LEGGE 22 dicembre 1980, n. 890
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 30 marzo 1978, n. 96, già prorogata dalla legge 19 marzo 1979, n. 78, e dalla legge 24 dicembre 1979, n. 670, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1981. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1980 PERTINI FORLANI Visto, il Guardasigilli: SARTI
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