LEGGE 18 dicembre 1980, n. 866
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, come modificato dalla legge 13 giugno 1977, n. 324, sono sostituiti dai seguenti: "Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui all'articolo 5, lettera b), della presente legge, è fissato, con decorrenza dall'anno 1980, in lire 6.000 milioni da iscriversi in ragione di lire 2.500 milioni e di lire 3.500 milioni, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali. Nell'anzidetto contributo di lire 6.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera g), numero 4), dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonchè quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso articolo 45, lettera 1), della legge predetta; quello di lire 50 milioni, di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni, di cui allo articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081. Il contributo di cui al primo comma del presente articolo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce".
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