LEGGE 29 novembre 1980, n. 887
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali: a) seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), dall'altra, con protocolli, atto finale, allegati e scambio di lettere, firmata a Lome' il 31 ottobre 1979; b) accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmato a Lome' il 31 ottobre 1979; c) accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della seconda convenzione CEE-Stati ACP di Lome', firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979; d) accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti delle comunita', firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 183, 7, 7 e 31 degli atti stessi.
Art. 3
Ai fini della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, e' autorizzata la complessiva spesa valutata in L. 618.442.400.000. All'onere relativo all'anno finanziario 1980, valutato in L. 10.000.000.000, si provvede con corrispondente "riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario; per gli anni 1981 e successivi, con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sara' determinata la somma occorrente per dare esecuzione alla presente legge, a valere sull'autorizzazione prevista al precedente comma. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PERTINI FORLANI - COLOMBO - SARTI - REVIGLIO - ANDREATTA - LA MALFA - BARTOLOMEI - BISAGLIA - MANCA - COMPAGNA - DE MICHELIS
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Accordo Interno-art. 1
ACCORDO INTERNO relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della seconda Convenzione ACP-CEE di Lome' I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, VISTO il trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, in appresso denominato il trattato, e la seconda convenzione ACP-CEE di Lome' firmata il 31 ottobre 1979 in appresso denominata la convenzione; CONSIDERANDO che i rappresentanti della Comunita' dovranno prendere posizioni comuni in sede di Consiglio dei ministri previsto dalla Convenzione, in appresso denominato Consiglio dei ministri ACP-CEE; che d'altro canto, l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio potranno richiedere, a seconda dei casi, un'azione della Comunita', un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro; CONSIDERANDO che e' quindi necessario per gli Stati membri precisare le condizioni secondo cui verranno delineate, nei settori di loro competenza, le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunita' dovranno prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE; che spettera' loro, inoltre, prendere negli stessi settori i provvedimenti per l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio che potrebbero richiedere un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro; CONSIDERANDO che occorre altresi' prevedere che gli Stati membri si comunichino reciprocamente, e comunichino alla Commissione, qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa, e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o d'intesa che riguardi materie trattate nella convenzione, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri ed uno o piu' Stati ACP; CONSIDERANDO che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri dirimeranno le controversie che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda la convenzione, previa consultazione della Commissione delle Comunita' Europee, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1. 1. - La posizione comune che i rappresentanti della Comunita' devono prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE, quando esso e' investito di problemi che rientrano nella competenza degli Stati membri, e' fissata dal Consiglio che delibera all'unanimita' previa consultazione della Commissione. 2. - Quando, in applicazione dell'articolo 169 della convenzione, il Consiglio dei ministri ACP-CEE intende delegare al Comitato degli Ambasciatori previsto dalla convenzione, il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri nei settori di competenza degli Stati membri, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione. 3. - La posizione comune che i rappresentanti della Comunita' prendono in sede di Comitato degli Ambasciatori e' adottata alle condizioni fissate nel paragrafo 1.
Accordo Interno-art. 2
ARTICOLO 2. 1. - Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dei ministri ACP-CEE nei settori di competenza degli Stati membri sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti da essi adottati. 2. - Il paragrafo 1 e' anche applicabile per le decisioni e le raccomandazioni prese dal Comitato degli Ambasciatori in applicazione dell'articolo 171 della Convenzione.
Accordo Interno-art. 3
ARTICOLO 3. Qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi materie trattate nella convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri ed uno o piu' Stati ACP, e' comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri ed alla Commissione. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato e' oggetto di una deliberazione in sede di Consiglio.
Accordo Interno-art. 4
ARTICOLO 4. Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 176 della convenzione per i settori di competenza degli Stati membri, consulta in via preliminare gli altri Stati membri. Se il Consiglio dei Ministri ACP-CEE e' indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunita' e' quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente.
Accordo Interno-art. 5
ARTICOLO 5. Le controversie sorte tra Stati membri circa la convenzione, i protocolli che vi sono allegati nonche' gli accordi interni firmati per l'applicazione della convenzione sono sottoposte, a richiesta della parte piu' diligente, alla Corte di giustizia delle Comunita' Europee nelle condizioni previste dal trattato e dal protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia allegato a detto trattato.
Accordo Interno-art. 6
ARTICOLO 6. I rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, previa consultazione della Commissione, possono modificare o completare in qualsiasi momento il presente accordo.
Accordo Interno-art. 7
ARTICOLO 7. Il presente accordo e' approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al segretario del Consiglio delle Comunita' Europee l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore. Il presente accordo entra in vigore, purche' siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, contemporaneamente alla convenzione. Esso rimane in applicazione per la stessa durata di quest'ultima.
Accordo Interno-art. 8
ARTICOLO 8. Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee che ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari. FATTO a Bruxelles, addi' venti novembre millenovecentosettantanove. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk Belgie Pd Kongeriget Danrnarks vegne Fur die Regierung der Bundesrepublik Deutschland Pour le Gouvernement de la Republique francaise For the Government of Ireland Per il Governo della Repubblica italiana Pour le Gouvernement du Grand-Duche' de Luxembourg Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Accordo Int. 1979-art. 1
ACCORDO INTERNO DEL 1979 relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita' I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, VISTO il trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, in appresso denominato "trattato", CONSIDERANDO che la seconda convenzione ACP-CEE di Lome', in appresso denominata "convenzione", ha fissato in 5.227 milioni di unita' di conto l'importo globale degli aiuti della Comunita' agli Stati ACP; CONSIDERANDO che rappresentanti Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto di fissare in 94 milioni di unita' di conto l'importo dell'aiuto, a carico del Fondo europeo di sviluppo, a favore dei paesi e territori d'oltremare che intrattengono relazioni particolari con la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito, in appresso denominati "paesi e territori"; che sono altresi' previsti, a concorrenza di 15 milioni di unita' di conto, interventi della Banca Europea per gli investimenti, in appresso denominata "Banca", sulle sue risorse proprie nei paesi e territori; CONSIDERANDO che l'unita' di conto utilizzata per l'applicazione del presente accordo e' quella definita nella decisione 75/250/CEE (1) del Consiglio dei 21 aprile 1975; che e' opportuno prevedere la possibilita' di sostituire, con decisione del Consiglio, questa unita' di conto con l'ECU; CONSIDERANDO che, per l'attuazione della convenzione e della decisione relativa ai paesi e territori, in appresso denominata "decisione", e' necessario istituire un quinto Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalita' per la sua dotazione nonche' i contributi degli Stati membri a quest'ultima; CONSIDERANDO che e' necessario stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalita' di controllo dell'impiego degli aiuti; CONSIDERANDO che e' necessario istituire un Comitato dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri presso la Commissione e un Comitato presso la Banca; CONSIDERANDO che e' opportuno assicurare l'armonizzazione dei lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca per l'applicazione della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione; e che e' pertanto auspicabile che, nella misura del possibile, la composizione dei Comitati istituiti sia presso la Commissione che presso la Banca sia identica; CONSIDERANDO che il 16 luglio 1974 il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'armonizzazione e sul coordinamento delle politiche di cooperazione degli Stati membri, previa consultazione della Commissione delle Comunita' Europee, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1. 1. - Gli Stati membri istituiscono un Fondo europeo di sviluppo (1980), in appresso denominato "Fondo". 2. - a) Il Fondo e' dotato di un importo di 4.636 milioni di unita' di conto europee, in appresso denominate "UCE", messe a sua disposizione dagli Stati membri secondo la seguente ripartizione: Belgio . . . . . 273,524 milioni di UCE pari al 5,9% Danimarca . . . 115,900 milioni di UCE pari ai 2,5% Germania . . . . 1.311,988 milioni di UCE pari al 28,3% Francia . . . . 1.186,816 milioni di UCE pari al 25,6% Irlanda . . . . 27,816 milioni di UCE pari allo 0,6% Italia . . . . . 533,140 milioni di UCE pari all' 11,5% Lussemburgo . . 9,272 milioni di UCE pari allo 0,2% Paesi Bassi . . 343,064 milioni di UCE pari al 7,4% Regno Unito . . 834,480 milioni di UCE pari al 18,0% b) Questa ripartizione puo' essere modificata con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', nel caso di adesione di un nuovo Stato membro alla Comunita'. 3. - L'importo di cui al paragrafo 2 e' cosi' suddiviso: a) 4.542 milioni di UCE per gli Stati ACP, di cui: 2.928 milioni di UCE sotto forma di sovvenzioni, 504 milioni di UCE sotto forma di prestiti speciali, 280 milioni di UCE sotto forma di capitali di rischio, 550 milioni di UCE sotto forma di trasferimenti a norma del titolo 11, capitolo I della convenzione 280 milioni di UCE sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma del titolo 111, capitolo I della convenzione; b) 85 milioni di UCE per i paesi e territori, di cui: 51 milioni di UCE sotto forma di sovvenzioni, 27 milioni di UCE sotto forma di prestiti speciali, 7 milioni di UCE sotto forma di capitali di rischio, p. m. sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma delle disposizioni della decisione relativa ai prodotti minerari; c) 9 milioni di UCE sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione. 4. - Qualora un paese o territorio divenuto indipendente aderisca alla convenzione, gli importi indicati al paragrafo 3, lettera b), sono diminuiti e quelli indicati al paragrafo 3, lettera a), aumentati in modo corrispondente, con decisione del Consiglio che delibera alla unanimita' su proposta della Commissione. 5. - In tal caso, il paese interessato continuera' a beneficiare della dotazione prevista al paragrafo 3, lettera c), ma secondo le norme di gestione del titolo II della convenzione.
Accordo Int. 1979-art. 2
ARTICOLO 2. All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si aggiungono, a concorrenza di 700 milioni di UCE, prestiti concessi dalla Banca, sulle risorse proprie, alle condizioni da essa fissate in conformita' delle disposizioni del suo statuto. Questi prestiti sono destinati: a) a concorrenza di 685 milioni di UCE, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP; b) a concorrenza di 15 milioni di UCE, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei paesi e territori.
Accordo Int. 1979-art. 3
ARTICOLO 3. 1. - L'unita' di conto utilizzata per l'applicazione del presente accordo e' quella definita nella decisione 75/250/CEE. 2. - L'unita' di conto, con decisione del Consiglio, puo' essere sostituita dall'ECU, quale definito dal Consiglio in conformita' del Regolamento (CEE) n. 3180/78. (1) (1)Gazzetta Ufficiale n. L 379 del 30 settembre 1978, pagina 1.
Accordo Int. 1979-art. 4
ARTICOLO 4. Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 104 della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, viene riservato un importo massimo di 175 milioni di UCE sulle sovvenzioni previste all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b). La quota di tale importo non investita alla scadenza del periodo di concessione dei prestiti della Banca sara' nuovamente disponibile a titolo delle sovvenzioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione elaborata d'accordo con la Banca, puo' decidere un aumento di questo massimale.
Accordo Int. 1979-art. 5
ARTICOLO 5. Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati ACP e dei paesi e territori si effettuano alle condizioni previste dal presente accordo e sono imputate al Fondo, eccettuati i prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie.
Accordo Int. 1979-art. 6
ARTICOLO 6. 1. - Entro un mese dall'entrata in vigore della convenzione e, in seguito, anteriormente al 1 settembre di ogni anno, la Commissione elabora uno stato di previsione degli impegni da contrarre durante ciascun esercizio finanziario, tenendo conto delle previsioni della Banca per le operazioni della cui gestione essa e' incaricata, e comunica tale stato di previsione al Consiglio. 2. - Alle stesse condizioni la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio l'importo complessivo dei pagamenti da prevedere per l'esercizio in questione. In base a tale importo e tenuto conto delle necessita' di tesoreria, comprese quelle per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del titolo II, capitolo I della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, nonche' alle spese derivanti dall'applicazione del titolo III, capitolo I della convenzione, essa stabilisce uno scadenzario delle richieste di contributi, che determinera' la loro esigibilita'; le modalita' di versamento di tali contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28. La Commissione sottopone lo scadenzario al Consiglio, il quale si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 17, paragrafo 4. Qualora i contributi siano insufficienti per far fronte alle effettive necessita' del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone proposte di versamenti complementari al Consiglio, che si pronuncia al piu' presto alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 17, paragrafo 4. 3. - I fondi provenienti dalle richieste di contributi di cui al paragrafo 2, fino al loro impiego da parte della Commissione per il finanziamento dei progetti, programmi o trasferimenti approvati alle condizioni di cui agli articoli da 10 a 21 nonche' 26 e 27, rimangono depositati, secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28, sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che esso designa.
Accordo Int. 1979-art. 7
ARTICOLO 7. 1. - Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento secondo modalita' uguali a quelle previste dalla convenzione, dalla decisione e dal presente accordo. 2. - Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del presente accordo e alle condizioni previste dall'articolo 6, la parte dei loro contributi che non e' stata ancora richiesta.
Accordo Int. 1979-art. 8
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