LEGGE 22 dicembre 1980, n. 912
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica, reclutati direttamente per concorso, all'atto della nomina ad ufficiale debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sei anni.
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