DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. 933

Type DPR
Publication 1980-06-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Il testo dell'art. 7, concernente le unita' dei posti di professore di ruolo e le norme concernenti il trattamento economico e di quiescenza e i trasferimenti del personale docente in servizio presso l'Universita' medesima, e' abrogato e sostituito con il seguente nuovo testo: Art. 7. - Il ruolo organico dei professori e' costituito da ventinove posti di cui ventiquattro per la facolta' di economia e commercio e cinque per la facolta' di lingue e letterature straniere. Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Universita' governative provvisti della medesima anzianita' di servizio. In caso di trasferimento alla Universita' Bocconi di professori appartenenti ad altri istituti universitari, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Universita' governative. Ai professori di ruolo e' assicurato il trattamento di quiescenza che le norme legislative vigenti stabiliscono per i professori di ruolo delle Universita' governative.

PERTINI SARTI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1980

Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 22

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