LEGGE 22 dicembre 1980, n. 879

Type Legge
Publication 1980-12-22
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Dopo l'articolo 41 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "Art. 41-bis - (Competenza per i procedimenti riguardanti magistrati). - I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indiziato, di imputato o di persona offesa dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti - o potrebbero esserlo in caso di appello - alla competenza dell'ufficio giudiziario in cui al momento del fatto il magistrato esercitava le sue funzioni, sono di competenza del giudice egualmente competente per materia, il cui ufficio è situato nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino, salvo che in detto ufficio - o in quello che sarebbe competente per il procedimento in caso di appello - il magistrato stesso sia venuto ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice il cui ufficio è situato nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.