LEGGE 29 novembre 1980, n. 962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo IX della convenzione stessa.
PERTINI FORLANI - COLOMBO - LAGORIO - BIASINI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Convention
CONVENTION sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement a des fins militaires ou toutes autres fins hostiles Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, GUIDATI dall'interesse del rafforzamento della pace e desiderosi di contribuire ad arrestare la corsa agli armamenti, a realizzare un disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale rigoroso ed efficace, nonche' a preservare l'umanita' dal pericolo di veder utilizzati nuovi metodi di guerra, RISOLUTI a proseguire negoziati al fine di realizzare degli effettivi progressi verso nuove misure nel campo del disarmo, RICONOSCENDO che il progresso della scienza e della tecnica puo' aprire delle nuove possibilita' per quanto riguarda la modificazione dell'ambiente, RICORDANDO la dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972, CONSCI del fatto che l'utilizzazione delle tecniche di modifica dell'ambiente a fini pacifici potrebbe migliorare i rapporti fra l'uomo e la natura e contribuire a proteggere ed a migliorare l'ambiente per il bene delle generazioni presenti e future, RICONOSCENDO, tuttavia, che l'utilizzazione di tali tecniche a fini militari o ad ogni altro scopo ostile potrebbe avere degli effetti estremamente pregiudizievoli per il benessere dell'uomo, DESIDEROSI di vietare efficacemente l'utilizzazione di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, al fine di eliminare i pericoli che tale utilizzazione presenta per l'umanita' ed affermando la loro volonta' di operare per la realizzazione di tale obiettivo, DESIDEROSI INOLTRE di contribuire al rafforzamento della fiducia tra le nazioni e ad un nuovo miglioramento della situazione internazionale, conformemente agli scopi ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite, HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO I. 1. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non utilizzare a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, tecniche di modifica dell'ambiente che abbiano effetti diffusi, durevoli o gravi, in quanto mezzi che causano distruzioni, danni, pregiudizi ad ogni altro Stato parte. 2. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non aiutare, incoraggiare od incitare alcuno Stato o gruppo di Stati od organizzazione internazionale a svolgere attivita' contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
Convenzione-art. II
ARTICOLO II. Ai fini dell'articolo primo, l'espressione "tecniche di modifica dell'ambiente" indica ogni tecnica che abbia per oggetto la modifica - grazie ad una deliberata manipolazione di processi naturali - della dinamica, della composizione, o della struttura della Terra ivi compresi i propri complessi biotici, la propria litosfera, idrosfera, ed atmosfera o lo spazio extra atmosferico.
Convenzione-art. III
ARTICOLO III. 1. Le disposizioni della presente Convenzione non vietano la utilizzazione di tecniche di modifica dell'ambiente a fini pacifici e non pregiudicano i principi generalmente riconosciuti e le norme applicabili del diritto internazionale relativi ad una tale utilizzazione. 2. Gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a facilitare uno scambio, il piu' completo possibile, di informazioni scientifiche e tecniche sull'utilizzazione di tecniche di modifica dell'ambiente a fini pacifici ed hanno diritto a partecipare a tale scambio. Gli Stati parti che sono in grado di farlo dovranno contribuire, a titolo individuale od unitamente ad altri Stati od organizzazioni internazionali, ad una cooperazione internazionale economica e scientifica al fine della protezione, del miglioramento e della utilizzazione pacifica dell'ambiente, tenuto debito conto delle necessita' delle regioni del mondo in via di sviluppo.
Convenzione-art. IV
ARTICOLO IV. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna ad adottare tutte le misure che riterra' opportune conformemente alle proprie procedure costituzionali per vietare e prevenire ogni attivita' in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione in tutti i luoghi che si trovino sotto la propria giurisdizione e il proprio controllo.
Convenzione-art. V
ARTICOLO V. 1. Gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a consultarsi reciprocamente ed a collaborare fra di loro per risolvere tutti i problemi che potrebbero sorgere relativamente agli obiettivi della presente Convenzione od alla applicazione delle sue disposizioni. Le attivita' di consultazione e di collaborazione previste dal presente articolo possono inoltre essere intraprese grazie ad adeguate procedure internazionali nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed in conformita' della sua Carta. Tali procedure internazionali possono comprendere i servizi di organizzazioni internazionali appropriate, nonche' quelli di un comitato consultivo di esperti, come previsto dal paragrafo 2 del presente articolo. 2. Ai fini enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo, il Depositario, nel mese che seguira' la ricezione di una domanda proveniente da uno Stato parte, convochera' un comitato consultivo di esperti. Ogni Stato parte puo' designare un esperto in seno a detto comitato, le cui funzioni ed il cui regolamento interno sono enunciati nell'allegato che costituisce parte integrante della Convenzione. Il comitato consultivo comunichera' al Depositario un riassunto delle proprie constatazioni di fatto ove figureranno tutti i giudizi ed informazioni presentati al comitato nel corso delle sue deliberazioni. Il Depositario distribuira' il riassunto a tutti gli Stati parti. 3. Ogni Stato parte della presente Convenzione che abbia motivi di ritenere che un altro Stato parte agisca in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione puo' presentare un reclamo presso il Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale reclamo deve essere accompagnato da tutte le informazioni pertinenti nonche' da tutti gli elementi di prova possibili a conferma della sua validita'. 4. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a collaborare ad ogni inchiesta che il Consiglio di Sicurezza potrebbe intraprendere, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, sulla base del reclamo ricevuto dal Consiglio. Quest'ultimo comunica i risultati dell'inchiesta agli Stati parti. 5. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a venire in aiuto o a fornire il proprio appoggio, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, ad ogni Stato parte che ne faccia richiesta se il Consiglio di Sicurezza decide che la detta parte ha subito un danno o rischia di subirlo in conseguenza di una violazione della Convenzione.
Convenzione-art. VI
ARTICOLO VI. 1. Ogni Stato parte della presente Convenzione puo' proporre degli emendamenti alla Convenzione. Il testo di ogni emendamento proposto sara' sottoposto al Depositario che lo comunichera' senza indugio a tutti gli Stati parti. 2. Un emendamento entrera' in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti della presente Convenzione che l'avranno accettato, a partire dal deposito, presso il Depositario, degli strumenti di accettazione da parte di una maggioranza degli Stati parti. In seguito, esso entrera' in vigore nei confronti di ogni altro Stato parte alla data del deposito del suo strumento di accettazione.
Convenzione-art. VII
ARTICOLO VII. La presente Convenzione ha una durata illimitata.
Convenzione-art. VIII
ARTICOLO VIII 1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Depositario convochera' una conferenza degli Stati parti della Convenzione, a Ginevra (Svizzera). Tale Conferenza esaminera' il funzionamento della Convenzione al fine di assicurarsi che i suoi obiettivi e le sue disposizioni sono in via di realizzazione; essa esaminera' in particolare l'efficacia delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo I per eliminare i pericoli di una utilizzazione di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile. 2. In seguito, ad intervalli non inferiori a cinque anni una maggioranza degli Stati parti della presente Convenzione potra', sottoponendo al Depositario una proposta a tale scopo, ottenere la convocazione di una Conferenza che abbia gli stessi obiettivi. 3. Ove non sia stata convocata alcuna conferenza conformemente al paragrafo 2 del presente articolo nei dieci anni successivi al termine di una precedente conferenza, il Depositario chiedera' il parere di tutti gli Stati parti della presente Convenzione in merito alla convocazione di una tale conferenza. Ove un terzo degli Stati parti o dieci di essi, con prevalenza del numero minore tra i due, risponda affermativamente, il Depositario adottera' immediatamente delle misure per indire la conferenza.
Convenzione-art. IX
ARTICOLO IX. 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati. Ogni Stato che non avra' firmato la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo potra' aderirvi in ogni momento. 2. La presente Convenzione sara' soggetta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. La presente Convenzione entrera' in vigore successivamente al deposito degli strumenti di ratifica da parte di venti Governi, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione verranno depositati successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione quest'ultima entrera' in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione. 5. Il Depositario informera' senza indugio tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o che vi avranno aderito, dalla data di ogni firma, dalla data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore della presente Convenzione, di tutti gli emendamenti ad essa relativi nonche' della ricezione di ogni altra comunicazione. 6. La presente Convenzione sara' registrata dal Depositario conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Convenzione-art. X
ARTICOLO X. La presente Convenzione i cui testi francese, inglese, arabo, cinese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sara' depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne inviera' copie debitamente certificate conformi ai Governi degli Stati che avranno firmato la Convenzione o che vi avranno aderito. IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma a Ginevra il diciotto maggio millenovecentosettantasette. (Seguono le firme).
Convenzione-Allegato
ALLEGATO ALLA CONVENZIONE COMITATO CONSULTIVO DI ESPERTI 1. Il comitato consultivo di esperti si assumera' il compito di compiere le constatazioni di fatto appropriate e di fornire dei pareri tecnici concernenti ogni problema che venga sollevato, conformemente al paragrafo 1 dell'articolo V della presente Convenzione, dallo Stato parte che richiede la convocazione del comitato. 2. I lavori del comitato consultivo di esperti saranno organizzati in modo da permettergli di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1 del presente allegato. Il comitato prendera' le decisioni su questioni procedurali relative all'organizzazione dei suoi lavori se possibile all'unanimita', ma, in caso contrario alla maggioranza dei suoi membri presenti e votanti. Non si procedera' a votazioni su questioni di merito. 3. Il Depositario o il suo rappresentante esercitera' le funzioni di Presidente del comitato. 4. Ogni esperto puo' essere assistito al momento delle sedute da uno o piu' consulenti. 5. Ogni esperto avra' il diritto, per il tramite del presidente, di chiedere agli Stati ed alle Organizzazioni internazionali le informazioni e l'assistenza che riterra' auspicabili per permettere al comitato di svolgere il proprio compito.
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