DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. 959

Type DPR
Publication 1980-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 148 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la seconda scuola di specializzazione in medicina interna.

Art. 2

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in medicina interna. Seconda scuola di specializzazione in medicina interna Art. 265. - La seconda scuola di specializzazione in medicina interna ha sede presso la quinta cattedra di clinica medica dell'Universita' degli studi di Milano. La scuola ha la durata di cinque anni. Il numero degli iscritti e' limitato a cinque per ogni anno di corso. Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: malattie infettive, disreattive e del sangue; istituzioni di terapia; anatomia ed istologia patologica (I corso); clinica medica generale e terapia medica (I corso). 2° Anno: malattie dell'apparato cardiovascolare; microbiologia e sierologia; chimica clinica; anatomia ed istologia patologica (II corso); clinica medica generale e terapia medica (II corso). 3° Anno: malattie dell'apparato digerente; malattie renali; clinica medica generale e terapia medica (III corso). 4° Anno: malattie dell'apparato respiratorio; malattie del sistema nervoso; clinica medica generale e terapia medica (IV corso). 5° Anno: malattie del ricambio; malattie delle ghiandole endocrine; clinica medica generale e terapia medica (V corso). Insegnamenti complementari: parassitologia medica; genetica medica; radiologia; semeiotica oculistica. Gli allievi hanno obbligo di frequenza ai fini di apprendimento. Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosita' scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sara' ammesso a sostenere gli esami annuali. Alla fine del corso l'allievo, prima di adire l'esame di diploma, deve sostenere un esame generale di profitto.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1980

Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 30

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