DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. 953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 270 dello statuto dell'Universita' di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, n. 508, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinochirurgia, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' stabilito in dodici per anno di corso e complessivamente in trentasei per l'intero corso di studi.
PERTINI SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1980
Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 27
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