DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. 870
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 278, relativo alle scuole dirette a fini speciali della facolta' di medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli: Scuola di preparazione per tecnici di logopedia (Scuola diretta a fini speciali) Art. 279. - E' istituita, ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale di preparazione per tecnici di logopedia che ha sede presso il reparto di audiofonologia della clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita'. Art. 280. - La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di logopedia e' di tre anni. L'indirizzo e' teorico-pratico. Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola e' di quindici (cinque per anno di corso). Art. 281. - Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Universita' o ad istituto di istruzione universitaria. Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda diretta al rettore e corredata dai prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione. Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari. Art. 282. - Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei e degli istituti di istruzione secondaria con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica. La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facolta' di medicina e chirurgia ed e' composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra professori di ruolo, incaricati e liberi docenti. Art. 283. - Il direttore della scuola e' il titolare della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita' di Catania. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia udito il direttore della scuola. Art. 284. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La data di inizio e termine delle lezioni sono, di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali, inerenti la natura dei corsi. Art. 285. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: anatomia degli organi e dei sistemi audiofono-articolatori; fisiologia degli organi e dei sistemi audiofono-articolatori; elementi di fisica acustica e tecniche di fonometria; psicologia generale; elementi di fonetica e linguistica; elementi di audiologia. 2° Anno: foniatria (I corso); tecniche di riabilitazione fonetica (I corso); semeiotica foniatrica; fonetica sperimentale; psicologia del linguaggio; tecniche audiometriche. 3° Anno: foniatria (II corso); tecniche di riabilitazione fonetica (II corso); riabilitazione protesica; neuropsichiatria infantile; tecniche di psicomotricita'; psicopedagogia. L'intero corso di studi e' costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni, e dall'obbligo per gli allievi della frequenza ai fini dell'apprendimento per un periodo di tre anni nel reparto di audiofonologia della clinica otorinolaringoiatrica. La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza e' indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami. Art. 286. - Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facolta' di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma e' costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti. Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e pratiche, si sostengono in unico gruppo di materie per ciascun anno di corso. L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, approvata dal direttore della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola, ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneita', saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale verra' rilasciato il diploma di tecnico di logopedia. Art. 287. - Per essere ammessi a frequentare gli anni di corso successivi al primo, gli iscritti debbono aver superato gli esami dell'anno precedente. Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti. Art. 288. - Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni; la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico. Art. 289. - Il consiglio di amministrazione dell'Universita', su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facolta', stabilira' di anno in anno l'ammontare dei contributi. Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano cosi' destinate ai sensi della legge 7 dicembre 1951, n. 1551: tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 soprattassa annuale di esami . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 tassa annuale di iscrizione per studenti fuori corso . . . . L. 8.000 Al funzionamento della suddetta scuola si provvedera' con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.
PERTINI SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 dicembre 1980
Registro n. 115 Istruzione, foglio n. 367
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