LEGGE 18 dicembre 1980, n. 864

Type Legge
Publication 1980-12-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono indetti il 3° censimento generale dell'agricoltura, il 12° censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dello artigianato. Il censimento della popolazione e quello delle abitazioni nonchè il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato hanno luogo nel corso dell'anno 1981. Il censimento dell'agricoltura ha luogo nel corso dell'anno 1982. Le date e le norme di esecuzione dei censimenti di cui al comma precedente sono stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Si prescinde dal parere della commissione anzidetta qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

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