DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980, n. 954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 148 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola in microchirurgia e chirurgia sperimentale.
Art. 2
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in microchirurgia e chirurgia sperimentale. Microchirurgia e chirurgia sperimentale Art. 265. - La scuola di specializzazione in microchirurgia e chirurgia sperimentale ha la durata di tre anni e conferisce il diploma di specialista in tale materia. Essa ha lo scopo di impartire un insegnamento specialistico sulle tecniche della chirurgia sperimentale e della microchirurgia applicata alla chirurgia generale, di curare l'approfondimento dottrinario sugli argomenti della chirurgia clinica che non sono completamente risolti nell'applicazione pratica e di fornire una preparazione scientifico e tecnico-pratica su metodiche terapeutiche di avanguardia non ancora di comune impiego nel trattamento delle malattie chirurgiche. Art. 266 - Alla scuola possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia per un numero complessivo di trenta iscritti la selezione dei candidati avviene per mezzo di un concorso per titoli ed esami da espletarsi entro il mese di dicembre. In nessun caso e' consentita i abbreviazione di durata del corso E' obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni pratiche o didattiche realizzate nell'ambito della scuola di specializzazione. Gli iscritti devono inoltre effettuare esercitazioni pratiche nei reparti per non meno di nove mesi all'anno negli ambienti di diagnosi e cura e nel laboratorio, con l'orario stabilito per gli assistenti. Art. 267. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia comparata e fisiologia applicata dei mammiferi superiori, con particolare riferimento agli animali da esperimento; l'anestesia e la rianimazione nell'animale da esperimento; gli organi interni artificiali: il rene; problemi ancora insoluti nella chirurgia del tubo digerente; problemi ancora insoluti nella chirurgia delle ghiandole endocrine; fondamenti di immunologia chirurgica; problematica generale dei trapianti di organo; attrezzatura, strumenti e tecniche generali in microchirurgia. 2° Anno: stabulazione, alimentazione, tecniche di prelievo di campione dell'animale da esperimento; fisiopatologia dello shock traumatico, settico, ipovolemico; gli organi interni artificiali: il polmone; problemi ancora insoluti nella chirurgia del pancreas; chirurgia sperimentale del fegato e del circolo portale; tecniche di laboratorio in uso nella immunologia chirurgica; l'omotrapianto di rene nella clinica e nella sperimentazione; microangiochirurgia. 3° Anno: fisiopatologia del digiuno; il trattamento di nutrizione parenterale controllata; gli organi interni artificiali: il cuore ed il fegato; tecniche di conservazione di organi isolati a scopo di trapianto; problemi ancora insoluti nella chirurgia delle vie biliari; l'omotrapianto di fegato nella clinica e nella sperimentazione; aspetti medico-legali del prelievo di organi da cadavere; il trattamento post-operatorio del paziente portatore di trapianto; microneurochirurgia. I corsi sono corredati da esercitazioni pratiche ed integrati da seminari su argomenti specifici tenuti da esperti italiani e stranieri. Art. 268. - Al termine di ogni anno di corso gli iscritti devono sostenere gli esami di profitto sugli insegnamenti previsti dai piani di studio; il superamento di tali esami consente l'ammissione all'anno successivo. L'esame finale di diploma consiste nella stesura e discussione di una tesi scritta in cui sono esposti i risultati personali ottenuti nell'attivita' sia di indole clinica che sperimentale. Art. 269. - La direzione della scuola e' conferita dalla facolta' secondo le norme generali che regolano la direzione della scuola di perfezionamento. Gli insegnanti della scuola sono nominati dal rettore dell'Universita', su proposta del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni sono composte di tre membri: dal direttore della scuola, da un professore ufficiale di materia affine o da un professore incaricato stabilizzato della materia e da un libero docente cultore di chirurgia sperimentale e microchirurgia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti la commissione per l'esame di diploma e' composta da cinque membri scelti fra i docenti della scuola nominati dal preside della facolta' di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. Art. 270. - Alle spese occorrenti per il funzionamento della scuola si provvede con contributi eventualmente concessi da Ministeri, dalle regioni, da enti pubblici o privati e dalle seguenti tasse, soprattasse e contributi degli iscritti: tassa di immatricolazione (da versare una sola volta). . . . L. 8.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale di esame . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 contributi vari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 24.000 contributo scuola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 241.000
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrati alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1980
Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 33
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