DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1980, n. 929
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 29;
Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;
Visto l'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 101;
Visto l'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali del personale postelegrafonico SILP - SILULAP - SILTS - FIP - UILPOST - UILTES, aderenti alla Federazione Unitaria CGIL - CISL - UIL e SINDIP sulla revisione delle misure giornaliere del premio industriale spettante al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Considerato che alla suddetta data del 13 marzo 1980 non erano stati definiti i provvedimenti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, concernenti la individuazione delle qualifiche funzionali e la definizione dei relativi profili professionali del personale postelegrafonico, per cui, ai fini della rideterminazione delle misure giornaliere del premio industriale, si e' dovuto fare riferimento ai raggruppamenti stabiliti nelle tabelle A e B allegate alla citata legge 27 ottobre 1973, n. 674;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 1979 le misure nette giornaliere del premio industriale, di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 27 ottobre 1973, n. 674, sono cosi' maggiorate: Tabella A - Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: L. 160 nette giornaliere per il personale dei raggruppamenti 14, 13, 12 e 10; L. 320 nette giornaliere per il personale dei raggruppamenti 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3; L. 320 nette giornaliere per il personale operaio compreso nel raggruppamento 14 e per i direttori aggiunti di divisione, compresi nel raggruppamento 2; L. 500 nette giornaliere per il personale direttivo con qualifiche ad esaurimento, compreso nei raggruppamenti 1 e 2. Tabella B - Azienda di Stato per i servizi telefonici: L. 160 nette giornaliere per il personale dei raggruppamenti 15, 14, 12 e 11; L. 320 nette giornaliere per il personale dei raggruppamenti 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3; L. 320 nette giornaliere per gli impiegati addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi compresi nel raggruppamento 11 e per i direttori aggiunti di divisione, compresi nel raggruppamento 2; L. 500 nette giornaliere per il personale direttivo con qualifiche ad esaurimento, compreso nei raggruppamenti 1 e 2.
Art. 2
Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fara' fronte, nei limiti di spesa annua stabiliti dall'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 101: per l'anno finanziario 1979, a carico dei capitoli relativi al premio industriale, iscritti nello stato di previsione della spesa delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, utilizzando all'uopo, in applicazione del citato art. 22 della legge n. 101, le somme impegnate nel medesimo anno sui predetti capitoli; per l'anno finanziario 1980 ed i successivi, a carico degli stanziamenti dei capitoli concernenti il suddetto premio industriale; iscritti nello stato di previsione della spesa delle medesime aziende per gli stessi anni.
PERTINI FORLANI - DI GIESI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 gennaio 1981
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 23
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