DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1980, n. 910
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;
Visto l'accordo intervenuto nelle riunioni del 4 e 7 luglio 1980 tra il Governo ed i sindacati della Federazione unitaria C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. Monopoli e dell'A.N.D.A.M.S., con il quale si e' convenuto di corrispondere al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: un'anticipazione sui nuovi benefici contrattuali consistenti nella somma una tantum di L. 10.000 mensili individuali per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1979 e nella somma di L. 40.000 mensili individuali, a partire dal 1 gennaio 1980; di attribuire altresi' allo stesso personale - con decorrenza 1 luglio 1980 - nuovi compensi per le prestazioni di lavoro straordinario ragguagliati cioe' alla retribuzione - comprensiva di rateo della 13ª e tenuto conto della classe in godimento - maggiorata di una quota percentuale e di una quota della indennita' integrativa speciale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:
Art. 1
Al personale appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, escluso quello con qualifica dirigenziale e del ruolo ad esaurimento, sono corrisposte, a titolo di acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme: L. 10.000 una tantum individuali, a partire dal 1 luglio 1979, per ogni mese di servizio prestato nell'anno 1979, con esclusione della 13ª mensilita'; L. 40.000 mensili individuali, a partire dal 1 gennaio 1980, da corrispondersi anche con la 13ª mensilita'.
Art. 2
Le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Esse sono corrisposte ad un sol titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi. Le somme di L. 10.000 mensili per l'anno 1979 e di L. 40.000 mensili per l'anno 1980 si considerano nella base pensionabile di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni; le stesse somme non sono computabili ai fini dell'indennita' di buonuscita. Gli importi di L. 10.000 e L. 40.000 di cui al primo comma sono assoggettate alle ritenute anche erariali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni.
Art. 3
Con decorrenza dal 1 luglio 1980 per il personale contemplato nella legge 14 dicembre 1978, n. 798, i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario sono determinati come appresso: un centosettantacinquesimo della retribuzione mensile lorda - comprensiva del rateo della 13ª mensilita' e tenuto conto della classe in godimento - maggiorato del quindici per cento; per il lavoro notturno 6 festivo la maggiorazione e' del trenta per cento e per quello notturno-festivo e' del cinquanta per cento. Le misure orarie come sopra determinate saranno integrate con un coefficiente pari a 1/2.100 della indennita' integrativa speciale annuale maturata nell'anno precedente a quello di riferimento delle prestazioni straordinarie rese.
Art. 4
Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 873.
PERTINI FORLANI - REVIGLIO - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1980
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 21
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