LEGGE 29 novembre 1980, n. 887

Type Legge
Publication 1980-11-29
Ultimo aggiornamento 1980-12-29
State In force
Source Normattiva
articles 4
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali: a) seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), dall'altra, con protocolli, atto finale, allegati e scambio di lettere, firmata a Lome' il 31 ottobre 1979; b) accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmato a Lome' il 31 ottobre 1979; c) accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della seconda convenzione CEE-Stati ACP di Lome', firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979; d) accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti delle comunita', firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 183, 7, 7 e 31 degli atti stessi.

Art. 3

Ai fini della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, e' autorizzata la complessiva spesa valutata in L. 618.442.400.000. All'onere relativo all'anno finanziario 1980, valutato in L. 10.000.000.000, si provvede con corrispondente "riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario; per gli anni 1981 e successivi, con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sara' determinata la somma occorrente per dare esecuzione alla presente legge, a valere sull'autorizzazione prevista al precedente comma. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PERTINI FORLANI - COLOMBO - SARTI - REVIGLIO - ANDREATTA - LA MALFA - BARTOLOMEI - BISAGLIA - MANCA - COMPAGNA - DE MICHELIS

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Accordo Interno-art. 1

ACCORDO INTERNO relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della seconda Convenzione ACP-CEE di Lome' I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, VISTO il trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, in appresso denominato il trattato, e la seconda convenzione ACP-CEE di Lome' firmata il 31 ottobre 1979 in appresso denominata la convenzione; CONSIDERANDO che i rappresentanti della Comunita' dovranno prendere posizioni comuni in sede di Consiglio dei ministri previsto dalla Convenzione, in appresso denominato Consiglio dei ministri ACP-CEE; che d'altro canto, l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio potranno richiedere, a seconda dei casi, un'azione della Comunita', un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro; CONSIDERANDO che e' quindi necessario per gli Stati membri precisare le condizioni secondo cui verranno delineate, nei settori di loro competenza, le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunita' dovranno prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE; che spettera' loro, inoltre, prendere negli stessi settori i provvedimenti per l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio che potrebbero richiedere un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro; CONSIDERANDO che occorre altresi' prevedere che gli Stati membri si comunichino reciprocamente, e comunichino alla Commissione, qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa, e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o d'intesa che riguardi materie trattate nella convenzione, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri ed uno o piu' Stati ACP; CONSIDERANDO che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri dirimeranno le controversie che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda la convenzione, previa consultazione della Commissione delle Comunita' Europee, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1. 1. - La posizione comune che i rappresentanti della Comunita' devono prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE, quando esso e' investito di problemi che rientrano nella competenza degli Stati membri, e' fissata dal Consiglio che delibera all'unanimita' previa consultazione della Commissione. 2. - Quando, in applicazione dell'articolo 169 della convenzione, il Consiglio dei ministri ACP-CEE intende delegare al Comitato degli Ambasciatori previsto dalla convenzione, il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri nei settori di competenza degli Stati membri, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione. 3. - La posizione comune che i rappresentanti della Comunita' prendono in sede di Comitato degli Ambasciatori e' adottata alle condizioni fissate nel paragrafo 1.

Accordo Interno-art. 2

ARTICOLO 2. 1. - Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dei ministri ACP-CEE nei settori di competenza degli Stati membri sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti da essi adottati. 2. - Il paragrafo 1 e' anche applicabile per le decisioni e le raccomandazioni prese dal Comitato degli Ambasciatori in applicazione dell'articolo 171 della Convenzione.

Accordo Interno-art. 3

ARTICOLO 3. Qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi materie trattate nella convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri ed uno o piu' Stati ACP, e' comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri ed alla Commissione. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato e' oggetto di una deliberazione in sede di Consiglio.

Accordo Interno-art. 4

ARTICOLO 4. Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 176 della convenzione per i settori di competenza degli Stati membri, consulta in via preliminare gli altri Stati membri. Se il Consiglio dei Ministri ACP-CEE e' indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunita' e' quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente.

Accordo Interno-art. 5

ARTICOLO 5. Le controversie sorte tra Stati membri circa la convenzione, i protocolli che vi sono allegati nonche' gli accordi interni firmati per l'applicazione della convenzione sono sottoposte, a richiesta della parte piu' diligente, alla Corte di giustizia delle Comunita' Europee nelle condizioni previste dal trattato e dal protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia allegato a detto trattato.

Accordo Interno-art. 6

ARTICOLO 6. I rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, previa consultazione della Commissione, possono modificare o completare in qualsiasi momento il presente accordo.

Accordo Interno-art. 7

ARTICOLO 7. Il presente accordo e' approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al segretario del Consiglio delle Comunita' Europee l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore. Il presente accordo entra in vigore, purche' siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, contemporaneamente alla convenzione. Esso rimane in applicazione per la stessa durata di quest'ultima.

Accordo Interno-art. 8

ARTICOLO 8. Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee che ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari. FATTO a Bruxelles, addi' venti novembre millenovecentosettantanove. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk Belgie Pd Kongeriget Danrnarks vegne Fur die Regierung der Bundesrepublik Deutschland Pour le Gouvernement de la Republique francaise For the Government of Ireland Per il Governo della Repubblica italiana Pour le Gouvernement du Grand-Duche' de Luxembourg Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Accordo Int. 1979-art. 1

ACCORDO INTERNO DEL 1979 relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita' I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, VISTO il trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, in appresso denominato "trattato", CONSIDERANDO che la seconda convenzione ACP-CEE di Lome', in appresso denominata "convenzione", ha fissato in 5.227 milioni di unita' di conto l'importo globale degli aiuti della Comunita' agli Stati ACP; CONSIDERANDO che rappresentanti Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto di fissare in 94 milioni di unita' di conto l'importo dell'aiuto, a carico del Fondo europeo di sviluppo, a favore dei paesi e territori d'oltremare che intrattengono relazioni particolari con la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito, in appresso denominati "paesi e territori"; che sono altresi' previsti, a concorrenza di 15 milioni di unita' di conto, interventi della Banca Europea per gli investimenti, in appresso denominata "Banca", sulle sue risorse proprie nei paesi e territori; CONSIDERANDO che l'unita' di conto utilizzata per l'applicazione del presente accordo e' quella definita nella decisione 75/250/CEE (1) del Consiglio dei 21 aprile 1975; che e' opportuno prevedere la possibilita' di sostituire, con decisione del Consiglio, questa unita' di conto con l'ECU; CONSIDERANDO che, per l'attuazione della convenzione e della decisione relativa ai paesi e territori, in appresso denominata "decisione", e' necessario istituire un quinto Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalita' per la sua dotazione nonche' i contributi degli Stati membri a quest'ultima; CONSIDERANDO che e' necessario stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalita' di controllo dell'impiego degli aiuti; CONSIDERANDO che e' necessario istituire un Comitato dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri presso la Commissione e un Comitato presso la Banca; CONSIDERANDO che e' opportuno assicurare l'armonizzazione dei lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca per l'applicazione della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione; e che e' pertanto auspicabile che, nella misura del possibile, la composizione dei Comitati istituiti sia presso la Commissione che presso la Banca sia identica; CONSIDERANDO che il 16 luglio 1974 il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'armonizzazione e sul coordinamento delle politiche di cooperazione degli Stati membri, previa consultazione della Commissione delle Comunita' Europee, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1. 1. - Gli Stati membri istituiscono un Fondo europeo di sviluppo (1980), in appresso denominato "Fondo". 2. - a) Il Fondo e' dotato di un importo di 4.636 milioni di unita' di conto europee, in appresso denominate "UCE", messe a sua disposizione dagli Stati membri secondo la seguente ripartizione: Belgio . . . . . 273,524 milioni di UCE pari al 5,9% Danimarca . . . 115,900 milioni di UCE pari ai 2,5% Germania . . . . 1.311,988 milioni di UCE pari al 28,3% Francia . . . . 1.186,816 milioni di UCE pari al 25,6% Irlanda . . . . 27,816 milioni di UCE pari allo 0,6% Italia . . . . . 533,140 milioni di UCE pari all' 11,5% Lussemburgo . . 9,272 milioni di UCE pari allo 0,2% Paesi Bassi . . 343,064 milioni di UCE pari al 7,4% Regno Unito . . 834,480 milioni di UCE pari al 18,0% b) Questa ripartizione puo' essere modificata con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', nel caso di adesione di un nuovo Stato membro alla Comunita'. 3. - L'importo di cui al paragrafo 2 e' cosi' suddiviso: a) 4.542 milioni di UCE per gli Stati ACP, di cui: 2.928 milioni di UCE sotto forma di sovvenzioni, 504 milioni di UCE sotto forma di prestiti speciali, 280 milioni di UCE sotto forma di capitali di rischio, 550 milioni di UCE sotto forma di trasferimenti a norma del titolo 11, capitolo I della convenzione 280 milioni di UCE sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma del titolo 111, capitolo I della convenzione; b) 85 milioni di UCE per i paesi e territori, di cui: 51 milioni di UCE sotto forma di sovvenzioni, 27 milioni di UCE sotto forma di prestiti speciali, 7 milioni di UCE sotto forma di capitali di rischio, p. m. sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma delle disposizioni della decisione relativa ai prodotti minerari; c) 9 milioni di UCE sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione. 4. - Qualora un paese o territorio divenuto indipendente aderisca alla convenzione, gli importi indicati al paragrafo 3, lettera b), sono diminuiti e quelli indicati al paragrafo 3, lettera a), aumentati in modo corrispondente, con decisione del Consiglio che delibera alla unanimita' su proposta della Commissione. 5. - In tal caso, il paese interessato continuera' a beneficiare della dotazione prevista al paragrafo 3, lettera c), ma secondo le norme di gestione del titolo II della convenzione.

Accordo Int. 1979-art. 2

ARTICOLO 2. All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si aggiungono, a concorrenza di 700 milioni di UCE, prestiti concessi dalla Banca, sulle risorse proprie, alle condizioni da essa fissate in conformita' delle disposizioni del suo statuto. Questi prestiti sono destinati: a) a concorrenza di 685 milioni di UCE, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP; b) a concorrenza di 15 milioni di UCE, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei paesi e territori.

Accordo Int. 1979-art. 3

ARTICOLO 3. 1. - L'unita' di conto utilizzata per l'applicazione del presente accordo e' quella definita nella decisione 75/250/CEE. 2. - L'unita' di conto, con decisione del Consiglio, puo' essere sostituita dall'ECU, quale definito dal Consiglio in conformita' del Regolamento (CEE) n. 3180/78. (1) (1)Gazzetta Ufficiale n. L 379 del 30 settembre 1978, pagina 1.

Accordo Int. 1979-art. 4

ARTICOLO 4. Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 104 della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, viene riservato un importo massimo di 175 milioni di UCE sulle sovvenzioni previste all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b). La quota di tale importo non investita alla scadenza del periodo di concessione dei prestiti della Banca sara' nuovamente disponibile a titolo delle sovvenzioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione elaborata d'accordo con la Banca, puo' decidere un aumento di questo massimale.

Accordo Int. 1979-art. 5

ARTICOLO 5. Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati ACP e dei paesi e territori si effettuano alle condizioni previste dal presente accordo e sono imputate al Fondo, eccettuati i prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie.

Accordo Int. 1979-art. 6

ARTICOLO 6. 1. - Entro un mese dall'entrata in vigore della convenzione e, in seguito, anteriormente al 1 settembre di ogni anno, la Commissione elabora uno stato di previsione degli impegni da contrarre durante ciascun esercizio finanziario, tenendo conto delle previsioni della Banca per le operazioni della cui gestione essa e' incaricata, e comunica tale stato di previsione al Consiglio. 2. - Alle stesse condizioni la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio l'importo complessivo dei pagamenti da prevedere per l'esercizio in questione. In base a tale importo e tenuto conto delle necessita' di tesoreria, comprese quelle per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del titolo II, capitolo I della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, nonche' alle spese derivanti dall'applicazione del titolo III, capitolo I della convenzione, essa stabilisce uno scadenzario delle richieste di contributi, che determinera' la loro esigibilita'; le modalita' di versamento di tali contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28. La Commissione sottopone lo scadenzario al Consiglio, il quale si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 17, paragrafo 4. Qualora i contributi siano insufficienti per far fronte alle effettive necessita' del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone proposte di versamenti complementari al Consiglio, che si pronuncia al piu' presto alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 17, paragrafo 4. 3. - I fondi provenienti dalle richieste di contributi di cui al paragrafo 2, fino al loro impiego da parte della Commissione per il finanziamento dei progetti, programmi o trasferimenti approvati alle condizioni di cui agli articoli da 10 a 21 nonche' 26 e 27, rimangono depositati, secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28, sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che esso designa.

Accordo Int. 1979-art. 7

ARTICOLO 7. 1. - Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento secondo modalita' uguali a quelle previste dalla convenzione, dalla decisione e dal presente accordo. 2. - Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del presente accordo e alle condizioni previste dall'articolo 6, la parte dei loro contributi che non e' stata ancora richiesta.

Accordo Int. 1979-art. 8

ARTICOLO 8. 1. - Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca, a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla Banca sulle risorse proprie in applicazione tanto dell'articolo 95 ·della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, quanto, eventualmente, dell'articolo 59 della convenzione. 2. - Tale garanzia e' limitata al 75 per cento dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla Banca a titolo dell'insieme dei contratti di prestito; essa e' destinata alla copertura di ogni rischio. 3. - Per gli impegni finanziari ai sensi dell'articolo 59 della convenzione, ferma restando la garanzia globale di cui ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra, gli Stati membri, su richiesta della Banca e per casi specifici, possono rendersi garanti verso la Banca medesima per una copertura superiore al 75 per cento, che puo' essere anche del 100 per cento, dei crediti aperti dalla Banca a titolo dei contratti di prestito corrispondenti. 4. - Per gli impegni degli Stati membri risultanti dai paragrafi 1, 2 e 3, verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca.

Accordo Int. 1979-art. 9

ARTICOLO 9. 1. - I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti speciali concessi agli Stati ACP, ai paesi e territori ed ai dipartimenti francesi d'oltremare dopo il 1 giugno 1964, nonche' i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate dopo il 1 febbraio 1971 a favore di tali Stati, paesi, territori e dipartimenti, sono versati agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al Fondo da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimita', su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni. Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e delle operazioni, di cui al primo comma, vengono previamente dedotte da tali somme. 2. - L'importo delle sovvenzioni del Fondo fissato nell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), e' aumentato degli altri eventuali introiti del Fondo.

Accordo Int. 1979-art. 10

ARTICOLO 10. 1. - Fatti salvi gli articoli da 17 a 21 e ferme restando le attribuzioni della Banca per la gestione di talune forme di aiuto, il Fondo e' gestito dalla Commissione secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28. 2. - Fatti salvi gli articoli 22, 23 e 24, i capitali di rischio e gli abbuoni di interessi finanziari con le risorse del Fondo sono gestiti dalla Banca, per conto della Comunita', in conformita' del suo statuto e secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28.

Accordo Int. 1979-art.11

ARTICOLO 11. La Commissione provvede all'attuazione della politica di aiuto elaborata dal Consiglio e dell'orientamento generale della cooperazione finanziaria e tecnica definito dal Consiglio dei Ministri ACP-CEE in applicazione dell'articolo 119 della convenzione.

Accordo Int. 1979-art. 12

ARTICOLO 12. 1. - La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente in merito alle domande di finanziamento loro presentate e ai contatti preliminari che le autorita' competenti degli Stati ACP, dei paesi e territori o degli altri beneficiami degli aiuti previsti all'articolo 94 della convenzione ed alle corrispondenti disposizioni della decisione, hanno preso con esse prima della presentazione delle loro domande. 2. - La Commissione e la Banca si tengono reciprocamente informate dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento. 3. - Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse, per quanto riguarda la Commissione, tramite il suo ufficio di collegamento. Inoltre, detto ufficio da' e raccoglie ogni informazione di carattere generale atta a favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande.

Accordo Int. 1979-art. 13

ARTICOLO 13. 1. - La Commissione istruisce i progetti che, in applicazione dell'articolo 101 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni o mediante prestiti speciali sulle risorse del Fondo. La Commissione istruisce altresi' le domande di trasferimenti presentate in applicazione del titolo II, capitolo 1 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, nonche' i progetti e programmi per cui si puo' ricorrere al sistema speciale di finanziamento in applicazione del titolo III, capitolo 1 della convenzione. 2. - La Banca istruisce i progetti che, in applicazione del suo statuto e dell'articolo 101 della convenzione nonche' delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante prestiti su risorse proprie, con o senza abbuoni, o mediante capitali di rischio. 3. - I progetti di investimenti produttivi inerenti ai settori industriale, agro-industriale, minerario, turistico, nonche' alla produzione di energia connessa con un investimento in tali settori sono presentati alla Banca, che esamina se possono beneficiare di una delle forme di aiuto da essa gestite. 4. - Se, durante l'istruzione di un progetto o programma d'azioni da parte della Commissione o della Banca, appare che esso non puo' essere finanziato con una delle forme di aiuto da esse rispettivamente gestite, ciascuna di esse trasmette tali domande all'altra istituzione, previa informazione dell'eventuale beneficiario.

Accordo Int. 1979-art. 14

ARTICOLO 14. 1. - Fatti salvi i mandati speciali conferiti alla Banca dalla Comunita' per recuperare il capitale e gli interessi dei prestiti speciali e delle operazioni a titolo del sistema speciale di finanziamento, la Commissione provvede, per conto della Comunita', all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di sovvenzioni, prestiti speciali, trasferimenti o sistema speciale di finanziamento; essa effettua i pagamenti in conformita' del regolamento finanziario di cui all'articolo 28. 2. - La Banca provvede, per conto della Comunita', all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo caso la Banca agisce a nome ed a rischio della Comunita'. Quest'ultima e' titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario. 3. - La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti su fondi propri, cui si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo.

Accordo Int. 1979-art. 15

ARTICOLO 15. 1. - Ai fini dell'applicazione dell'articolo 109 della convenzione, si provvede allo svolgimento di missioni di programmazione sotto la responsabilita' generale della Commissione, con la partecipazione della Banca, allo scopo di elaborare un programma indicativo che precisi gli obiettivi e le priorita' dello Stato ACP interessato, segnatamente settoriali, sottosettoriali e regionali, menzionando i progetti ove siano stati chiaramente identificati. 2. Per preparare le missioni la Commissione comunica agli Stati membri le informazioni raccolte presso gli Stati ACP sul contenuto, sulle prospettive e sugli obiettivi del loro piano di sviluppo nonche' sui progetti, chiaramente definiti e atti a conseguire tali obiettivi, di cui auspicano il finanziamento. La Commissione appronta queste informazioni d'intesa con la Banca per le parti che riguardano quest'ultima. Contemporaneamente, gli Stati membri informano la Commissione degli aiuti bilaterali gia' accordati o previsti. Ciascuno Stato membro e la Commissione aggiornano periodicamente tali dati, basandosi in particolare sulle informazioni raccolte e concertate secondo le consuete procedure. Essi si comunicano i dati disponibili sugli altri aiuti bilaterali, regionali e multilaterali, gia' concessi o previsti a favore degli Stati ACP interessati. 3. - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per quanto concerne i paesi e territori d'oltremare, eventualmente, in forma snellita e semplificata, adeguata alle strutture costituzionali tipiche di ciascun gruppo di paesi o territori.

Accordo Int. 1979-art. 16

ARTICOLO 16. 1. - Prima dell'invio delle missioni di programmazione, la Commissione prepara, in collaborazione con la Banca, un documento conciso per paese, contenente tutte le informazioni raccolte dagli Stati membri e dagli Stati ACP e analizzate dalla Commissione per valutare la futura cooperazione allo sviluppo tra lo Stato ACP e la Comunita'. Sulla base di questo documento, ha luogo uno scambio di opinioni tra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca, allo scopo di valutare il contesto generale della cooperazione della Comunita' con ciascuno Stato ACP e di assicurare, per quanto possibile, la coerenza tra l'aiuto comunitario e l'aiuto degli Stati membri agli Stati ACP. 2. - In seguito alle missioni di programmazione intraprese negli Stati ACP dalla Commissione e dalla Banca, il programma indicativo di aiuto comunitario, relativo a ciascuno Stato ACP viene trasmesso agli Stati membri, per permettere che si svolga uno scambio di opinioni tra i rappresentanti di questi ultimi, della Commissione e della Banca. Detto scambio di opinioni avra' luogo qualora uno o piu' Stati membri ne facciano richiesta. 3. - 1 rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca procedono, se necessario e almeno una volta nel periodo coperto dalla convenzione, all'esame dei progressi realizzati nell'esecuzione dei programmi indicativi nonche' delle modifiche da apportare a questi ultimi a richiesta degli Stati ACP interessati.

Accordo Int. 1979-art. 17

ARTICOLO 17. 1. - Presso la Commissione e' istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato "Comitato del FES". Il Comitato del FES e' presieduto da un rappresentante della Commissione; il Segretariato e' assicurato dalla Commissione. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori. 2. - Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del Comitato del FES. 3. - In seno al Comitato del FES e' attribuita ai voti degli Stati membri la seguente ponderazione: Belgio 6 Danimarca 3 Germania 27 Francia 24 Irlanda 2 Italia 12 Lussemburgo 1 Paesi Bassi 8 Regno Unito 17 4. - 1.1 Comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti. 5. - La ponderazione di cui al paragrafo 3 nonche' la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4, possono essere modificate, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', in caso di adesione alla Comunita' di un nuovo Stato membro.

Accordo Int. 1979-art. 18

ARTICOLO 18. 1. - Il Comitato del FES da' il proprio parere in merito alle proposte di finanziamento di progetti o programmi di azioni finanziati mediante sovvenzioni, prestiti speciali o con i fondi del sistema speciale di finanziamento, che gli sono presentate dalla Commissione. 2. - Le proposte di finanziamento relative a progetti espongono in particolare la posizione dei progetti nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati; esse indicano, se del caso, l'utilizzazione fatta in tali paesi dei precedenti aiuti della Comunita'. Esse prevedono in particolare le misure intese a favorire, conformemente al titolo VII, capitolo 7 della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, la partecipazione delle imprese nazionali degli Stati ACP e dei paesi e territori all'esecuzione dei progetti. 3. Qualora il comitato FES chieda modifiche sostanziali della proposta di finanziamento o in mancanza di un parere favorevole su quest'ultima, la Commissione consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati. In caso di mancato parere favorevole, questi ultimi, a loro richiesta, vengono sentiti dai rappresentanti della Comunita', conformemente all'articolo 113, paragrafo 3 della convenzione. 4. - Nei casi di cui al paragrafo 3, la proposta di finanziamento, eventualmente riveduta o completata, e' sottoposta nuovamente al Comitato del FES in una delle sue successive riunioni. Se il Comitato del FES conferma il suo rifiuto di parere favorevole, la Commissione consulta nuovamente il rappresentante dello Stato o degli Stati ACP interessati, conformemente all'articolo 113, paragrafo 4 della convenzione.

Accordo Int. 1979-art. 19

ARTICOLO 19. 1. - Le proposte di finanziamento, corredate del parere del Comitato del FES, sono sottoposte per decisione alla Commissione. 2. - La Commissione, qualora decida di scostarsi dal parere espresso dal Comitato del FES o in mancanza di un parere favorevole di quest'ultimo, deve ritirare la proposta di finanziamento oppure adire al piu' presto il Consiglio che decide secondo le stesse modalita' di voto del Comitato. In quest'ultimo caso, lo Stato ACP interessato, conformemente all'articolo 113, paragrafo 5 della convenzione, puo' trasmettere al Consiglio qualsiasi elemento che gli sembri necessario per completare l'informazione di quest'ultimo prima della decisione finale, nonche' essere sentito dal Presidente e dai membri del Consiglio.

Accordo Int. 1979-art. 20

ARTICOLO 20. La Commissione informa regolarmente il Comitato del FES di tutte le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, che le sono state presentate ufficialmente da uno o piu' Stati ACP.

Accordo Int. 1979-art. 21

ARTICOLO 21. Il Comitato del FES e' tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Commissione sulla valutazione delle realizzazioni in corso od ultimate tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

Accordo Int. 1979-art. 22

ARTICOLO 22. 1. - Presso la Banca e' istituito un Comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato "Comitato dell'articolo 22". Il Comitato dell'articolo 22 e' presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dei governatori della Banca; il Segretariato e' assicurato dalla Banca. Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori. 2. - Il Consiglio, che delibera all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del Comitato dell'articolo 22. 3. - In seno al Comitato dell'articolo 22 e' attribuita ai voti degli Stati membri una ponderazione uguale a quella prevista all'articolo 17, paragrafo 3. 4. - Il Comitato dell'articolo 22 si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti. 5. - La ponderazione di cui al paragrafo 3 nonche' la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 possono essere modificate, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', in caso di adesione alla Comunita' di un nuovo Stato membro.

Accordo Int. 1979-art. 23

ARTICOLO 23. 1. - Il Comitato dell'articolo 22 da' un parere in merito alle domande di prestiti bonificati e alle proposte di finanziamento mediante capitali di rischio che gli sono presentate dalla Banca. Il rappresentante della Commissione puo' esporre in riunione l'apprezzamento della sua istituzione su tali proposte. Tale apprezzamento verte sulla conformita' dei progetti con la politica di aiuto allo sviluppo della Comunita', con gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica definiti dalla convenzione e con gli orientamenti generali approvati dal Consiglio dei ministri ACP-CEE. Inoltre, la Banca informa il Comitato dell'articolo 22 dei prestiti non bonificati che prevede di concedere nel settore petrolifero. 2. - Il documento presentato dalla Banca al Comitato dell'articolo 22 espone in particolare la posizione del progetto nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati e indica eventualmente lo stato degli aiuti rimborsabili concessi dalla Comunita' e la situazione delle partecipazioni prese da quest'ultima. 3. - Quando il Comitato dell'articolo 22 non da' parere favorevole su una proposta riguardante uno Stato o un gruppo di Stati ACP, la Banca consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati in questione, applicando la procedura di cui all'articolo 113, paragrafi 3 e 4 della convenzione. 4. - Se il Comitato dell'articolo 22 da' parere favorevole su una di prestito bonificato, quest'ultima correlata del parere motivato del Comitato ed eventualmente dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione, e' presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. In mancanza del parere favorevole del Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la domanda o decide di mantenerla. In questo ultimo caso la domanda, corredata del parere motivato del Comitato ed eventualmente dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione, e' presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. 5. - Se il Comitato dell'articolo 22 da' parere favorevole su una proposta di finanziamento mediante capitali di rischio, detta proposta e' presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. In mancanza di un parere favorevole del Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la proposta oppure chiede allo Stato membro che esercita la presidenza del Comitato dell'articolo 22 di adire il Consiglio quanto prima. In quest'ultimo caso la proposta e' sottoposta al Consiglio corredata del parere motivato del Comitato dell'articolo 22 ed eventualmente dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione. Il Consiglio si pronuncia secondo le stesse modalita' di voto del Comitato dell'articolo 22. Qualora il Consiglio decida di confermare la posizione assunta dal Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la propria proposta. Se invece il Consiglio si pronuncia a favore della proposta della Banca, quest'ultima avvia le procedure previste dal proprio statuto.

Accordo Int. 1979-art. 24

ARTICOLO 24. 1. - Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure previste dallo statuto della Banca, quest'ultima informa regolarmente il Comitato dell'articolo 22 di tutte le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, che le sono state ufficialmente presentate. 2. - Il Comitato dell'articolo 22 e' tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Banca sulla valutazione delle realizzazioni in corso od ultimate, tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

Accordo Int. 1979-art. 25

ARTICOLO 25. 1. - La Commissione e la Banca si accertano delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunita' che esse gestiscono rispettivamente sono posti in atto dagli Stati ACP, dai paesi e territori o dagli altri eventuali beneficiari. 2. - Esse si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda, in stretto collegamento con le autorita' responsabili del paese o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari. 3. - In occasione degli esami previsti ai paragrafi 1 e 2, la Commissione e la Banca verificano in quale misura sono stati conseguiti gli obiettivi previsti dagli articoli 91 e 92 della convenzione e dalle disposizioni corrispondenti della decisione. 4. - La Commissione e la Banca informano il Consiglio, almeno una volta all'anno, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Il Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 17, paragrafo 4, prende i provvedimenti necessari.

Accordo Int. 1979-art. 26

ARTICOLO 26. Gli importi dei trasferimenti di cui, rispettivamente, agli articoli 39 e 40 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione, e gli importi dei contributi alla ricostituzione delle risorse di cui all'articolo 42 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione, sono espressi nell'unita' di conto di cui all'articolo 3. I pagamenti sono effettuati nella moneta di uno o piu' Stati membri scelta dalla Commissione previa consultazione dello Stato ACP o delle autorita' competenti dei paesi e territori.

Accordo Int. 1979-art. 27

ARTICOLO 27. La Commissione elabora ogni anno, per gli Stati membri, una relazione di sintesi sul funzionamento del sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione e sull'utilizzazione, da parte degli Stati ACP, dei fondi trasferiti. Questa relazione espone in particolare l'incidenza di tale sistema sullo sviluppo economico dei paesi beneficiari e sull'evoluzione degli scambi con l'estero. Il presente articolo si applica anche per quanto concerne i paesi e territori.

Accordo Int. 1979-art. 28

ARTICOLO 28. Le disposizioni di applicazione del presente accordo formano oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 17, paragrafo 4, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima, nonche' previo parere della Corte dei conti istituita all'articolo 206 del trattato.

Accordo Int. 1979-art. 29

ARTICOLO 29. 1. - Al termine di ciascun esercizio la Commissione adotta il conto della gestione trascorsa nonche' il bilancio del Fondo. 2. - Salvo restando il paragrafo 4, la Corte dei conti istituita all'articolo 206 del trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui la Corte esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28. 3. - Il Parlamento Europeo, previa raccomandazione del Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 17, paragrafo 4, da' scarico alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo. 4. - Le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo gestite dalla Banca formano oggetto delle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni. La Banca invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del Fondo e da essa gestite.

Accordo Int. 1979-art. 30

ARTICOLO 30. 1. - Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla convenzione di applicazione allegata al trattato, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detta convenzione di applicazione nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 dicembre 1962. Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Yaounde' il 20 luglio 1963, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 maggio 1969. Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Yaounde' il 20 luglio 1963, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 gennaio 1975. Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla regolamentazione in vigore il 1 marzo 1980. 2. - Qualora per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze fosse compromessa la soddisfacente realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione potra' presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite all'articolo 18.

Accordo Int. 1979-art. 31

ARTICOLO 31. Il presente accordo e' approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee l'adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore. Il presente accordo e' concluso per la stessa durata della convenzione. Tuttavia esso restera' in vigore nella misura necessaria per l'esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate a titolo della convenzione.

Accordo Int. 1979-art. 32

ARTICOLO 32. Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca i sei testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee che provvedera' a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari. FATTO a Bruxelles, addi' venti novembre millenovecentosettantanove. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrik Belgi Pd Kongeriget Danmarks vegne Fur die Regierung der Bundesrepublik Deutschland Pour le Gouvernement de la Republique francaise For the Governnment of Ireland Per il Governo della Repubblica italiana Pour le Gouvernement du Grand-Duche' de Luxembourg Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Seconda Convenzione-art. 1

SECONDA CONVENZIONE ACP-CEE FIRMATA A LOME' IL 31 OTTOBRE 1979 Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente dell'Irlanda, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, qui di seguito denominata "Comunita'", firmato a Roma il 25 marzo 1957, i cui Stati sono qui di seguito denominati Stati membri, e il Consiglio delle Comunita Europee, da una parte, e il Capo di Stato delle Bahamas, il Capo di Stato delle Barbados, il Presidente della Repubblica Popolare del Benin, il Presidente della Repubblica di Botswana, il Presidente della Repubblica del Burundi, il Presidente della Repubblica Unita del Camerun, il Presidente della Repubblica di Capo Verde, il Presidente della Repubblica Centrafricana, il Presidente della Repubblica Federale Islamica delle Comore, il Presidente della Repubblica Popolare del Congo, il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, il Presidente della Repubblica di Gibuti, il Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri dello Stato Indipendente di Dominica, il Presidente del Consiglio Militare Amministrativo Provvisorio e del Consiglio dei Ministri e Comandante in Capo dell'Esercito Rivoluzionario d'Etiopia, Sua Maesta' la Regina delle Figi, il Presidente della Repubblica del Gabon, il Presidente della Repubblica del Gambia, il Presidente della Repubblica del Gana, il Capo di Stato di Grenada, il Presidente della Repubblica della Guinea, il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau, il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale, il Presidente della Repubblica di Guyana, il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta, il Capo di Stato della Giamaica, il Presidente della Repubblica del Kenia, il Presidente della Repubblica di Kiribati, Sua Maesta' il Re del Regno di Lesotho, il Presidente della Repubblica di Liberia, il Presidente della Repubblica Democratica di Madagascar, il Presidente della Repubblica del Malawi, il Presidente della Repubblica del Mali, il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania, Sua Maesta' la Regina di Maurizio, il Presidente della Repubblica del Niger, il Capo del Governo Federale della Nigeria, il Capo dello Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, il Presidente della Repubblica del Ruanda, il Presidente della Repubblica di Santa Lucia, il Capo di Stato della Samoa Occidentale, il Presidente della Repubblica Democratica di Sao Tome' e Principe, il Presidente della Repubblica del Senegal, il Presidente della Repubblica delle Seychelles, il Presidente della Repubblica della Sierra Leone, il Presidente dello Stato Indipendente delle Isole Salomone, il Presidente della Repubblica Democratica Somala, Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, il Presidente della Repubblica Democratica del Sudan, il Presidente della Repubblica del Surinam, Sua Maesta' il Re del Regno di Swaziland, il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania, il Presidente della Repubblica del Ciad, il Presidente della Repubblica del Togo, Sua Maesta' il Re Taufaahau Tupou IV di Tonga, il Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago, Sua Maesta' la Regina di Tuvalu, il Presidente della Repubblica dell'Uganda, il Presidente della Repubblica dello Zaire, il Presidente della Repubblica dello Zambia, i cui Stati sono qui di seguito denominati Stati ACP, d'altra parte, VISTO il trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, qui di seguito denominato trattato, e l'accordo di Georgetown, che istituisce il Gruppo degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico; SOLLECITI di rafforzare, su un piano di completa uguaglianza tra le parti e nel loro reciproco interesse, la loro stretta e continua cooperazione in uno spirito di solidarieta' internazionale; RISOLUTI ad intensificare in comune gli sforzi volti allo sviluppo economico e al progresso sociale degli Stati ACP, e a realizzare un piu' elevato benessere delle loro popolazioni; DESIDERANDO manifestare la reciproca volonta' di mantenere e rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i loro paesi, secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite; RISOLUTI a continuare ed intensificare i loro sforzi volti a creare un modello di relazioni tra Stati sviluppati e Stati in via di sviluppo compatibile con le aspirazioni della Comunita' internazionale ad un "nuovo ordine economico internazionale pia giusto e piu' equilibrato; DECISI a promuovere, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione commerciale tra gli Stati ACP e la Comunita' ed a garantirne un fondamento sicuro in conformita' dei loro obblighi internazionali; CONSAPEVOLI della necessita' di sviluppare la cooperazione e gli scambi tra tutti gli Stati ACP nonche' della necessita' particolare di accelerare la cooperazione economica e lo sviluppo all'interno e fra le regioni degli Stati ACP; CONSAPEVOLI della speciale importanza dello sviluppo agricolo e rurale degli Stati ACP e della necessita' di intensificare gli sforzi volti a questo fine; DESIDERANDO salvaguardare gli interessi degli Stati ACP, la cui economia dipende in misura rilevante dall'esportazione di prodotti di base, e valorizzare le loro risorse; SOLLECITI di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP intensificando la cooperazione tra detti Stati e gli Stati membri; RICONOSCENDO la necessita' di riservare un trattamento speciale agli Stati ACP meno sviluppati e di emanare disposizioni speciali a favore degli Stati ACP senza sbocco sul mare ed insulari per aiutarli a superare le specifiche difficolta' che si presentano loro; CONSAPEVOLI della necessita' di creare un meccanismo adatto ad instaurare un sistema di consultazioni quanto piu' ampie possibile per lo sviluppo della cooperazione ACP-CEE, HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Belgio presso le Comunita' Europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA Niels ERSBOLL, Sottosegretario di Stato, Ambasciatore, Ministero degli Affari Esteri; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Klaus von DORNANYI, Ministro di Stato, Ministero degli Affari Esteri PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE Robert GALLEY, Ministro della Cooperazione, Pierre BERNARD-REYMOND, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri; PRESIDENTE DELL'IRLANDA Michael OKENNEDY, Ministro degli Affari Esteri dell'Irlanda; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Giuseppe ZAMBERLETTI, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO Jean DONDELINGER, Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Lussemburgo presso le Comunita' Europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI D.F. VAN DER MEI, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD The Honourable Douglas Richard HURD, CBE, Membro del Parlamento, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth; CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE Michael OKENNEDY, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' Europee, Ministro degli Affari Esteri dell'Irlanda, Claude CHEYSSON, Membro della Commissione delle Comunita' Europee; CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS S.E. R.F. Anthony ROBERTS, Alto Commissario del Commonwealth per le Bahamas a Londra; CAPO DI STATO DELLE BARBADOS The Honourable Harold Bernard St JOHN, QC, MP, Vice Primo Ministro e Ministro del Commercio, del Turismo e dell'Industria; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN Andre' ATCHADE, Ministro del Commercio e del Turismo; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA Archibald MCOKETSA MOGWE, Ministro degli Affari Esteri; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI Ministro della Pianificazione; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN Robert NAAH, Viceministro dell'Economia e della Pianificazione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE Abilio Augusto MONTERO DUARTE, Ministro degli Affari Esteri; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA Jean-Pierre LE BOUDER, Ministro della Cooperazione, della Pianificazione, della Statistica generale, della Tutela delle societa' e delle imprese di studio dei progetti concernenti segnatamente l'organizzazione e la promozione delle operazioni agricolo-industriali; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE: Ali MROUDJAE, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO: Elenga NGAPORO, Ministro del Commercio; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO Abdoulaye KONE, Ministro dell'Economia, delle Finanze e della Pianificazione; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI Ahmed Ibrahim ABDI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di Gibuti presso il Governo francese e presso la Comunita' Economica Europea; PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA Arden SHILLINGFORD, Alto Commissario della Dominica a Londra; PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA: Teferra WOLDE-SEMAIT, Ministro delle Finanze; SUA MAESTA' LA REGINA DELLE FIGI: Satya Nand NANDAN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione delle Figi presso le Comunita' Europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON: Ministro della Pianificazione, dello Sviluppo, dell'Assetto territoriale e del Turismo; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA Mohamadu CADI CHAM, Ministro delle Finanze e del Commercio; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA: Amon NIKOI, Ministro delle Finanze e della Pianificazione economica; CAPO DI STATO DI GRENADA Fennis AUGUSTINE, Alto Commissario per Grenada a Londra; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA: N'Faly SANGARE, Ministro delegato presso le Comunita' Europee; PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU: S.E. VASCO CABRAL, Commissario di Stato per il Coordinamento economico e per la Pianificazione; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE: Cristino Seriche MALABO BIOCO, Tenente delle Forze Terrestri, Membro del Consiglio Militare Supremo; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA: Samuel Rudolph INSANALLY, Rappresentante Permanente della Guyana presso la Comunita' Economica Europea; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ALTO VOLTA: Georges SANOGOH, Ministro della Pianificazione e della Cooperazione CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA: Donald RAINFORD, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Giamaica presso la Comunita' Economica Europea; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENIA: Joseph MULIRO, Segretario Permanente, Ministero dell'Agricoltura; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI: The Honourable Douglas Richard HURD, CBE, Membro del Parlamento, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO: The Honourable Morena MAKHAOLA LEROTHOLI; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA: The Honourable D. Franklin NEAL, Ministro della Pianificazione e dell'Economia; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR: S.E. Justin RARIVOSON, Ministro dell'Economia e del Commercio; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI: The Honourable Stott Zondwayo JERE, Membro del Parlamento, Ministro del Commercio, dell'Industria e del Turismo; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI: S.E. Alloune Blondin BEYE, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA: Abdellah OULD DADDAH, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante della Repubblica Islamica di Mauritania presso le Comunita' Europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI MAURIZIO: The Honourable Sir Sateam BOOLELL, KT, Ministro dell'Agricoltura, delle Risorse naturali e dell'Ambiente: PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER: Mai MAIGENA, Ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria; CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA: S.E. P. Ayodele AFOLABI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione della Repubblica federale della Nigeria presso la Comunita' Economica Europea; CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA: Frederick Bernard Carl REIHER, Ambasciatore presso le Comunita' Europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA: Ambroise MULINDANGABO, Ministro della Pianificazione; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SAINT LUCIA: George William ODLUM, Vice Primo Ministro, Ministro degli Affari Esteri e del Commercio; CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE: The Honourable Filipo VAOVASAMANAIA, Ministro delle Finanze; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E PRINCIPE: Maria de AMORIM, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL: Ousmane SECK, Ministro delle Finanze e dell'Economia; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES: Maxime FERRARI, Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE: The Honourable I.M. FOFANA, Ministro del Commercio e dell'Industria; PRESIDENTE DELLO STATO INDIPENDENTE DELLE ISOLE SALOMONE: The Honourable Douglas Richard HURD, CBE, Membro del Parlamento, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO: S.E. Ormar Salah AHMED, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante della Repubblica Democratica Somala presso la Comunita' Economica Europea; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN: IZZ EL DIN HAMID, Ministro di Stato per gli Affari del Consiglio dei Ministri; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM: Ludwig C. ZUIVERLOON, Ministro dell'Economia; SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND: DZABULUMJIVA H.S. NHLABATSI, Vice Ministro del Lavoro, dell'Energia e delle Comunicazioni; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA Alphonce M. RULEGURA, Ministro del Commercio; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD: Issaka Ramat AL HAMDOU, incaricato d'affari a.i., Ambasciata della Repubblica del Ciad a Bruxelles; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO: Koudjolou DOGO, Ministro della Pianificazione, dello Sviluppo industriale e della Riforma amministrativa; SUA MAESTA' IL RE TAUFAAHAU TUPOU IV DI TONGA: His Royal Highness Crown Prince TUPOUTOA; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO: S.E. Eustache SEIGNORET, Alto Commissario a Londra; SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU': Satya Nand NANDAN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione delle Figi presso le Comunita' Europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA: The Honourable Ateker EJALU, Ministro della Cooperazione regionale; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE: KIAKWAMA Kia KIZIKI, Commissario di Stato all'Economia nazionale, all'Industria e al Commercio; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA: Remi CHISUPA, Membro del Parlamento, Ministro dell'Industria e del Commercio; I QUALI dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO I Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente convenzione e' di promuovere gli scambi fra gli Stati ACP e la Comunita', tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo, nonche' gli scambi fra gli Stati ACP. Nel perseguimento di questo obiettivo, sara' riservata un'attenzione particolare alla necessita' di garantire effettivi vantaggi supplementari agli scambi commerciali tra gli Stati ACP e la Comunita' al fine di accelerare il ritmo di sviluppo del loro commercio e in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunita' e di migliorare le condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato comunitario, assicurando cosi' un miglior equilibrio degli scambi delle parti contraenti. A questo scopo le parti contraenti applicano le disposizioni del presente titolo e le altre misure appropriate, enunciate nei titoli V, VI e VII.

Seconda Convenzione-art. 2

ARTICOLO 2 1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente. 2. a) I prodotti originari degli Stati ACP: - riportati nell'elenco dell'allegato II del trattato, che siano oggetto di una organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo 40 del trattato o - soggetti, all'importazione nella Comunita', ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune, sono importati nella Comunita', in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle seguenti condizioni. i) sono ammessi in esenzione dai dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative alla loro importazione; ii) per i prodotti diversi da quelli contemplati sub i), la Comunita' adotta le misure necessarie ad assicurare un trattamento piu' favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione piu' favorita. b) Se nel periodo di applicazione della presente convenzione gli Stati ACP chiedono che nuove produzioni agricole o taluni prodotti agricoli che non sono soggetti ad un regime speciale sin dall'entrata in vigore della convenzione beneficino di siffatto regime, la Comunita' esamina queste domande in consultazione con gli Stati ACP. c) Il regime di cui alla lettera a) entra in vigore contemporaneamente alla presente convenzione e resta in applicazione per tutta la durata di quest'ultima. Se pero', nel periodo di applicazione della presente convenzione, la Comunita' - sottopone uno o piu' prodotti ad una organizzazione comune di mercato o a una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di adattare, previa consultazione in sede di Consiglio dei Ministri, il regime di importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso si applica la lettera a). - modifica un'organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di modificare, previa consultazione in sede di Consiglio dei Ministri, il regime fissato per i prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso la Comunita' si impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui essi beneficiavano in precedenza rispetto ai prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione piu' favorita. d) Qualora intenda concludere un accordo preferenziale con paesi terzi, la Comunita' ne informa gli Stati ACP. Su richiesta degli Stati ACP vengono avviate consultazioni allo scopo di difendere i loro interessi.

Seconda Convenzione-art. 3

ARTICOLO 3 1. La Comunita' non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente. 2. Il paragrafo I tuttavia non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), primo trattino. La Comunita' informa gli Stati ACP dell'eliminazione delle restrizioni quantitative residue per tali prodotti.

Seconda Convenzione-art. 4

ARTICOLO 4 Le disposizioni del presente capitolo non sono d'ostacolo agli impegni che le parti contraenti potrebbero assumere nel quadro di accordi internazionali sui prodotti di base. Se alcune parti contraenti intendono concludere accordi del genere, si tengono consultazioni in materia per tener conto dei rispettivi interessi dell'insieme delle parti contraenti.

Seconda Convenzione-art. 5

ARTICOLO 5 1. L'articolo 3 non e' d'ostacolo ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionali o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. 2. Detti divieti o restrizioni non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria ne' una restrizione dissimulata del commercio in generale. 3. Qualora l'applicazione delle misure enunciate al paragrafo 1 leda gli interessi di uno o piu' Stati ACP, si procede, su richiesta di questi ultimi, a consultazioni per la ricerca di una soluzione soddisfacente.

Seconda Convenzione-art. 6

ARTICOLO 6 Il regime all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP non puo' essere piu' favorevole del trattamento applicato agli scambi fra gli Stati membri.

Seconda Convenzione-art. 7

ARTICOLO 7 Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure prese nell'ambito dei programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottati dalla Comunita' per migliorare la circolazione delle merci, la Comunita' stessa, prima di adottare tali misure, ne informa gli Stati ACP tramite il Consiglio dei Ministri. Per consentire alla Comunita' di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP in questione, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, per trovare una soluzione soddisfacente.

Seconda Convenzione-art. 8

ARTICOLO 8 1. Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, volte ad agevolare la circolazione delle merci, o dall'interpretazione, applicazione o attuazione delle modalita' di dette regolamentazioni, si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, per trovare una soluzione soddisfacente. 2. Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, gli Stati ACP possono anche evocare in sede di Consiglio dei Ministri altre difficolta' relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da provvedimenti in programma o gia' presi dagli Stati membri. 3. Le competenti istituzioni della Comunita' forniscono al Consiglio dei Ministri le piu' ampie informazioni possibili su tali provvedimenti.

Seconda Convenzione-art. 9

ARTICOLO 9 1. In considerazione delle loro attuali esigenze di sviluppo, gli Stati ACP non saranno tenuti a sottoscrivere, per la durata della presente convenzione e relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunita', obblighi corrispondenti agli impegni assunti dalla Comunita', a norma del presente capitolo, riguardo alle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP. 2. a) Nel quadro dei loro scambi con la Comunita', gli Stati ACP non operano discriminazioni fra gli Stati membri e accordano alla Comunita' un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione piu' favorita. b) Il trattamento della nazione piu' favorita cui si fa riferimento alla lettera a) non si applica alle relazioni economiche e commerciali fra i vari Stati ACP ne' a quelle tra uno o piu' Stati ACP ed altri paesi in via di sviluppo.

Seconda Convenzione-art. 10

ARTICOLO 10 A meno che vi abbia gia' proceduto in applicazione della convenzione ACP-CEE di Lome', ciascuna parte contraente trasmette la sua tariffa doganale al Consiglio dei Ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione. Ciascuna parte contraente comunica anche le successive modifiche della tariffa man mano che entrano in vigore.

Seconda Convenzione-art. 11

ARTICOLO 11 1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di "prodotti originari" ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n° 1. 2. il Consiglio dei Ministri puo' decidere qualsiasi modifica del protocollo n° 1. 3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di "prodotti originari", ciascuna parte contraente continua ad applicare la propria regolamentazione.

Seconda Convenzione-art. 12

ARTICOLO 12 1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore dell'attivita' economica della Comunita' oppure di uno o piu' Stati membri o ne comprometta la stabilita' finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficolta' che rischino di deteriorare un settore d'attivita' della Comunita' o di una regione della stessa, la Comunita' puo' prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere misure di salvaguardia. Queste misure, la loro durata e le relative modalita' d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei Ministri. 2. La Comunita' ed i suoi Stati membri si impegnano a non avvalersi di misure di salvaguardia o di altri mezzi a fini protezionistici o allo scopo di ostacolare le evoluzioni strutturali. 3. Le suddette misure di salvaguardia devono limitarsi a quelle che perturbano il meno possibile il commercio tra le parti contraenti nel perseguimento degli obiettivi della presente convenzione, e non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi. 4. In fase di attuazione, le misure di salvaguardia devono tener conto del livello raggiunto dalle esportazioni ACP interessate nella Comunita' e del loro potenziale di sviluppo.

Seconda Convenzione-art. 13

ARTICOLO 13 1. In merito all'applicazione della clausola di salvaguardia hanno luogo consultazioni preventive, sia che si tratti dell'applicazione iniziale sia di una proroga di tali misure. La Comunita' fornisce agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie per queste consultazioni nonche' i dati che consentono di determinare in quale misura le importazioni di un dato prodotto in provenienza di uno o piu' Stati ACP abbiano provocato gli effetti di cui all'articolo 12, paragrafo 1. 2. Quando abbiano avuto luogo consultazioni, le misure di salvaguardia o qualsiasi accordo concluso tra gli Stati ACP interessati e la Comunita' entrano in vigore al termine di dette consultazioni. 3. Tuttavia le consultazioni preventive di cui ai paragrafi 1 e 2, non sono di ostacolo a decisioni immediate che la Comunita' o i suoi Stati membri potrebbero prendere, conformemente all'articolo 12, paragrafo I, qualora particolari circostanze abbiano reso necessarie tali decisioni. 4. Per facilitare l'esame dei fatti che potrebbero perturbare il mercato, viene istituito un meccanismo destinato al controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP nella Comunita'. 5. Le parti contraenti si impegnano a tenere regolari consultazioni allo scopo di trovare soluzioni soddisfacenti agli eventuali problemi causati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

Seconda Convenzione-art. 14

ARTICOLO 14 Su richiesta di qualsiasi parte contraente interessata, il Consiglio dei Ministri esamina gli effetti economici e sociali determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

Seconda Convenzione-art. 15

ARTICOLO 15 In caso di adozione, di modifica o di ritiro delle misure di salvaguardia, si presta particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari.

Seconda Convenzione-art. 16

ARTICOLO 16 Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale, le parti contraenti convengono di informarsi e di consultarsi a vicenda. Oltre ai casi in cui sono specificamente previste consultazioni negli articoli da 1 a 15, si avviano consultazioni, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP alle condizioni previste dalle norme di procedura di cui all'articolo 168, specialmente nei casi seguenti: 1) qualora intendano prendere misure di natura commerciale che ledano gli interessi di una o piu' altre parti contraenti nell'ambito della presente convenzione, le parti contraenti devono informarne il Consiglio dei Ministri. Su richiesta delle parti contraenti interessate, si avviano consultazioni per tenere conto dei rispettivi interessi; 2) qualora, durante il periodo di applicazione della presente convenzione, gli Stati ACP ritengano che i prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), che non sono oggetto di un regime speciale, debbano beneficiare di un tale regime, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio dei Ministri; 3) quando una parte contraente ritenga che una regolamentazione esistente in un'altra parte contraente, la sua interpretazione, la sua applicazione o l'attuazione delle sue modalita' ostacolino la circolazione delle merci; 4) qualora intenda concludere un accordo preferenziale con paesi terzi, la Comunita' ne informa gli Stati ACP. Su richiesta di questi ultimi hanno luogo consultazioni al fine di salvaguardare i loro interessi; 5) qualora la Comunita' o gli Stati membri attuino misure di salvaguardia in conformita' dell'articolo 12, possono essere avviate consultazioni in materia in sede di Consiglio dei Ministri, su richiesta delle parti contraenti interessate, specialmente ai fini dell'osservanza dell'articolo 12, paragrafo 3.

Seconda Convenzione-art. 17

ARTICOLO 17 Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune di mercato per gli alcoli ed in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, l'ammissione nella Comunita' dei prodotti della sottovoce 22.09 CI - rum, arack, tafia - originari degli Stati ACP e' disciplinata dal protocollo n° 5.

Seconda Convenzione-art. 18

ARTICOLO 18 Per consentire il miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane originarie degli Stati ACP, le parti contraenti concordano gli obiettivi che figurano nel protocollo n° 4.

Seconda Convenzione-art. 19

ARTICOLO 19 Il presente capitolo ed i protocolli nn. 4 e 5 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

Seconda Convenzione-art. 20

ARTICOLO 20 Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1, le parti contraenti attuano misure di promozione commerciale, che vanno dalla fase della produzione alla fase finale della distribuzione. Il loro scopo e' di far si che gli Stati ACP traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente convenzione in materia di cooperazione commerciale, agricola ed industriale, e che possano partecipare, alle condizioni piu' favorevoli, ai mercati della Comunita' e ai mercati interni, regionali ed internazionali, diversificando la gamma ed incrementando il valore ed il volume delle esportazioni ACP.

Seconda Convenzione-art. 21

ARTICOLO 21 Le misure di promozione commerciale di cui all'articolo 20 comprendono la fornitura d'assistenza tecnica e finanziaria per conseguire gli obiettivi sotto indicati: a) creazione e/o miglioramento delle strutture delle organizzazioni, dei centri o delle imprese che partecipano allo sviluppo del commercio degli Stati ACP e valutazione del loro fabbisogno di personale, della loro gestione finanziaria e dei loro metodi di lavoro; b) formazione di base, formazione di dirigenti, perfezionamento professionale di tecnici nel settore dello sviluppo e della promozione commerciale nazionale ed internazionale; c) politica di prodotto comprendente la ricerca, la trasformazione, la garanzia e il controllo della qualita', imballaggio e presentazione; d) sviluppo di infrastrutture di sostegno, comprese le attrezzature di trasporto e di immagazzinamento, al fine di facilitare il flusso di esportazione degli Stati ACP; e) pubblicita'; f) instaurazione, promozione e miglioramento della cooperazione fra gli operatori economici degli Stati ACP nonche' fra questi ultimi e quelli degli Stati membri della Comunita' e dei paesi terzi, creazione di meccanismi adeguati per promuovere siffatta cooperazione; g) esecuzione ed utilizzazione di studi e ricerche di mercato e di "marketing"; h) raccolta, analisi e diffusione di dati quantitativi e qualitativi sul commercio e attuazione di mezzi atti a facilitare il libero accesso ai sistemi e/o agli organi di informazione esistenti o che saranno istituiti nella Comunita' e negli Stati ACP; i) partecipazione degli Stati ACP a fiere, esposizioni e, in particolare, a saloni internazionali specializzati, il cui elenco sara' redatto in consultazione con gli Stati ACP stessi, e all'organizzazione di manifestazioni commerciali; j) assistenza speciale alle piccole e medie imprese per l'identificazione e lo sviluppo dei prodotti, gli sbocchi di mercato e le imprese commerciali di compartecipazione; k) la partecipazione degli Stati ACP meno sviluppati alle varie attivita' di promozione commerciale in programma viene incoraggiata con disposizioni speciali, in particolare con il pagamento delle spese di viaggio del personale e di trasporto degli oggetti e delle merci da esporre in occasione della loro partecipazione alle fiere ed esposizioni.

Seconda Convenzione-art. 22

ARTICOLO 22 Oltre agli stanziamenti che, nel quadro dei programmi indicativi nazionali di cui all'articolo 109, potranno essere destinati da ciascuno Stato ACP al finanziamento delle operazioni di promozione commerciale, in funzione delle rispettive priorita' ed orientamenti di sviluppo, i contributi della Comunita' al finanziamento di questo tipo di operazione su base regionale potranno raggiungere, nel quadro dei programmi di cooperazione regionale di cui all'articolo 133, l'importo di 40 milioni di unita' di conto europee, in appresso denominate UCE.

Seconda Convenzione-art. 23

ARTICOLO 23 1. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilita' dei proventi da esportazione e per aiutare gli Stati ACP a superare uno dei principali ostacoli alla stabilita', alla redditivita' ed alla costante espansione delle loro economie, per sostenere i loro sforzi di sviluppo e consentir loro di provvedere in questo modo al progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni contribuendo a salvaguardare il loro potere d'acquisto, viene istituito un sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi che gli Stati ACP realizzano esportando nella Comunita' taluni prodotti dai quali dipendono le loro economie e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi. 2. Per conseguire questi obiettivi, le risorse trasferite devono essere destinate al mantenimento dei flussi finanziari nel settore in oggetto oppure, in un intento di diversificazione, essere diretti ad altri settori appropriati e servire allo sviluppo economico e sociale.

Seconda Convenzione-art. 24

ARTICOLO 24 I proventi da esportazione che beneficiano del sistema di stabilizzazione sono quelli che derivano dall'esportazione, da ciascuno Stato ACP nella Comunita', di ciascuno dei prodotti riportati nell'elenco seguente, redatto tenendo conto di fattori quali l'occupazione, il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunita' e lo Stato ACP interessato, e il livello di sviluppo dello Stato ACP in causa.

Seconda Convenzione-art. 25

ARTICOLO 25 1. Sono contemplati i seguenti prodotti: Codice NIMEXE 1. Arachidi in guscio o decorticate da 12.01-31 a 12.01-35 2. Olio di arachidi 15.07-74 e 15.07-87 3. Cacao in grani 18.01-00 4. Pasta di cacao da 18.03-10 a 18.03-30 5. Burro di cacao 18.04-00 6. Caffe', verde o torrefatto da 09.01-11 a 09.01-17 7. Estratti o essenze di caffe da 21.02-11 a 21.02-15 8. Cotone in massa da 55.01-10 a 55.01-90 9. Linter di cotone da 55.02-10 a 55.02-90 10. Noci di cocco da 08.01-71 a 08.01-75 11. Copra 12.01-42 12. Olio di cocco 15.07-29, 15.07-77 e 15.07-92 13. Olio di palma 15.07-19, 15.07-61 e 15.07-65 14. Olio di palmisti 15.07-31, 15.07-78 e 15.07-93 15. Noci e mandorle di palmisti 12.01-44 16. Pelli grezze da 41.01-11 a 41.01-95 17. Cuoio e pelli di bovini da 41.02-05 a 41.02-98 18. Pelli ovine da 41.03-10 a 41.03-99 19. Pelli caprine da 41.04-10 a 41.04-99 20. Legno rozzo da 44.03-20 a 44.03-99 21. Legno semplicemente squadrato da 44.04-20 a 44.04-98 22. Legno semplicemente segato in lungo da 44.05-10 a 44.05-79 23. Banane fresche 08.01-31 24. Te da 09.02-10 a 09.02-90 25. Sisal grezzo 57.04-10 26. Vaniglia 09.05-00 27. Garofani (antofilli, chiodi e steli) 09.07-00 28. Lane in massa da 53.01-10 a 53.01-40 29. Peli fini di capra mohair 53.02-95 30. Gomma arabica 13.02-91 31. Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) nonche succhi ed estratti di piretro 12.07-10 e 13.03-15 32. Oli essenziali non deterpenati di garofano, di niaouli e d'ylang-ylang 33.01-23 33. Semi di sesamo 12.01-68 34. Noci e mandorle di acagiu 08.01-77 35. Pepe 09.04-11 e 09.04-70 36. Gamberetti 03.03-143 37. Calamari 03.03-68 38. Semi di cotone 12.01-66 39. Panelli di semi e frutti oleosi da 23.04-01 a 23.04-99 40. Gomma da 40.01-20 a 40.01-60 41. Piselli da 07.01-41 a 07.01-43, 07.05-21 e 07.05-61 42. Fagioli da 07.01-45 a 07.01-47, 07.05-25 e 07.05-65 43. Lenticchie 07.05-30 e 07.05-70 44. Minerali di ferro (minerali, anche arricchiti, piriti arrostite) da 26.01-12 a 26.01-18 2. Le esportazioni di minerali di ferro (minerali, anche arricchiti, piriti arrostite) provenienti da zone in sfruttamento al momento della firma della presente Convenzione sono disciplinate dagli articoli da 23 a 47 per un periodo limitato ai primi cinque esercizi del presente sistema. Allo scadere di questo periodo, il minerale di ferro rientra integralmente nella materia disciplinata dagli articoli da 49 a 59. 3. All'atto della presentazione di ciascuna domanda di trasferimento, lo Stato ACP sceglie fra i seguenti sistemi: a) ciascun prodotto elencato all'articolo 25, paragrafo 1, costituisce un prodotto a norma degli articoli 27, 29, 36, 37, 38, 39, 42, 43 e 44; b) i gruppi di prodotti 1 e 2, da 3 a 5, 6 e 7, 8 e 9, da 10 a 12, da 13 a 15, da 16 a 19 e da 20 a 22 costituiscono ciascuno un prodotto a norma degli articoli 27, 29, 36, 37, 38, 39, 42, 43 e 44.

Seconda Convenzione-art. 26

ARTICOLO 26 Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o piu' prodotti non elencati all'articolo 25, dai quali pero' dipende in misura considerevole l'economia di uno o piu' Stati ACP, subiscono forti fluttuazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncia circa l'inclusione del prodotto o dei prodotti nell'elenco entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati.

Seconda Convenzione-art. 27

ARTICOLO 27 Su richiesta di uno o piu' Stati ACP relativa ad uno o piu' prodotti elencati all'articolo 25, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che la Commissione delle Comunita' Europee, qui di seguito denominata "Commissione", redige insieme allo Stato o gli Stati ACP richiedenti, puo' decidere l'applicazione del sistema alle esportazioni dei prodotti in oggetto da questo Stato o questi Stati ACP negli altri Stati ACP.

Seconda Convenzione-art. 28

ARTICOLO 28 Ciascuno Stato ACP interessato certifica che i prodotti ai quali si applica il sistema sono originari del suo territorio a norma dell'articolo 2 del protocollo n° 1.

Seconda Convenzione-art. 29

ARTICOLO 29 Il sistema si applica ai proventi che derivano ad uno Stato ACP dall'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 25 se, nell'anno che precede quello di applicazione, i proventi da esportazione di ciascun prodotto per qualsiasi destinazione, al netto delle riesportazioni, hanno costituito per tale Stato almeno il 6,5% dei proventi totali delle esportazioni di merci. Per il sisal si applica la percentuale del 5%.

Seconda Convenzione-art. 30

ARTICOLO 30. 1. Il sistema si applica ai prodotti elencati all'articolo 25: a) che sono immessi al consumo nella Comunita', oppure b) ivi introdotti in regime di perfezionamento attivo per esservi trasformati. 2. Per l'applicazione del sistema si usano i dati statistici seguenti: a) quelli che risultano da un controllo di concordanza delle statistiche della Comunita' e dello Stato ACP, tenuto conto dei valori fob, oppure, b) quelli che si ottengono moltiplicando i valori unitari delle esportazioni dello Stato ACP interessato, quali risultano dalle statistiche di detto Stato ACP, per i quantitativi importati dalla Comunita', quali risultano dalle statistiche comunitarie. 3. Alla presentazione della domanda di trasferimento per ciascun prodotto, lo Stato ACP richiedente sceglie uno dei due sistemi sopra indicati.

Seconda Convenzione-art. 31

ARTICOLO 31 Ai fini precisati all'articolo 23, la Comunita' destina al sistema, per la durata della presente convenzione, un importo di 550 milioni di UCE per coprire il complesso dei suoi impegni nell'ambito del sistema. Questo importo e' amministrato dalla Commissione.

Seconda Convenzione-art. 32

ARTICOLO 32 1. L'importo globale di cui all'articolo 31 e' suddiviso in un numero di frazioni annue di pari entita' corrispondente al numero di anni di applicazione. 2. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni di applicazione della presente convenzione e' riportata di diritto all'anno successivo.

Seconda Convenzione-art. 33

ARTICOLO 33 Le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dalla somma degli elementi sotto indicati: 1) frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma dell'articolo 34, punto 1; 2) stanziamenti riportati conformemente all'articolo 32, paragrafo 2; 3) somme ricostituite in applicazione degli articoli 42 e 43; 4) somme eventualmente rese disponibili in applicazione dell'articolo 34, punto 1.

Seconda Convenzione-art. 34

ARTICOLO 34 In caso di insufficienza delle risorse per un anno di applicazione, il Consiglio dei Ministri, basandosi sulla relazione presentatagli dalla Commissione, puo': 1) autorizzare per ogni anno, tranne l'ultimo, l'utilizzazione anticipata, sino ad un massimo del 20%, della frazione dell'anno successivo; 2) ridurre l'importo dei, trasferimenti da effettuare.

Seconda Convenzione-art. 35

ARTICOLO 35 Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 31, il Consiglio dei Ministri decide in merito all'utilizzazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui all'articolo 31 nonche' alle condizioni di utilizzazione successiva degli importi che gli Stati ACP devono ricostituire ai sensi degli articoli 42 e 43 dopo la scadenza del periodo di cui all'articolo 31.

Seconda Convenzione-art. 36

ARTICOLO 36 1. Per l'applicazione del sistema, si calcola un livello di riferimento per ciascuno Stato ACP e per ciascun prodotto. 2. Questo livello di riferimento corrisponde alla media dei proventi da esportazione realizzati nel quadriennio che precede ciascun anno di applicazione. 3. Qualora, tuttavia, uno Stato ACP - intraprenda la trasformazione di un prodotto tradizionalmente esportato allo stato grezzo, oppure - inizi ad esportare un prodotto che tradizionalmente non produceva, il sistema puo' essere applicato in base a un livello di riferimento calcolato sui tre anni che precedono l'anno di applicazione.

Seconda Convenzione-art. 37

ARTICOLO 37 Uno Stato ACP ha diritto di chiedere un trasferimento se, in base ai risultati di un anno civile, i suoi proventi effettivi, quali definiti all'articolo 30, derivanti dall'esportazione di ciascun prodotto nella Comunita' nonche', nei casi contemplati dall'articolo 27, in altri Stati ACP oppure, nei casi contemplati dall'articolo 46, paragrafo 3, per tutte le destinazioni, sono inferiori di almeno 6,5% al livello di riferimento.

Seconda Convenzione-art. 38

ARTICOLO 38 1. Le domande di trasferimento sono inammissibili nei seguenti casi: a) se la domanda e' presentata dopo il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di applicazione; b) se dall'esame della domanda, svolto dalla Commissione insieme allo Stato ACP interessato, risulta che la diminuzione dei proventi delle esportazioni nella Comunita' e' conseguenza di una politica commerciale di tale Stato ACP, la quale incide sfavorevolmente in particolare sulle esportazioni nella Comunita'. 2. Possono inoltre essere dichiarate inammissibili le domande di trasferimento se, previe consultazioni, risulta dalla domanda che lo Stato ACP richiedente ha registrato, per le sue esportazioni per tutte le destinazioni durante l'anno di applicazione, proventi in eccedenza rispetto alla media dei suoi proventi da esportazione per tutte le destinazioni, per ciascun prodotto che costituisce oggetto di una richiesta durante i quattro anni che precedono l'anno di applicazione.

Seconda Convenzione-art. 39

ARTICOLO 39 1. Ogni domanda di trasferimento e' inviata alla Commissione che la esamina in collegamento con lo Stato ACP interessato. 2. La differenza fra il livello di riferimento e i proventi effettivi, maggiorata dell'1% per eventuali errori ed omissioni statistici, costituisce la base del trasferimento. 3. Qualora l'esame dell'andamento delle esportazioni dello Stato ACP richiedente verso tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in oggetto, nonche' della domanda della Comunita' rivelino forti cambiamenti, hanno luogo consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se ed in quale misura questi cambiamenti possano incidere sull'importo del trasferimento.

Seconda Convenzione-art. 40

ARTICOLO 40 1. La Commissione adotta una decisione di trasferimento al termine dell'esame congiunto con lo Stato ACP richiedente. 2. Ciascun trasferimento da' luogo alla conclusione di un "accordo di trasferimento" fra la Commissione e lo Stato ACP interessato. 3. La Commissione e lo Stato ACP interessato prendono tutte le disposizioni necessarie ad assicurare la rapidita' del trasferimento. A questo scopo, viene tra l'altro offerta la possibilita' di versamenti anticipati. 4. Le somme trasferite sono infruttifere.

Seconda Convenzione-art. 41

ARTICOLO 41 1. L'utilizzazione delle risorse trasferite viene decisa dallo Stato ACP beneficiario in osservanza degli obiettivi definiti all'articolo 23. 2. Durante l'esame della domanda, e comunque prima della firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP richiedente fornisce alla Commissione indicazioni sulla probabile utilizzazione del trasferimento stesso. 3. Entro i dodici mesi successivi alla firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP beneficiario informa la Commissione circa l'utilizzazione delle risorse trasferite.

Seconda Convenzione-art. 42

ARTICOLO 42 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), nei sette anni successivi a quello durante il quale e' stato pagato il trasferimento, gli Stati ACP beneficiari di trasferimenti contribuiscono, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43, alla ricostituzione delle risorse che la Comunita' ha messo disposizione del sistema.

Seconda Convenzione-art. 43

ARTICOLO 43 1. Quando lo consente l'evoluzione dei proventi da esportazione per un prodotto che ha subito una diminuzione di tali proventi, che ha dato origine a un trasferimento, lo Stato ACP interessato contribuisce alla ricostituzione delle risorse del sistema. 2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione determina - all'inizio di ciascuno dei sette anni successivi a quello durante il quale il trasferimento e' stato versato, - fino a quando la totalita' del trasferimento non e' stata riversata nel sistema, - in conformita' delle disposizioni dell'articolo 30, se, per l'anno precedente, a) il valore unitario del prodotto considerato, esportato nella Comunita', supera il valore unitario medio registrato nei quattro anni anteriori all'anno precedente; b) il quantitativo dello stesso prodotto effettivamente esportato nella Comunita' e' perlomeno uguale alla media dei quantitativi esportati nella Comunita' nei quattro anni anteriori all'anno precedente; c) i proventi per l'anno e il prodotto in oggetto raggiungono almeno il 106,5% della media dei proventi da esportazione nella Comunita' realizzati durante i quattro anni anteriori all'anno precedente. 3. Se le tre condizioni elencate al paragrafo 2 sono soddisfatte contemporaneamente, lo Stato ACP versa al sistema un importo uguale alla differenza tra i proventi effettivi ricavati nell'anno precedente dalle esportazioni nella Comunita' e la media dei proventi da esportazione nella Comunita' realizzati nei quattro anni anteriori all'anno precedente, senza che tuttavia l'importo del contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema possa superare il trasferimento in questione. 4. Questo importo viene riversato al sistema nella misura di un quinto all'anno dopo un biennio di dilazione che inizia nell'anno durante il quale e' stato constatato l'obbligo di contribuire alla ricostituzione. 5. Qualora l'esame dell'andamento delle esportazioni per tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in causa nello Stato ACP interessato, nonche' della domanda in atto nella Comunita' metta in luce forti variazioni, si procede a consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP interessato per determinare se ed in quale misura siffatte variazioni possano giustificare un contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema. Se tale giustificazione esiste, lo Stato ACP interessato versa al sistema, alle condizioni precisate al paragrafo 4, l'importo deciso durante le consultazioni. 6. Tenendo conto delle decisioni che il Consiglio dei Ministri prende in applicazione dell'articolo 27, le esportazioni nella Comunita' di cui al presente articolo vengono aumentate delle esportazioni destinate ad altri Stati ACP.

Seconda Convenzione-art. 44

ARTICOLO 44 Se allo scadere del periodo di sette anni di cui all'articolo 42 non e' raggiunta la ricostituzione totale, il Consiglio dei Ministri, prendendo in considerazione in particolare la situazione e le prospettive della bilancia dei pagamenti, delle riserve di cambio e dell'indebitamento con l'estero dello Stato ACP interessato, puo' decidere: - o la restituzione totale o parziale, immediata o scaglionata nel tempo, degli importi dovuti - o l'abbandono del credito stesso.

Seconda Convenzione-art. 45

ARTICOLO 45 1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, viene istituita tra ciascuno Stato ACP e la Commissione una cooperazione in materia statistica e doganale. 2. Gli Stati ACP e la Commissione decidono di comune accordo i provvedimenti di ordine pratico intesi a facilitare, tra l'altro, lo scambio delle necessarie informazioni, la presentazione delle domande di trasferimento, le indicazioni relative all'utilizzazione dei trasferimenti stessi e l'applicazione delle disposizioni relative alla ricostituzione e di qualsiasi altro elemento del sistema servendosi nella piu' ampia misura dei formulari tipo.

Seconda Convenzione-art. 46

ARTICOLO 46 1. Per gli Stati ACP elencati nell'articolo 155, paragrafo 3, lettera a): a) la percentuale fissata all'articolo 29 e' del 2% b) la percentuale fissata all'articolo 37 e' del 2% c) non vengono richiesti contributi per la ricostituzione delle risorse messe a disposizione del sistema. 2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 24, 34 e 37, si tiene conto delle speciali difficolta' incontrate da questi Stati ACP. 3. Per taluni Stati ACP, che non destinano la maggior parte delle loro esportazioni alla Comunita', il Consiglio dei Ministri puo' decidere che, in deroga agli articoli 24 e 30, il sistema si applichi all'esportazione dei prodotti in questione, qualunque ne sia la destinazione. Questa applicazione ha luogo allora in base alle statistiche d'esportazione dello Stato ACP interessato.

Seconda Convenzione-art. 47

ARTICOLO 47 1. Per gli Stati ACP elencati nell'articolo 155, paragrafo 3, lettere b) e c): a) la percentuale fissata all'articolo 29 e' del 2% b) la percentuale fissata all'articolo 37 e' del 2%. 2. Nell'applicazione dell'articolo 24 si tiene conto delle particolari difficolta' incontrate da questi Stati ACP.

Seconda Convenzione-art. 48

ARTICOLO 48 1. Conformemente all'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lome' e al protocollo n. 3 allegato a quest'ultima, la Comunita' si e' impegnata, senza limiti di tempo, nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero di canna, che detti Stati si sono impegnati a fornirle. 2. Le condizioni di applicazione dell'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lome' sono state fissate dal protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1. Il testo di tale protocollo e' allegato alla presente convenzione come protocollo n° 7. 3. L'articolo 12 della presente convenzione non si applica nel contesto di detto protocollo. 4. Ai fini dell'articolo 8 di detto protocollo, durante il periodo di applicazione della presente convenzione si puo' ricorrere alle istituzioni da essa create. 5. L'articolo 8, paragrafo 2, del suddetto protocollo si applica qualora la presente convenzione cessi di avere effetto. 6. Le dichiarazioni riportate negli allegati XIII, XXI e XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lome' sono confermate e il loro contenuto rimane in applicazione. Esse sono allegate in quanto tali alla presente convenzione. 7. Il presente articolo ed il protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

Seconda Convenzione-art. 49

ARTICOLO 49 Per contribuire alla creazione di basi piu' solide per lo sviluppo degli Stati ACP la cui economia dipende in misura considerevole dal settore minerario, e specialmente per aiutare questi ultimi a far fronte alla degradazione delle loro capacita' di esportazione di prodotti minerari nella Comunita', nonche' alla conseguente perdita dei proventi da esportazione, viene istituito un sistema per aiutare questi Stati nello sforzo che essi compiono per ovviare alle conseguenze nefaste che esercitano sui loro redditi i gravi turbamenti temporanei del settore minerario indipendenti dalla volonta' degli Stati ACP interessati.

Seconda Convenzione-art. 50

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)