dell'acqua erogata e' fissato per il periodo dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1977 in lire italiane 35 al metro cubo; per il periodo dal 1 gennaio 1978 al 31 dicembre 1978 in lire 44 al metro cubo. Dal 1 gennaio 1979 in poi il prezzo verra' annualmente rivalutato dagli Uffici competenti dei comuni di Gorizia e Nova Gorica applicando l'indice medio di aumento dei prezzi dell'energia elettrica in Italia e in Iugoslavia, indice stabilito in base alle tariffe ufficiali dei prezzi di detta energia in vigore al 1 gennaio di ogni anno, in confronto con quelli in vigore al 1 gennaio dell'anno precedente ed applicando altresi' l'indice medio di aumento delle paghe rispettivamente dei redditi personali nell'edilizia, verificatisi nel mese di gennaio dell'anno in corso in confronto con quelli del mese di gennaio dell'anno precedente, desunti dai dati ufficiali pubblicati nella Tabella del Comitato prezzi presso l'Ufficio del Genio civile di Gorizia e in Statistica obvestila per il comune di Nova Gorica. L'indice medio dei prezzi dell'energia elettrica e delle paghe rispettivamente dei redditi personali verra' determinato in base alle variazioni dei costi dell'energia elettrica e delle paghe rispettivamente dei redditi personali computando al 45 per cento le paghe ed i redditi personali e al 55 per cento l'energia elettrica. La variazione di prezzo derivante dalla rivalutazione calcolata in base ai commi precedenti sara' comunicata dai sindaci di Gorizia e di Nova Gorica alle rispettive competenti autorita' centrali (Ministeri degli affari esteri) e diventera' esecutiva, con la decorrenza prevista, non appena dette autorita' si saranno reciprocamente comunicate la propria approvazione.

Accordo-art. 3

ART. 3. Gli importi dovuti per l'acqua erogata e fatturati mensilmente dovranno essere pagati al piu' tardi entro 15 giorni dal ricevimento delle fatture mediante trasferimento tramite Banca d'Italia alla Ljubljanska Banka - Temeljna Banka Nova Gorica in Iugoslavia.

Accordo-art. 4

ART. 4. Il presente Accordo sara' valido sino al 31 dicembre 1981 e si considerera' rinnovato tacitamente di anno in anno salvo recesso di una delle parti da notificarsi almeno sei mesi prima della scadenza. Lo stesso entrera' in vigore quando le parti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto adempimento delle formalita' di carattere costituzionale all'uopo previste dai rispettivi ordinamenti. Fatto a Gorizia, il 9 maggio 1979, in duplice originale nelle lingue italiana e slovena, entrambe facenti ugualmente fede. per la Repubblica italiana Antonino Barrasso per la Repubblica Socialista federativa di Jugoslavia Joze Susmelj Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

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