LEGGE 22 dicembre 1980, n. 924
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il terzo comma dell'articolo 7, della legge 26 maggio 1975, n. 327, è sostituito dal seguente: "È istituita, presso il Ministero degli affari esteri, una commissione, nominata con decreto del Ministro e composta dal competente direttore generale del Ministero degli affari esteri o del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno designato dalla Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali, tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e due maestri e un professore possibilmente di ruolo designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie del personale insegnante incaricato in servizio all'estero. Per ciascuno dei membri della commissione è nominato un supplente. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano designato dal Ministero d'appartenenza del presidente. In tale caso la commissione è integrata con la partecipazione ai lavori di un supplente scelto tra quelli designati dalla suddetta amministrazione. La commissione dura in carica un triennio; i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.