LEGGE 29 novembre 1980, n. 842
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali: 1) scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuato a Belgrado il 27, 29 e 30 dicembre 1977, relativo alla proroga fino al 30 giugno 1978 dell'accordo sulla pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973; 2) scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuato a Belgrado il 24 luglio e il 29 settembre 1978, relativo alla proroga fino al 31 dicembre 1978 dell'accordo sulla pesca firmato dai due Stati il 15 giugno 1973.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli scambi di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore conformemente a quanto concordato negli scambi di note stessi.
Art. 3
All'onere di lire 570 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La quota del 20 per cento del canone complessivo, secondo quanto stabilito dalla decisione del Consiglio dei Ministri degli esteri delle Comunita' europee nella sessione del 19-20 dicembre 1977 ed in data 21 giugno 1978, e' a carico dei beneficiari con versamento all'entrata del bilancio statale secondo modalita' fissate con apposito regolamento da emanarsi dal Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
PERTINI FORLANI - COLOMBO - ANDREATTA - COMPAGNA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Allegato
TESTO DELLE NOTE Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE N. 467450 Il Segretariato Federale per gli Affari Esteri della R.S.F.J. presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica italiana ed ha l'onore di informare che il Governo della R.S.F.J. concorda che la validita' dell'Accordo tra il Governo della R.S.F.J. e il Governo della Repubblica italiana sulla pesca di pescatori italiani in acque jugoslave fatto il 15 giugno 1973 sia prolungato al 30 giugno 1978, con le stesse condizioni del 1976 previste nell'articolo 2 e 17 del predetto Accordo, mentre e' cessata la validita' dell'articolo 15 dell'Accordo, poiche' la parte concernente le acque territoriali e' stata regolata dagli Accordi di Osimo. Il Segretariato Federale per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua piu' alta considerazione. Belgrado, 27 dicembre 1977 AMBASCIATA REPUBBLICA ITALIANA Belgrado PROT. N. 4774/882 NOTA VERBALE L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato Federale per gli Affari Esteri ed ha l'onore di confermare che il contenuto della Nota Verbale del Segretariato Federale per gli Affari Esteri n. 467450 in data 27 dicembre u.s., concernente l'Accordo sulla Pesca del 15 giugno 1973 attualmente in vigore tra Italia e Jugoslavia e' stato immediatamente comunicato dall'Ambasciata al Ministero degli Affari Esteri italiano. L'Ambasciata d'Italia, su istruzioni del proprio Governo, ha ora l'onore di comunicare che il Consiglio delle Comunita' Europee, in data 20 dicembre scorso, ha autorizzato la Repubblica italiana a convenire con la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia il mantenimento provvisorio fino alla data del 30 giugno 1978 delle possibilita' di pesca previste secondo il regime attualmente in vigore. E' ovvio che la proroga di sei mesi della validita' dell'Accordo vigente non pregiudica in alcun modo la conclusione di un accordo sulla pesca tra la Comunita' Europea e la Jugoslavia, per il quale, come noto, il Governo della R.S.F. di Jugoslavia ha gia' manifestato la propria disponibilita'. L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di comunicare che il Governo italiano concorda che la validita' dell'Accordo tra il Governo della R.S.F. di Jugoslavia e il Governo della Repubblica italiana sulla pesca da parte di pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso il 15 giugno 1973, sia estesa al 30 giugno 1978, alle stesse condizioni previste per il 1976 e specificamente contemplate negli articoli 2 e 17 del predetto Accordo, restando inteso che l'ammontare complessivo del canone da pagare per i sei mesi sopra indicati del 1978 sara' di lire 285 milioni, pari, cioe', alla meta' del canone che era stato fissato per tutto l'anno 1976. Il Governo italiano e' anche d'accordo circa l'abrogazione dell'articolo 15 dell'Accordo del 15 giugno 1973. In conformita' con quanto precede e' inteso anche che i permessi di pesca in scadenza il 31 dicembre 1977 saranno considerati automaticamente estesi fino al 30 giugno 1978. L'Ambasciata d'Italia resta in attesa di conoscere l'accordo del Governo della R.S.F. di Jugoslavia su quanto precede. La presente Nota, unitamente alla Nota di risposta del Segretariato Federale per gli Affari Esteri, sara' trasmessa a cura del Governo italiano alla Commissione delle Comunita' Europee che e' ora competente in materia di accordi sull'esercizio della pesca concernenti i Paesi membri della Comunita'. L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Segretariato Federale per gli Affari Esteri i sensi della sua piu' alta considerazione. Belgrado, 29 dicembre 1977 SEGRETARIATO FEDERALE PER GLI AFFARI ESTERI Belgrado Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE N. 467450/1 Il Segretariato Federale per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica italiana e in riferimento alla sua Nota n. 467450 del 27 dicembre 1977 ha l'onore di informare che gli Organi competenti jugoslavi sono d'accordo affinche' i permessi speciali di pesca per i pescherecci italiani, vidimati nel 1977, per la pesca nelle acque jugoslave, mantengano la loro validita' fino allo scadere del termine della proroga dell'Accordo sulla Pesca, cioe' fino al 30 giugno 1978. Per quanto concerne il pagamento del risarcimento per la pesca di cui si parla nella Nota Verbale dell'Ambasciata n. 4774/882 del 29 dicembre 1977, si intende la meta' dell'importo previsto per il 1976, rispettivamente 285 milioni di lire, visto che anche l'Accordo sulla Pesca e' stato prolungato di mezz'anno. Il Segretariato Federale per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia si avvale anche di questa occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica d'Italia i sensi della sua piu' alta considerazione. Belgrado, 30 dicembre 1977 AMBASCIATA REPUBBLICA ITALIANA Belgrado N. 2816/487 NOTA VERBALE L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato Federale per gli Affari Esteri ed ha l'onore di comunicare, su istruzioni del proprio Governo, che il Consiglio delle Comunita' Europee in data 21 giugno 1978 ha autorizzato la Repubblica italiana a convenire con la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia il mantenimento provvisorio fino alla data del 31 dicembre 1978 delle possibilita' di pesca previste secondo il regime fondato sull'Accordo sulla Pesca del 15 giugno 1973 fra l'Italia e la Jugoslavia. Pertanto il Governo italiano gradirebbe conoscere se le Autorita' della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia diano il loro accordo al mantenimento provvisorio fino al 31 dicembre 1978 del suaccennato regime in materia di pesca alle stesse condizioni previste per il 1976, e specificamente contemplate negli articoli 2 e 17 dell'Accordo sopra citato, restando inteso che l'ammontare complessivo del canone da pagare per il periodo indicato nella presente Nota sara' di lire 285 milioni, pari, cioe', alla meta' del canone che era stato fissato per tutto l'anno 1976. Ove il Governo jugoslavo esprima il suo accordo, la presente Nota, unitamente a quella di risposta sara' trasmessa, a cura del Governo italiano, alla Commissione delle Comunita' Europee. L'Ambasciata d'Italia resta in attesa di una cortese risposta e si avvale dell'occasione per rinnovare al Segretariato Federale per gli Affari Esteri i sensi della sua piu' alta considerazione. Belgrado, 24 luglio 1978 SEGRETARIATO FEDERALE PER GLI AFFARI ESTERI Belgrado Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE N. 453448 Il Segretariato Federale per gli Affari Esteri della R.S.F. di Jugoslavia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia in Belgrado e come gia' riferito nella propria Nota n. 467450 del 19 luglio u.s. ha l'onore di informare che il Governo della R.S.F.J. e' concorde che la validita' dell'Accordo tra la R.S.F. di Jugoslavia e l'Italia sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque territoriali jugoslave, stipulato il 15 giugno 1973, venga prorogata fino al 31 dicembre 1978. Il Segretariato Federale per gli Affari Esteri della R.S.F.J. si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua piu' alta considerazione. Belgrado, 29 settembre 1978 AMBASCIATA REPUBBLICA ITALIANA BELGRADO
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