DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. 960

Type DPR
Publication 1980-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1964, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 111 dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 946, e' modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.

Art. 2

L'art. 137, ultimo comma, dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1054, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, e' modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.

Art. 3

L'art. 143 dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, n. 614, relativo alla scuola di specializzazione in oftalmologia, e' modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.

Art. 4

L'art. 146 dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1977, n. 474, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, e' modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.

Art. 5

L'art. 154 dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1977, n. 474, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, e' modificato nel senso che il contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.

Art. 6

L'art. 159 dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, n. 614, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, e' modificato nel senso che il contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.

Art. 7

L'art. 164, settimo comma, dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1977, n. 474, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, e' modificato nel senso che il contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.

Art. 8

L'art. 172, ultimo comma, dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1054, relativo alla scuola di specializzazione in audiologia, e' modificato nel senso che il contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.

Art. 9

L'art. 174, secondo comma, dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 946, relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, e' modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.

Art. 10

L'art. 172 dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1977, n. 474, relativo alla scuola di specializzazione in fisioterapia e' modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.

Art. 11

L'art. 179 dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1977, n. 598, relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia, e' modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.

Art. 12

L'art. 182 dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, n. 614, relativo alla scuola di specializzazione in urologia, e' modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.

Art. 13

L'art. 174, terzo comma, dello statuto dell'Universita' di Trieste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1979, n. 633, relativo alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia, e' modificata nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1980

Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 31

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