DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980, n. 955

Type DPR
Publication 1980-10-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia approvato con regio decreto 14 ottobre 1926 n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

L'art. 52, relativo al corso di laurea in lettere, e' modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: storia delle tecniche artistiche; storia dell'arte contemporanea.

Art. 2

L'art. 59, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: neurochirurgia infantile; istituzioni di matematica (biomatematica); malattie metaboliche del bambino; radioterapia; cardiologia pediatrica; nefrologia pediatrica.

Art. 3

Dopo l'art. 429 (ex 300), e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in istochimica e citochimica, annessa alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Scuola di perfezionamento in istochimica e citochimica Art. 430. - La scuola di perfezionamento in istochimica e citochimica presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ha lo scopo di fornire ai giovani laureati la preparazione teorica e pratica necessarie per compiere ricerche istochimiche in laboratori universitari, industriali, ospedalieri e rilascia il diploma di perfezionamento in istochimica. Il corso di studi ha durata di due anni. Non sono previste abbreviazioni. Art. 431. - E' direttore della scuola un professore ordinario o straordinario delle discipline isto e morfologiche della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Pavia. Il funzionamento della scuola e' affidato ad un consiglio direttivo formato dal direttore e da altri due membri, i quali sono nominati ogni quadriennio dalla facolta'. I docenti per singoli corsi verranno scelti su proposta del consiglio direttivo, tra i professori ufficiali o gli assistenti o anche tra persone italiane o straniere, non appartenenti alla facolta', ma di riconosciuta e documentata competenza specifica. Tale scelta verra' operata dalla facolta' in conformita' alle norme vigenti. Art. 432. - Alla scuola di perfezionamento sono ammessi i laureati in: scienze biologiche; scienze naturali; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; scienze della produzione animale; chimica; chimica e tecnologie farmaceutiche; farmacia; fisica. Art. 433. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola nei due anni sono i seguenti: 1° Anno: 1) biologia e fisiologia cellulare; 2) istituzioni di istochimica e di istofisica; 3) tecnica e diagnostica istochimica e citochimica; 4) citochimica ultrastrutturale; 5) tecniche biochimiche applicate all'analisi morfologica; 6) cinetica cellulare. 2° Anno: 1) citochimica quantitativa; 2) enzimoistochimica; 3) immunoistochimica; 4) istochimica patologica. Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame vertente sugli insegnamenti impartiti dalla scuola in quell'anno, di fronte ad una commissione formata dai professori incaricati dei corsi e presieduta dal direttore della scuola. Per ottenere il diploma di perfezionamento i candidati dopo aver sostenuto i suddetti esami, dovranno anche discutere una dissertazione scritta di carattere sperimentale originale, preparata durante il periodo di perfezionamento. La discussione verra' sostenuta davanti ad una commissione di tre membri tra i quali un relatore e un correlatore, nominati dal consiglio direttivo, il correlatore sara' un esperto nel soggetto particolare della dissertazione, italiano o straniero, al quale verra' inviata la dissertazione almeno trenta giorni prima della discussione. Art 434 - Gli iscritti alla scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le medesime tasse e soprattasse che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per gli studenti della facolta', oltre ad una tassa di diploma di L. 6.000. La misura dei contributi speciali (comprensivi della tassa per la preparazione della dissertazione scritta a carattere sperimentale, ecc.) e' fissata annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udita la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e il consiglio della scuola.

Art. 4

Dopo l'art. 81, relativo al corso di laurea in farmacia 3 con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo alle modalita' d'esame. Art. 81. - L'insegnamento biennale di fisiologia generale (biennale) comporta un esame alla fine di ogni anno.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1980

Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 29

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