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LEGGE 22 dicembre 1980, n. 914

Current text a fecha 1981-01-20

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il limite massimo di lire 170 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'Arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 26 novembre 1969, n. 931, è elevato a lire 300 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1979.