LEGGE 11 dicembre 1980, n. 850
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, istituito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è soppresso e le entrate e le uscite per esso previste sono imputate al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, cui sono altresì versate le eventuali disponibilità. Alle necessarie modifiche di bilancio si provvede con il decreto di cui al successivo articolo 3.
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