La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, è rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1 gennaio 1980.