LEGGE 29 novembre 1980, n. 887

Type Legge
Publication 1980-11-29
Ultimo aggiornamento 1980-12-29
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO XV Dichiarazione comune relativa ai lavoratori cittadini di una delle parti contraenti i quali risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP 1. Ciascuno Stato membro concede ai lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitino legalmente sul suo territorio un'attivita' dipendente un regime senza discriminazioni basate sulla cittadinanza rispetto ai propri cittadini, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. Ciascuno Stato ACP concede questo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri che esercitano legalmente sul suo territorio un'attivita' dipendente. 2. I lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitino legalmente un'attivita' dipendente sul territorio di uno Stato membro, nonche' i loro familiari coabitanti, beneficiano, in questo Stato membro, per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale connesse con l'occupazione, di un regime senza discriminazioni basate sulla cittadinanza rispetto ai cittadini di tale Stato membro. Ciascuno Stato ACP concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri che esercitano legalmente un'attivita' dipendente sul suo territorio, nonche' ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui al paragrafo 1. 3. Queste disposizioni lasciano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano gli Stati ACP e gli Stati membri, ove detti accordi riservino ai cittadini degli Stati ACP oppure ai cittadini degli Stati membri un regime piu' favorevole. 4. Le parti di questa dichiarazione sono d'accordo perche' le questioni da essa derivanti siano risolte in maniera soddisfacente e, se necessario, mediante trattative bilaterali per concludere accordi appropriati.

Allegati-Allegati XVI

ALLEGATO XVI Dichiarazione comune in merito alla rappresentanza dei raggruppamenti economici regionali Il Consiglio dei Ministri adotta le misure che permettono alla Comunita' dell'Africa orientale e alla Comunita' dei Caraibi di essere rappresentate in seno al Consiglio dei Ministri e al Comitato degli Ambasciatori in qualita' di osservatori. Esso esamina caso per caso le richieste di simili misure per altri raggruppamenti regionali di Stati ACP.

Allegati-Allegati XVII

ALLEGATO XVII Dichiarazione comune sull'articolo 185 della convenzione La Comunita' e gli Stati ACP sono disposti a consentire ai paesi e territori di cui alla parte IV del trattato, divenuti indipendenti, di accedere alla convenzione se essi desiderano che le loro relazioni con la Comunita' proseguano in tale forma.

Allegati-Allegati XVIII

ALLEGATO XVIII Dichiarazione comune sulla pesca marittima 1. La Comunita' e gli Stati ACP riconoscono l'importanza dello sviluppo delle risorse alieutiche nelle acque poste sotto la giurisdizione degli Stati ACP costieri quale contributo allo sviluppo complessivo degli stessi. Queste attivita' rientreranno nel quadro di politiche di conservazione e di utilizzazione di queste risorse definite da ciascuno Stato ACP interessato. 2. Consapevoli della necessita' di continuare la loro cooperazione nel settore della pesca, gli Stati ACP si dichiarano disposti a negoziare con la Comunita' accordi bilaterali di pesca che possano offrire condizioni reciprocamente soddisfacenti alle attivita' di pesca di navi battenti bandiera di uno degli Stati membri nelle acque marittime poste sotto la giurisdizione di Stati ACP. Gli Stati ACP che concludono siffatti accordi eviteranno qualsiasi discriminazione fra gli Stati membri o nei confronti della Comunita' stessa, fatti salvi eventuali accordi speciali tra Stati vicini di una stessa sub-regione, ivi compresi gli accordi reciproci di pesca. 3. La Comunita' opera nello stesso spirito qualora gli Stati ACP situati nella stessa sub-regione dei territori ai quali si applica il trattato di Roma auspichino di esercitare attivita' di pesca nella zona corrispondente. 4. Le condizioni reciprocamente soddisfacenti cui si fa riferimento al punto 2 riguardano in particolare la natura e l'entita' delle contropartite di cui beneficeranno gli Stati ACP interessati nel quadro di questi accordi bilaterali. Queste contropartite potranno consentire di favorire lo sviluppo dell'industria della pesca di questi Stati ACP; esse si distinguono dagli stanziamenti relativi a progetti nello stesso settore nell'ambito della cooperazione finanziaria e tecnica prevista dalla presente convenzione. 5. Le parti contraenti cooperano direttamente o su base regionale o tramite appropriate organizzazioni internazionali, per assicurare la conservazione delle risorse alieutiche, ivi comprese quelle delle specie tipicamente migratrici, e per conseguire l'obiettivo della loro utilizzazione ottimale.

Allegati-Allegati XIX

ALLEGATO XIX Dichiarazione comune relativa ai trasporti marittimi 1. a) Le parti contraenti riconoscono che l'armonico sviluppo di servizi di trasporti marittimi efficaci e sicuri, in condizioni economicamente soddisfacenti dovrebbe andare di pari passo con lo sviluppo e la promozione degli scambi fra gli Stati ACP e la Comunita'. b) Esse mettono in risalto l'importanza del contributo portato dalla Comunita' in questo contesto con l'adozione del regolamento relativo alla convenzione delle Nazioni Unite su un codice di condotta per le conferenze marittime. Questo regolamento si propone assicurare ai paesi in via di sviluppo parti del codice la possibilita' di beneficiare delle sue disposizioni. c) La Comunita' riconosce le aspirazioni degli Stati ACP ad una maggiore partecipazione ai trasporti marittimi alla rinfusa. 2. in questa prospettiva, le parti contraenti si dichiarano disposte ad esaminare, in sede di Consiglio dei Ministri istituito dalla convenzione, gli argomenti di interesse comune che si riferiscono a questo settore. 3. La Comunita' riconosce l'importanza dei trasporti marittimi in quanto propulsori dell'espansione economica e dello sviluppo degli Stati ACP. Essa si dichiara disposta, nel quadro degli strumenti di cooperazione finanziaria e tecnica istituiti dalla convenzione, a contribuire allo sviluppo di questo settore negli Stati ACP che ne faranno richiesta. Questo contributo potrebbe includere in particolare quanto segue: i) studi per migliorare i servizi di trasporto marittimo in modo da rispondere al meglio alle esigenze attuali e future degli scambi internazionali, specialmente tra gli Stati ACP e la Comunita', nonche' tra i vari Stati ACP; ii) creazione e sviluppo di compagnie marittime degli Stati ACP e incoraggiamento di imprese comuni ACP-CEE nel settore dei trasporti marittimi; iii) fornitura di assistenza tecnica in materia di formazione dei marinai, politica dei trasporti marittimi, regolamentazioni marittime, problemi di esportazione e di importazione, documentazione, assicurazione marittima, ecc.; iv) esecuzione di studi di fattibilita' ed assistenza tecnica volti a migliorare il funzionamento dei porti degli Stati ACP nonche' valutazione di progetti relativi ai porti ed ai cantieri navali. La Comunita' dara' il suo aiuto anche allo studio di qualsiasi altro problema o difficolta' che si presenti in materia di trasporti marittimi.

Allegati-Allegati XX

ALLEGATO XX Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 1 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del protocollo, il titolo di trasporto marittimo emesso nel primo porto di imbarco a destinazione della Comunita' equivale al titolo di trasporto unico per i prodotti che sono oggetto di certificati di circolazione rilasciati negli Stati ACP senza sbocco sul mare. 2. I prodotti esportati dagli Stati ACP senza sbocco sul mare, che non sono immagazzinati negli Stati ACP o nei paesi e territori di cui alla nota esplicativa n° 9, potranno essere oggetto di certificati di circolazione rilasciati alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2. 3. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, del protocollo, sono accettati i certificati EUR. 1 emessi da un'autorita' competente e vistati dalle autorita' doganali. 4. Per facilitare alle imprese degli Stati ACP le ricerche di nuove fonti d'approvvigionamento allo scopo di beneficiare al massimo delle disposizioni del protocollo in materia di cumulo dell'origine, saranno prese disposizioni affinche' il centro per lo sviluppo industriale offra la sua assistenza agli operatori degli Stati ACP per l'instaurazione di adeguati contatti con fornitori degli Stati ACP, della Comunita' e dei paesi e territori d'oltremare, oltre che per favorire l'instaurazione di vincoli di cooperazione industriale fra i vari operatori. Inoltre, le parti contraenti sono d'accordo per redigere un manuale di divulgazione delle norme d'origine destinato ai servizi utilizzatori ed agli esportatori; esse si propongono di integrare con seminari d'informazione la diffusione di questo manuale.

Allegati-Allegati XXI

ALLEGATO XXI Dichiarazione comune sull'origine dai prodotti alieutici La Comunita' riconosce il diritto degli Stati ACP costieri a valorizzare e a sfruttare razionalmente le risorse alieutiche in tutte le acque poste sotto la loro giurisdizione. Le parti contraenti sono d'accordo circa la necessita' di un esame delle attuali norme di origine al fine di decidere quali modifiche potrebbero esservi apportate per tener conto del paragrafo precedente. Consapevoli delle loro preoccupazioni e dei loro rispettivi interessi, gli Stati ACP e la Comunita' decidono di continuare l'esame del problema inerente all'entrata sui mercati della Comunita' dei prodotti alieutici ottenuti da catture effettuate nelle zone poste sotto la giurisdizione nazionale degli Stati ACP, al fine di trovare una soluzione di comune gradimento. Questo esame avra' luogo in un ambito appropriato non appena possibile dopo la firma della convenzione e continuera', se necessario, dopo la sua entrata in vigore in sede di comitato di cooperazione doganale. I risultati dell'esame saranno presentati, nel primo anno d'applicazione della convenzione, al comitato degli ambasciatori e, al piu' tardi durante il secondo anno, al Consiglio dei Ministri, affinche' lo esamini per trovare una soluzione di reciproco gradimento. Fin da ora, e per quanto riguarda le attivita' di trasformazione dei prodotti alieutici negli Stati ACP, la Comunita' si dichiara disposta ad esaminare con spirito aperto le domande di deroga alle norme di origine per i prodotti trasformati di questo settore produttivo, basate sull'esistenza di obblighi di sbarco di catture contenuti in accordi di pesca con paesi terzi. Nel suo esame, la Comunita' terra' conto specialmente del fatto che i paesi terzi interessati dovrebbero garantire un normale mercato a questi prodotti previo trattamento, a meno che essi siano destinati al consumo nazionale o regionale.

Allegati-Allegati XXII

ALLEGATO XXII Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 5 Gli Stati membri si impegnano ad assicurare che il loro regime di licenze non sara' applicato dalle autorita' nazionali in modo da ostacolare l'importazione dei quantitativi di rum precisati all'articolo 2, lettera a).

Allegati-Allegati XXIII

ALLEGATO XXIII Dichiarazione comune sull'articolo 1 del protocollo n° 5 Qualora adottasse un'organizzazione comune dei mercati dell'alcole, la Comunita' si impegna a procedere a consultazioni con gli esportatori tradizionali di rum al fine di salvaguardare i loro interessi, tenuto conto dell'evoluzione delle condizioni del mercato.

Allegati-Allegati XXIV

ALLEGATO XXIV Dichiarazione comune sull'articolo 4 del protocollo n° 5 Le parti contraenti costatano che la Comunita' ha accettato le disposizioni dell'articolo 4, purche' a) qualsiasi Stato ACP che desideri beneficiare di tali disposizioni includa adeguati progetti di promozione commerciale relativi al rum nel sul programma indicativo nazionale, b) l'accordo della Comunita' non pregiudichi la legislazione degli Stati membri in materia di pubblicita' per l'alcole.

Allegati-Allegati XXV

ALLEGATO XXV Dichiarazione della Comunita' sulla liberalizzazione degli scambi La Comunita' e' consapevole della necessita' di salvaguardare, mediante l'applicazione globale della convenzione, la posizione concorrenziale degli Stati ACP qualora i loro vantaggi commerciali sul mercato della Comunita' risentano di eventuali misure di liberalizzazione generale degli scambi. La Comunita' si dichiara disposta a studiare congiuntamente azioni specifiche adatte a salvaguardare gli interessi degli Stati ACP ogni qualvolta questi ultimi le segnalino casi specifici.

Allegati-Allegati XXVI

ALLEGATO XXVI Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione la Comunita', allo scopo di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1, e' disposta ad avviare l'esame delle richieste degli Stati ACP di far beneficiare di un regime particolare altri prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della convenzione. Saranno esaminate nuove produzioni agricole per le quali esistano effettive possibilita' di esportazione nella Comunita' o altri prodotti non contemplati dalle disposizioni di applicazione del regime suddetto, nella misura in cui assumessero una parte rilevante nelle esportazioni di uno o piu' Stati ACP.

Allegati-Allegati XXVII

ALLEGATO XXVII Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 3 della convenzione L'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione non pregiudica il regime particolare riservato alle importazioni di veicoli a motore e all'industria del montaggio in Irlanda che sono oggetto del protocollo n° 7 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati.

Allegati-Allegati XXVIII

ALLEGATO XXVIII Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della convenzione Nell'accettare che venga ripreso all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della convenzione ACP-CEE di Lome', la Comunita' mantiene l'interpretazione che era stata data a questo testo secondo cui gli Stati ACP concedono alla Comunita' un trattamento non meno favorevole di quello che essi riservano a taluni Stati sviluppati nel quadro di accordi commerciali, sempre che questi Stati non concedano agli Stati ACP preferenze piu' ampie di quelle concesse dalla Comunita'.

Allegati-Allegati XXIX

ALLEGATO XXIX Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 12, paragrafo 3 della convenzione Qualora la Comunita' adottasse le misure strettamente indispensabili cui si fa riferimento in questo articolo, essa avrebbe cura di ricercare quelle che, per la loro portata geografica e/o i tipi di prodotti interessati, recano il minor danno alle esportazioni degli Stati ACP.

Allegati-Allegati XXX

ALLEGATO XXX Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 21 della convenzione Per quanto riguarda il pagamento delle spese di viaggio del personale e di trasporto degli oggetti e delle merci da esporre in occasione della partecipazione a fiere ed esposizioni, la Comunita' ha accettato che, per gli Stati ACP meno sviluppati, queste spese siano direttamente pagate dal delegato della Commissione nel paese in questione, al momento del viaggio o della spedizione.

Allegati-Allegati XXXI

ALLEGATO XXXI Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 95 della convenzione 1. La Comunita' si impegna a imputare al bilancio generale delle Comunita' Europee, a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, le spese di funzionamento delle delegazioni della Commissione negli Stati ACP, che precedentemente erano imputate al bilancio del Fondo europeo di sviluppo. L'importo stimato delle spese delle delegazioni per la durata della nuova convenzione e' di 180 milioni di UCE. 2. L'importo massimo degli interventi della Banca Europea per gli Investimenti sulle sue risorse proprie e' fissato all'articolo 95, paragrafo 2 della convenzione. Tuttavia, interventi aggiuntivi della Banca sulle sue risorse proprie potranno essere utilizzati, conformemente all'articolo 59, per il finanziamento di progetti di investimenti minerari ed energetici che presentino un reciproco interesse per la Comunita' e lo Stato ACP interessato. A norma dell'articolo 18 dello statuto della Banca, tali interventi aggiuntivi saranno soggetti ad autorizzazioni del Consiglio dei Governatori della Banca, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma di detto statuto. Le parti intendono portare questi finanziamenti aggiuntivi a 200 milioni di UCE nel periodo di applicazione della convenzione. 3. L'importo complessivo dei contributi finanziari che la Comunita' si sforzera' di mettere a disposizione degli Stati ACP sara' pertanto di 5.607 milioni di UCE. Qualora l'importo di 180 milioni di UCE di cui al secondo comma del paragrafo 1 della presente dichiarazione non venga integralmente utilizzato per le spese delle delegazioni, la rimanenza disponibile sara' destinata agli aiuti finanziari della Comunita' agli Stati ACP.

Allegati-Allegati XXXII

ALLEGATO XXXII Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 95 della convenzione Gli importi di cui all'articolo 95 intesi a coprire il complesso dei mezzi finanziari messi a disposizione degli Stati ACP dalla Comunita' sono espressi in UCE; queste sono state definite dalla decisione del Consiglio del 21 aprile 1975 relativa alla definizione ed alla conversione dell'unita' di conto europea utilizzata per esprimere gli importi degli aiuti di cui all'articolo 42 della convenzione ACP-CEE di Lome'. Con decisione del Consiglio delle Comunita' Europee che sara' comunicata agli Stati ACP, l'UCE potra' essere sostituita dall'Ecu quale definito nel Regolamento (CEE) n° 3180/78 del Consiglio del 18 dicembre 1978. Qualora fosse presa una tale decisione e nell'intento di semplificare i metodi di gestione delle diverse convenzioni, l'Ecu sarebbe altresi' applicato alle operazioni impegnate o da impegnare a titolo delle convenzioni precedenti.

Allegati-Allegati XXXIV

ALLEGATO XXXIV Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi Quando nella convenzione si parla di cittadini degli Stati membri, questo significa, per la Repubblica federale di Germania, "tedeschi ai sensi della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania".

Allegati-Allegati XXXIII

ALLEGATO XXXIII Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 156 della convenzione La Comunita' conferma la dichiarazione fatta durante i negoziati della convenzione ACP-CEE di Lome', firmata il 28 febbraio 1975, in cui ritiene che la soppressione della parte di frase "nell'osservanza dell'articolo 157, di cui la Comunita' aveva chiesto l'inserimento alla fine dell'articolo 156 durante i negoziati, non pregiudica la relazione giuridica esistente fra gli articoli 156 e 157.

Allegati-Allegati XXXV

ALLEGATO XXXV Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della convenzione La seconda convenzione ACP-CEE di Lome' si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione, una dichiarazione contraria.

Allegati-Allegati XXXVI

ALLEGATO XXXVI Dichiarazione della Comunita' sugli articoli 30 e 31 del protocollo n° 1 La Comunita' riconosce la speciale importanza per gli Stati ACP della sollecita attuazione delle misure d'applicazione delle decisioni di deroga una volta approvate. Essa avviera' procedure che le consentano di attuare al piu' presto dette misure d'applicazione, soprattutto per poter far fronte a situazioni che assumono carattere d'urgenza e nel quadro dell'applicazione dell'articolo 31 del protocollo.

Allegati-Allegati XXXVII

ALLEGATO XXXVII Dichiarazione della Comunita' relativa al Protocollo n° 1 sull'estensione delle acque territoriali Ricordando che i principi riconosciuti e pertinenti di diritto internazionale limitano l'estensione massima delle acque territoriali a 12 miglia marine, la Comunita' dichiara che applichera' le disposizioni del protocollo tenendo conto di questo limite ogni qualvolta il protocollo fara' riferimento a questo concetto.

Allegati-Allegati XXXVIII

ALLEGATO XXXVIII Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 2 Dopo aver preso atto della domanda degli Stati ACP relativa ad un contributo finanziario per le spese di funzionamento del loro segretariato, la Comunita', tenendo conto degli impegni assunti in materia in occasione della seconda sessione del Consiglio dei Ministri ACP-CEE a Figi, si dichiara disposta ad esaminare con speciale attenzione le domande specifiche che le saranno presentate a tempo debito affinche' il segretariato possa disporre del personale che risulta necessario,

Allegati-Allegati XXXIX

ALLEGATO XXXIX Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 2 sulle spese di funzionamento delle Istituzioni La Comunita', consapevole del fatto che le spese per il servizio di interpretazione durante le sedute e per la traduzione dei documenti sono spese sostenute essenzialmente per soddisfare le sue esigenze, e' disposta a continuare la prassi seguita in passato e ad assumersi l'onere di tali spese, sia per le riunioni delle Istituzioni della Convenzione che si svolgeranno nel territorio di uno Stato membro, sia per quelle che avranno luogo nel territorio di uno Stato ACP.

Allegati-Allegati XL

ALLEGATO XL Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 3 Il protocollo no 3 costituisce un atto multilaterale sul piano del diritto internazionale. I problemi specifici che l'applicazione del protocollo n° 3 sollevasse nello Stato ospitante potrebbero tuttavia essere disciplinati con un accordo bilaterale con detto Stato. La Comunita' ha preso atto delle domande degli Stati ACP intese a modificare alcune disposizioni del protocollo n° 3, specie per quanto riguarda lo statuto del personale del segretariato degli Stati ACP. La Comunita' e' disposta a trovare in comune soluzioni adeguate ai problemi sollevati dagli Stati ACP nelle loro domande per costituire uno strumento giuridico distinto quale sopra proposto. In questo contesto, il paese ospitante, senza pregiudicare gli attuali vantaggi di cui beneficiano il segretariato degli Stati ACP e il suo personale: 1) da' prova di comprensione per quanto riguarda l'interpretazione dell'espressione "personale di grado superiore" che sara' definita di comune accordo; 2) riconosce i poteri delegati dal presidente del Consiglio dei Ministri ACP al presidente del Comitato degli ambasciatori ACP, per semplificare l'applicazione dell'articolo 9 del suddetto protocollo; 3) accetta di concedere talune agevolazioni al personale del segretariato degli Stati ACP in modo da facilitarne la prima sistemazione nel paese ospitante; 4) esamina in modo adeguato le questioni di carattere fiscale che interessano il segretariato degli Stati ACP ed il suo personale.

Allegati-Allegati XLI

ALLEGATO XLI Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 2 della convenzione Consapevoli dello squilibrio e dell'effetto discriminante derivanti dal regime della clausola della nazione piu' favorita, applicabile ai prodotti originari degli Stati ACP sul mercato della Comunita', ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto ii), gli Stati ACP ribadiscono la loro interpretazione secondo la quale lo scopo principale delle consultazioni previste da tale articolo sara' quello di far beneficiare i loro principali prodotti esportabili di un regime almeno altrettanto favorevole di quello concesso dalla Comunita' ai paesi che beneficiano del regime dello Stato terzo piu' favorito. Inoltre, devono aver luogo consultazioni qualora: a) uno o piu' Stati ACP dispongano potenzialmente di uno o piu' prodotti specifici per i quali degli Stati terzi preferenziali usufruiscono di un regime piu' favorevole; b) uno o piu' Stati ACP intendano esportare nella Comunita' uno o piu' prodotti specifici per i quali degli Stati terzi preferenziali usufruiscono di un regime piu' favorevole.

Allegati-Allegati XLII

ALLEGATO XLII Dichiarazione degli Stati ACP relativa al sistema applicabile ai prodotti minerari 1. Gli Stati ACP si compiacciono per l'istituzione di un sistema di regolazione degli scambi ACP-CEE per quanto riguarda i prodotti minerari. 2. Gli Stati ACP deplorano tuttavia che le disposizioni del Titolo III, non stabilizzando i proventi che gli Stati ACP traggono dall'esportazione di tali prodotti, non risolvano in modo sufficiente i problemi incontrati dagli Stati ACP le cui economie dipendono in larga misura dalle esportazioni di prodotti minerari. 3. Gli Stati ACP chiedono alla Comunita' di accettare un riesame del sistema nel suo complesso, all'inizio del periodo di applicazione, per migliorarlo e ampliarlo in modo da tener conto degli effetti economici dell'instabilita' dei proventi derivanti dall'esportazione dei prodotti minerari sugli Stati produttori. 4. Gli Stati ACP hanno inoltre presentato, nel corso dei negoziati per la nuova convenzione di Lome', una serie di richieste relative all'inserimento di un certo numero di prodotti minerari nel sistema applicabile a questa categoria di prodotti. 5. La Comunita' ha tuttavia rifiutato l'inserimento di taluni di questi prodotti. 6. Gli Stati membri sottolineano l'importanza di tali prodotti per le economie di taluni Stati ACP ed insistono sulla necessita' che la Comunita' continui ad esaminare tali richieste in vista dell'inserimento di tali prodotti nel corso del periodo di applicazione della seconda convenzione di Lome'.

Allegati-Allegati XLIII

ALLEGATO XLIII Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 95 della convenzione Sebbene, in uno spirito di cooperazione, gli Stati ACP abbiano accettato, ai fini della presente convenzione, un importo globale per l'assistenza di 5.607 milioni d'UCE, essi desiderano dichiarare che secondo loro tale cifra e' non solo inadeguata ma che non rispecchia fedelmente l'accordo sul volume di assistenza finanziaria raggiunto dai Copresidenti del Consiglio dei ministri nel corso dei negoziati del mese di giugno 1979. Inoltre, secondo l'interpretazione degli Stati ACP, l'assistenza finanziaria della Comunita' ai sensi della presente convenzione non sara' inferiore alla cifra sopra indicata.

Allegati-Allegati XLIV

ALLEGATO XLIV Dichiarazione degli Stati ACP sull'origine dei prodotti alieutici Gli Stati ACP riaffermano l'opinione espressa lungo tutte le trattative sulle norme di origine per quanto riguarda i prodotti alieutici e di conseguenza confermano che, nell'esercizio dei loro diritti sovrani sulle risorse alieutiche nelle acque poste sotto la loro giurisdizione nazionale, tutte le catture effettuate in queste acque e sbarcate obbligatoriamente in porti degli Stati ACP a scopo di trasformazione dovrebbero beneficiare del carattere originario.

Scambio di Lettere

SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALLE CARNI BOVINE ACP Signor Presidente, Lome', addi 31 ottobre 1979 mi pregio di informarLa che la Comunita' e' d'accordo, nell'osservanza della normativa comune concernente il mercato delle carni bovine, di mettere in atto per un periodo di cinque anni speciali misure per consentire agli Stati ACP tradizionali esportatori di carni bovine di mantenere la loro posizione sul mercato comunitario, e per offrire cosi' un determinato livello di reddito ai loro produttori. Tali misure prevedono una riduzione del 90% degli oneri diversi dai dazi doganali all'importazione di carni bovine originarie degli Stati ACP indicati qui di seguito, a condizione che una tassa di importo equivalente venga riscossa all'atto dell'esportazione dagli Stati ACP interessati. Questa riduzione si applica sui seguenti quantitativi espressi in carne disossata o non disossata e considerati per anno civile: Botswana 18.916 t Kenya 142 t Madagascar 7.579 t Swaziland 3.363 t Il quantitativo globale autorizzato nel corso di un determinato anno non deve superare 30.000 tonnellate di carni bovine disossate o non disossate. Se, nel corso di un dato anno, uno dei succitati Stati ACP non e' in grado di fornire il quantitativo totale deciso e non desidera beneficiare delle misure indicate nel paragrafo seguente, la Commissione puo' riassegnare il quantitativo mancante, entro i limiti del quantitativo globale annuo, agli altri Stati ACP che beneficiano di questo regime. In tal caso, gli Stati ACP interessati propongono alla Commissione, entro il 1 luglio di ciascun anno, lo Stato o gli Stati ACP che saranno in grado di fornire il nuovo quantitativo supplementare, precisandole quale Stato ACP non e' in grado di fornire la totalita' del quantitativo in precedenza assegnatogli, fermo restando che questa nuova assegnazione temporanea lascia salvi i quantitativi iniziali. Qualora fosse prevedibile o constatata una flessione di queste esportazioni dovuta a calamita' quali la siccita', i cicloni o le malattie degli animali, la Comunita' e' disposta a studiare adeguate misure affinche' parte dei quantitativi compromessi in un anno per questi motivi possano essere forniti nell'anno precedente, o nell'anno successivo. Il carattere eccezionale di queste misure e' basato sull'esistenza della convenzione tra la Comunita' e gli Stati ACP, sul fatto che gli Stati ACP interessati sono i meno sviluppati tra i paesi esportatori di carni bovine nella Comunita', nonche' sulla grandissima importanza che assume per l'economia di questi paesi l'esportazione di carni bovine nella Comunita'. La Comunita' e' d'accordo affinche', in caso di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 12, paragrafo I, della convenzione nel settore delle carni bovine, siano messe in atto le misure necessarie per mantenere il volume delle esportazioni degli Stati ACP destinate alla Comunita' compatibile con questo regime. Jeg vil vare Dem meget taknemmelig, safremt De vil anerkende modtagelsen af denne skrivelse. Modtag, hr. Formand, forsikringen om min mest udmaerkede hojagtelse. Ich ware Ihnen dankbar, wenn Sie mir den Eingang dieses Schreibens best tigen wurden. Genehmigen Sie, Herr President, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung. I should be grateful if you would acknowledge receipt of this letter and I ask you to accept. Sir, the assurance of my highest consideration. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser reception de la presente lettre et je vous prie d'agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma plus haute consideration. Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e La prego di gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ik moge U verzoeken mij de ontvangst van deze brief te bevestigen. Gelieve, Mijnheer de Voorzitter, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden. For Radet for De europeiske Fellesskaber Fur den Rat der Europaischen Gemeinschaften For the Council of the European Communities Au nom du Conseil des Communautes europeennes A nome del Consiglio delle Comunita' Europee Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen Parte di provvedimento in formato grafico Signor Presidente, Lome', addi 31 octobre 1979 mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue: "Mi pregio di informarLa che la Comunita' e' d'accordo, nell'osservanza della normativa comune concernente il mercato delle carni bovine, di mettere in atto per un periodo di cinque anni speciali misure per consentire agli Stati ACP tradizionali esportatori di carni bovine di mantenere la loro posizione sul mercato comunitario, e per offrire cosi' un determinato livello di reddito ai loro produttori. Tali misure prevedono una riduzione del 90% degli oneri diversi dai dazi doganali all'importazione di carni bovine originarie degli Stati ACP indicati qui di seguito, a condizione che una tassa di importo equivalente venga riscossa all'atto dell'esportazione dagli Stati ACP interessati. Questa riduzione si applica sui seguenti quantitativi espressi in carne disossata o non disossata e considerati per anno civile: Botswana 18.916 t Kenya 142 t Madagascar 7.579 t Swaziland 3.363 t Il quantitativo globale autorizzato nel corso di un determinato anno non deve superare 30.000 tonnellate di carni bovine disossate o non disossate. Se, nel corso di un dato anno, uno dei succitati Stati ACP non e' in grado di fornire il quantitativo totale deciso e non desidera beneficiare delle misure indicate nel paragrafo seguente, la Commissione puo' riassegnare il quantitativo mancante, entro i limiti del quantitativo globale annuo, agli altri Stati ACP che beneficiano di questo regime. In tal caso, gli Stati ACP interessati propongono alla Commissione, entro il 1 luglio di ciascun anno, lo Stato o gli Stati ACP che saranno in grado di fornire il nuovo quantitativo supplementare, precisandole quale Stato ACP non e' in grado di fornire la totalita' del quantitativo in precedenza assegnatogli, fermo restando che questa nuova assegnazione temporanea lascia salvi i quantitativi iniziali. Qualora fosse prevedibile o constatata una flessione di queste esportazioni dovuta a calamita' quali la siccita', i cicloni o le malattie degli animali, la Comunita' e' disposta a studiare adeguate misure affinche' parte dei quantitativi compromessi in un anno per questi motivi possano essere forniti nell'anno precedente o nell'anno successivo. Il carattere eccezionale di queste misure e' basato sull'esistenza della convenzione tra la Comunita' e gli Stati ACP, sul fatto che gli Stati ACP interessati sono i meno sviluppati tra i paesi esportatori di carni bovine nella Comunita', nonche' sulla grandissima importanza che assume per l'economia di questi paesi l'esportazione di carni bovine nella Comunita'. La Comunita' e' d'accordo affinche', in caso di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione nel settore delle carni bovine, siano messe in atto le misure necessarie per mantenere il volume delle esportazioni degli Stati ACP destinate alla Comunita' compatibile con questo regime". Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration. Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma plus haute consideration. Modtag, hr. Formand, forsikringen om min mest udmarkede hojagtelse. Genehmigen Sie, Herr President, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Gelieve, Mijnheer de Voorzitter, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden. On behalf of the Governments of the ACP States Au nom des gouvernements des Etats ACP For AVS-staternes regeringen Fur die Regierungen der AKP-Staaten A nome dei governi degli Stati ACP Namens de Regeringen van de ACS-Staten Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

ACCORDO RELATIVO AI PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente dell'Irlanda, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri, da una parte, e Il Capo di Stato delle Bahamas, Il Capo di Stato delle Barbados, Il Presidente della Repubblica Popolare del Benin, Il Presidente della Repubblica di Botswana, Il Presidente della Repubblica del Burundi, Il Presidente della Repubblica Unita del Camerun, Il Presidente della Repubblica di Capo Verde, Il Presidente della Repubblica Centrafricana, Il Presidente della Repubblica Federale Islamica delle Comore, Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo, Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Il Presidente della Repubblica di Gibuti, Il Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri dello Stato Indipendente di Dominica, Il Presidente del Consiglio Militare Amministrativo Provvisorio e del Consiglio dei Ministri e Comandante in Capo dell'Esercito Rivoluzionario d'Etiopia, Sua Maesta' la Regina delle Figi, Il Presidente della Repubblica del Gabon, Il Presidente della Repubblica del Gambia, Il Presidente della Repubblica del Gana, Il Capo di Stato di Grenada, Il Presidente della Repubblica della Guinea, Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau, Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale, Il Presidente della Repubblica di Guyana, Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta, Il Capo di Stato della Giamaica, Il Presidente della Repubblica del Kenia, Il Presidente della Repubblica di Kiribati, Sua Maesta' il Re del Regno di Lesotho, Il Presidente della Repubblica di Liberia, Il Presidente della Repubblica Democratica di Madagascar, Il Presidente della Repubblica del Malawi, Il Presidente della Repubblica del Mali, Il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania, Sua Maesta' la Regina di Maurizio, Il Presidente della Repubblica del Niger, Il Capo del Governo Federale della Nigeria, Il Capo dello Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, Il Presidente della Repubblica del Rwanda, Il Presidente della Repubblica di Santa Lucia, Il Capo di Stato della Samoa Occidentale, Il Presidente della Repubblica Democratica di Sao Tome' e Principe, Il Presidente della Repubblica del Senegal, Il Presidente della Repubblica delle Seychelles, Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone, Il Presidente dello Stato Indipendente delle Isole Salomone, Il Presidente della Repubblica Democratica Somala, Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, Il Presidente della Repubblica Democratica del Sudan, Il Presidente della Repubblica del Surinam, Sua Maesta' il Re del Regno di Swaziland, Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania, Il Presidente della Repubblica del Ciad, Il Presidente della Repubblica del Togo, Sua Maesta' il Re Taufa' ahau Tupou IV di Tonga, Il Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago, Sua Maesta' la Regina di Tuvalu, Il Presidente della Repubblica dell'Uganda, Il Presidente della Repubblica dello Zaire, Il Presidente della Repubblica dello Zambia, i cui Stati sono in appresso denominati Stati ACP, dall'altra, VISTO il trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, VISTO il trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, in particolare l'articolo 232, CONSIDERANDO che la seconda convenzione ACP-CEE di Lome', firmata in data odierna, non si applica ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, SOLLECITI tuttavia di sviluppare gli scambi di tali prodotti tra gli Stati membri e gli Stati ACP, HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed a questo effetto hanno designato come plenipotenziari SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI Paul NOTERDAEME, Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Belgio presso le Comunita' Europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA Niels ERSBOLL, Sottosegretario di Stato, Ambasciatore, Ministero degli Affari Esteri; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Klaus von DOHNANYI, Ministro di Stato, Ministero degli Affari Esteri; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE Robert GALLEY, Ministro della Cooperazione, Pierre BERNARD-REYMOND, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri PRESIDENTE DELL'IRLANDA Michael OKENNEDY, Ministro degli Affari Esteri dell'Irlanda; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Giuseppe ZAMBERLETTI, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO Jean DONDELINGER, Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Lussemburgo presso le Comunita' Europee, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI D.F. VAN DER MEI, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: The Honourable Douglas Richard HURD, CBE, Membro del Parlamento, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth; CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS S.E. R.F. Anthony ROBERTS, Alto Commissario del Commonwealth per le Bahamas a Londra; CAPO DI STATO DELLE BARBADOS The honourable Harold Bernard St JOHN, QC, MP, Vice Primo Ministro e Ministro del Commercio, del Turismo e dell'Industria; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN Andre' ATCHADE, Ministro del Commercio e del Turismo; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA Archibald MOOKETSA MOGWE, Ministro degli Affari Esteri; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI Donatien BIHUTE, Ministro della Pianificazione; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN Robert NAAH, Viceministro dell'Economia e della Pianificazione; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE Abilio Augusto MONTERO DUARTE, Ministro degli Affari Esteri; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA Jean-Pierre LE BOUDER, Ministro della Cooperazione, della Pianificazione, della Statistica generale, della Tutela delle societa' e delle imprese di studio dei progetti concernenti segnatamente l'organizzazione e la promozione delle operazioni agricolo-industriali; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE Ali MROUDJAE, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO Elenga NGAPORO, Ministro del Commercio PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO Abdoulaye KONE, Ministro dell'Economia, delle Finanze e della Pianificazione; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI Ahmed Ibrahim ABDI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di Gibuti presso il Governo francese e presso la Comunita' Economica Europea; PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA Arden SHILLINGFORD, Alto Commissario della Dominica a Londra PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA Teferra WOLDE-SEMAIT, Ministro delle Finanze; SUA MAESTA' LA REGINA DELLE FIGI Satya Nand NANDAN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione delle Figi presso le Comunita' Europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON Michel ANCHOUEY, Ministro della Pianificazione, dello Sviluppo, dell'Assetto territoriale e del Turismo; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA Mohamadu CADI CHAM, Ministro delle Finanze e del Commercio; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA Amon NIKOI, Ministro delle Finanze e della Pianificazione economica; CAPO DI STATO DI GRENADA: Fennis AUGUSTINE, Alto Commissario per Grenada a Londra; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA N'Faly SANGARE, Ministro delegato presso le Comunita' Europee; PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU S.E. VASCO CABRAL, Commissario di Stato per il Coordinamento economico e per la Pianificazione; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE Cristino Seriche MALABO BIOCO, Tenente delle Forze Terrestri, Membro del Consiglio Militare Supremo; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA Samuel Rudolph INSANALLY, Rappresentante Permanente della Guyana presso la Comunita' Economica Europea; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ALTO VOLTA Georges SANOGOH, Ministro della Pianificazione e della Cooperazione; CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA Donald RAINFORD, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Giamaica presso la Comunita' Economica Europea; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENIA Joseph MULIRO, Segretario Permanente, Ministero dell'Agricoltura; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI The Honourable Douglas Richard HURD, CBE, Membro del Parlamento, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO The Honourable Morena MAKHAOLA LEROTHOLI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA The Honourable D. Franklin NEAL, Ministro della Pianificazione e dell'Economia; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR S.E. Justin RARIVOSON, Ministro dell'Economia e del Commercio; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI The Honourable Stott Zondwayo JERE, Membro del Parlamento, Ministro del Commercio, dell'Industria e del Turismo; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI: S.E. Alioune Blondin BEYE, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA Abdellah OULD DADDAH, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante della Repubblica Islamica di Mauritania presso le Comunita' Europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI MAURIZIO The Honourable Sir Sateam BOOLELL, KT, Ministro dell'Agricoltura, delle Risorse naturali e dell'Ambiente; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER Mai MAIGENA, Ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria; CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA: S.E. P. Ayodele AFOLABI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione della Repubblica federale della Nigeria presso la Comunita' Economica Europea; CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA Frederick Bernard Carl REIHER, Ambasciatore presso le Comunita' Europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA: Ambroise MULINDANGABO, Ministro della Pianificazione; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SAINT LUCIA: George William ODLUM, Vice Primo Ministro, Ministro degli Affari Esteri e del Commercio; CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE: The Honourable Filipo VAOVASAMANAIA, Ministro delle Finanze; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E PRINCIPE: Maria de AMORIM, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL Ousmane SECK, Ministro delle Finanze e dell'Economia; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES Maxime FERRARI, Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE The Honourable I.M. FOFANA, Ministro del Commercio e dell'Industria; PRESIDENTE DELLO STATO INDIPENDENTE DELLE ISOLE SALOMONE The Honourable Douglas Richard HURD, CBE, Membro del Parlamento, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO S.E. Omar Salah AHMED, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante della Repubblica Democratica Somala presso la Comunita' Economica Europea; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN IZZ EL DIN HAMID, Ministro di Stato per gli Affari del Consiglio dei Ministri; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM Ludwig C. ZUIVERLOON, Ministro dell'Economia; SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND DZABULUMJIVA H.S. NHLABATSI, Vice Ministro del Lavoro, dell'Energia e delle Comunicazioni; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA Alphonce M. RULEGURA, Ministro del Commercio; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD Issaka Ramat AL HAMDOU, Incaricato d'affari a.i., Ambasciata della Repubblica del Ciad a Bruxelles; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO Koudjolou DOGO, Ministro della Pianificazione, dello Sviluppo industriale e della Riforma amministrativa; SUA MAESTA' IL RE TAUFA' AHAU TUPOU IV DI TONGA His Royal Highness Crown Prince TUPOUTOA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO S.E. Eustache SEIGNORET, Alto Commissario a Londra; SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU': Satya Nand NANDAN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione delle Figi presso le Comunita' Europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA The Honourable Ateker EJALU, Ministro della Cooperazione regionale; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE KIAKWAMA Kia KIZIKI, Commissario di Stato all'Economia nazionale, all'Industria e al Commercio; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA Remi CHISUPA, Membro del Parlamento, Ministro dell'Industria e del Commercio; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO ARTICOLO 1 Quando sono originari degli Stati ACP, i prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2 I prodotti di cui all'articolo 1 originari degli Stati membri sono ammessi all'importazione negli Stati ACP conformemente alle disposizioni del titolo I, capitolo I, della seconda convenzione ACP-CEB di Lome', firmata in data odierna.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3 Se le offerte fatte dalle imprese degli Stati ACP possono recare pregiudizio al funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono prendere i provvedimenti del caso e in particolare revocare le concessioni previste all'articolo 1.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4 Hanno luogo consultazioni tra le parti interessate ogniqualvolta, a parere di una di dette parti, l'applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5 Le disposizioni in cui si stabiliscono le norme di origine per l'applicazione della seconda convenzione ACP-CEE di Lome' si applicano anche al presente accordo.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6 Il presente accordo non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7 Il presente accordo e' ratificato dagli Stati firmatari alle condizioni indicate all'articolo 182 della seconda convenzione ACP-CEE di Lome', firmata in data odierna. Esso entra in vigore contemporaneamente alla suddetta convenzione.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8 Il presente accordo scade al termine di un periodo di 5 anni a decorrere dal 1" marzo 1980, vale a dire il 28 febbraio 1985- Esso cessa di avere effetto nei confronti di ogni Stato firmatario che, a norma dell'articolo 189 della seconda convenzione ACP-CEE di Lome', cessi di far parte di quest'ultima.

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9 Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di questi testi facente egualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee e presso il Segretariato degli Stati ACP, che ne trasmettono copia certificata conforme al governo di ciascuno Stato firmatario. TIL BEKRMFTELSE HERAF har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne aftale. ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement. EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaries soussignes ont appose leurs signatures au bas du present accord. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. Parte di provvedimento in formato grafico

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