LEGGE 30 dicembre 1980, n. 893
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il termine del 30 giugno 1978, stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 1 luglio 1977, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 535, e prorogato al 31 dicembre 1980 dall'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1982. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1980 PERTINI FORLANI - REVIGLIO Visto, il Guardasigilli: SARTI
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