LEGGE 29 novembre 1980, n. 965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, adottata a Nizza il 17 dicembre 1976.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 della convenzione stessa.
PERTINI FORLANI-COLOMBO-BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Convention
CONVENTION sur la reconnaissance des etudes, des diplomes et des grades de l'enseignement superieur dans les Etats arabes et les Etats europeens riverains de la Mediterranee Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo Gli Stati arabi e gli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, Parti della presente Convenzione; DESIDEROSI di rafforzare gli stretti vincoli culturali che la storia e la vicinanza geografica hanno stabilito fra loro dai tempi piu' remoti, e di proseguire una politica d'azione comune nel campo dell'istruzione e della formazione scientifica e culturale contribuendo cosi' al rafforzamento della loro cooperazione in tutti i suoi aspetti nell'interesse del benessere e della prosperita' permanente dei loro popoli; CONVINTI che tali obiettivi saranno piu' facilmente raggiunti se gli abitanti di ciascuno degli Stati Contraenti si vedranno riconoscere il diritto di accedere liberamente alle risorse educative degli altri Stati Contraenti, ed in particolare di proseguire la propria formazione professionale negli istituti d'insegnamento superiore di tali altri Stati; CONSIDERANDO che il riconoscimento da parte dell'insieme degli Stati contraenti degli studi compiuti e dei diplomi ottenuti in uno qualsiasi di essi non puo' che intensificare la mobilita' delle persone e degli scambi d'idee, di conoscenze e di esperienze scientifiche e tecnologiche; CONSTATANDO che tale riconoscimento costituisce una delle condizioni necessarie al fine: 1. di permettere la migliore utilizzazione comune possibile dei mezzi di formazione esistenti sui loro territori, 2. di assicurare la piu' vasta mobilita' degli insegnanti, degli studenti, dei ricercatori e dei professionisti, 3. di sopperire alle difficolta' che incontrano al momento del loro ritorno nel paese d'origine le persone che hanno ricevuto una formazione all'estero; DESIDEROSI di assicurare il piu' vasto riconoscimento possibile degli studi e dei diplomi tenendo conto dei principi concernenti la promozione dell'istruzione permanente, la democratizzazione dell'insegnamento, l'adozione e l'applicazione di una politica dell'istruzione adottata alle trasformazioni strutturali, economiche e tecniche, ai cambiamenti sociali ed ai contesti culturali; DECISI a dedicare e ad organizzare la propria collaborazione futura in tali campi mediante una convenzione che costituira' il punto di partenza di un'azione dinamica concertata, condotta in particolare a mezzo di meccanismi nazionali, bilaterali e multilaterali creati a tale scopo; RICORDANDO che l'obiettivo finale che la Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura si e' proposto, consiste, nell'"elaborazione di una convenzione internazionale sul riconoscimento e la validita' dei titoli, gradi e diplomi rilasciati dagli istituti di insegnamento superiore e di ricerca in tutti i paesi"; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. 1. Ai fini della presente Convenzione, per "riconoscimento" di un diploma, titolo o grado d'insegnamento superiore ottenuto allo estero, si intende la sua accettazione da parte delle autorita' competenti di uno Stato Contraente e la concessione al suo titolare dei diritti di cui godono le persone che possiedono un diploma, un titolo o grado d'insegnamento nazionale al quale il diploma, il titolo o grado di insegnamento ottenuto all'estero e' assimilato. A seconda della portata attribuita al riconoscimento, tali diritti riguardano sia il proseguimento degli studi, sia l'esercizio di una attivita' professionale, sia le due cose insieme. (a) Il riconoscimento di un diploma, titolo o grado di insegnamento, al fine di intraprendere o di proseguire studi di livello superiore, permettera' al titolare interessato di essere ammesso negli istituti di insegnamento superiore e di ricerca di ogni Stato Contraente alle stesse condizioni in materia di studi di quelle applicabili ai titolari del diploma, titolo o grado di insegnamento similare rilasciato nello Stato Contraente interessato; (b) il riconoscimento di un diploma, titolo o grado di insegnamento straniero per l'esercizio di una attivita' professionale costituisce il riconoscimento della capacita' tecnica richiesta per l'esercizio della professione di cui trattasi. Tale riconoscimento non ha l'effetto di dispensare il titolare del diploma, titolo o grado d'insegnamento straniero dal soddisfare condizioni diverse da quelle relative alla capacita' tecnica che siano state prescritte dalle autorita' governative o professionali competenti per l'esercizio dell'attivita' professionale in questione. 2. Ai fini della presente Convenzione: (a) per "insegnamento secondario" si intende il livello degli studi, di qualunque genere esso sia, che fa seguito alla istruzione primaria od elementare, e preparatoria e che puo' avere, tra gli altri scopi, quello di preparare all'accesso all'insegnamento superiore; (b) per "insegnamento superiore" si intendono tutti i tipi di insegnamento e di ricerca del livello post-secondario aperti, nei diversi Stati e alle condizioni da essi previste, ad ogni persona che possieda requisiti sufficienti, sia perche' essa ha ottenuto un diploma, titolo o certificato finale di studi secondari, sia perche' ha ricevuto una formazione o acquisito delle conoscenze adeguate. 3. Ai fini della presente Convenzione, per "studi parziali" si intende ogni formazione che, in base alle norme in vigore nello istituto in cui essa sia stata acquisita, e' incompleta sul piano della sua durata o contenuto. Il riconoscimento da parte di uno Stato Contraente degli studi - parziali compiuti in un istituto situato nel territorio di un altro Stato Contraente e da esso riconosciuto puo' essere concesso in funzione del livello di istruzione raggiunto dall'interessato secondo i criteri utilizzati dagli organismi di formazione dello Stato di accoglimento.
Convenzione-art. 2
ARTICOLO 2. 1. Gli Stati Contraenti affermano solennemente la loro ferma risoluzione a cooperare strettamente al fine di: (a) permettere la migliore utilizzazione possibile nell'interesse di tutti gli Stati Contraenti delle loro risorse disponibili in materia di formazione e di ricerca, e a tale scopo, (i) di aprire il piu' largamente possibile l'accesso dei loro istituti d'insegnamento superiore agli studenti o ai ricercatori provenienti da uno qualsiasi degli Stati Contraenti; (ii) di riconoscere gli studi ed i diplomi di tali persone; (iii) di armonizzare le condizioni di ammissione agli istituti d'insegnamento di ciascun paese; (iv) di adottare una terminologia e dei criteri di valutazione che facilitino l'applicazione di un sistema atto ad assicurare la comparabilita' delle unita' di valore, delle materie di studio e dei diplomi; (v) di adottare, ai fini dell'ammissione ai livelli di studio successivi, una concezione dinamica che tenga conto non solo delle conoscenze attestate dai diplomi ottenuti, ma anche dalle esperienze e delle realizzazioni personali, nella misura in cui queste possono essere ritenute valide dagli istituti competenti; (vi) di adottare, ai fini delle valutazioni degli studi parziali, dei criteri flessibili, basati sul livello di formazione raggiunto e sul contenuto dei programmi seguiti, tenendo conto del carattere interdisciplinare delle conoscenze a livello dell'insegnamento superiore; (vii) di perfezionare il sistema di scambi di informazione concernenti il riconoscimento degli studi e dei diplomi; (b) realizzare negli Stati Contraenti un miglioramento continuo dei programmi di studio nonche' dei metodi di pianificazione e di promozione dell'insegnamento superiore tenendo conto delle esigenze dello sviluppo economico, sociale e culturale, delle politiche di ogni paese e degli obiettivi che figurano nelle raccomandazioni formulate dagli organi competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura per quanto attiene al miglioramento continuo della qualita' dell'insegnamento alla promozione dell'istruzione permanente e alla democratizzazione della istruzione; (c) promuovere la cooperazione regionale e mondiale in materia di riconoscimento degli studi e dei titoli accademici. 2. Gli Stati Contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie sul piano nazionale, bilaterale, multilaterale, in particolare mediante accordi bilaterali, sub-regionali, regionali o altri, nonche' mediante accordi tra universita' od altri istituti d'insegnamento superiore e mediante accordi con le organizzazioni ed organismi nazionali o internazionali competenti, allo scopo di raggiungere progressivamente gli obiettivi definiti nel presente articolo.
Convenzione-art. 3
ARTICOLO 3. 1. Gli Stati Contraenti riconoscono, alle stesse condizioni di quelle applicabili ai loro cittadini ai fini del proseguimento degli studi e dell'ammissione immediata ai livelli successivi di formazione negli istituti d'insegnamento superiore situati nei loro territori rispettivi, i diplomi di compimento di studi secondari rilasciati negli altri Stati Contraenti ed il cui possesso conferisce ai titolari i requisiti richiesti per essere ammesso ai livelli successivi di formazione negli Istituti d'insegnamento superiore situati nei territori di tali Stati Contraenti. 2. Tuttavia, l'ammissione in un istituto di insegnamento superiore potra' essere subordinata alla condizione che esistano posti disponibili nonche' alle condizioni concernenti le conoscenze linguistiche richieste o ammesse dagli organismi d'insegnamento degli Stati Contraenti per intraprendere gli studi considerati.
Convenzione-art. 4
ARTICOLO 4. 1. Gli Stati Contraenti si impegnano ad adottare, sul piano nazionale, tutte le misure necessarie al fine: (a) di riconoscere, allo scopo dell'immediato proseguimento degli studi e dell'ammissione ai livelli successivi di formazione negli istituti di insegnamento superiore situati sui loro rispettivi territori e alle condizioni applicabili ai nazionali, i titoli accademici ottenuti in un istituto d'insegnamento superiore situato nel territorio di un altro Stato Contraente e da esso riconosciuto, attestante che un ciclo completo di studi nell'insegnamento superiore e' stato compiuto secondo quanto richiesto dalle autorita' competenti; (b) di definire, per quanto possibile, le modalita' in base alle quali potrebbero essere riconosciuti, ai fini del proseguimento degli studi, i periodi di studio trascorsi negli istituti di insegnamento superiore situati negli altri Stati Contraenti. 2. Le disposizioni del paragrafo 2 del precedente articolo 3 sono applicabili ai casi previsti dal presente articolo.
Convenzione-art. 5
ARTICOLO 5. Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per rendere effettivo, per quanto possibile, il riconoscimento, in vista dell'esercizio di una professione ai sensi del precedente articolo primo 1 (b) i diplomi, titoli o gradi d'insegnamento superiori rilasciati dalle autorita' competenti degli altri Stati Contraenti.
Convenzione-art. 6
ARTICOLO 6. 1. Considerando che il riconoscimento verte sugli studi compiuti e sui diplomi, titoli o gradi rilasciati negli istituti riconosciuti di uno Stato Contraente, il beneficio dei precedenti articoli 3, 4 e 5 viene acquisito da parte di ogni persona che abbia seguito tali studi od ottenuto tali diplomi, titoli o attestati, quali che siano la nazionalita' o lo statuto politico o giuridico dell'interessato. 2. Ogni cittadino di uno Stato Contraente che abbia ottenuto sul territorio di uno Stato non contraente uno o piu' diplomi, titoli o gradi simili a quelli definiti nei precedenti articoli 3, 4 e 5 puo' avvalersi di quelle disposizioni che gli sono applicabili, a condizione che i suoi diplomi, titoli o gradi siano stati riconosciuti nel suo paese d'origine, e nel paese in cui il cittadino desidera continuare i propri studi fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 20 della presente Convenzione.
Convenzione-art. 7
ARTICOLO 7. Gli Stati Contraenti perseguono la realizzazione degli obiettivi definiti nell'articolo 2 ed assicurano l'esecuzione degli impegni previsti dagli articoli 3, 4 e 5 che precedono, mediante: (a) organismi nazionali; (b) il Comitato intergovernativo definito nell'articolo 9 che segue; (c) Organismi bilaterali o sub-regionali.
Convenzione-art. 8
ARTICOLO 8. 1. Gli Stati contraenti riconoscono che parte degli obiettivi e l'esecuzione degli impegni definiti nella presente Convenzione esigono, sul piano nazionale, una cooperazione ed un coordinamento stretti di sforzi di autorita' nazionali molto diverse, governative o non governative, in particolare di universita' ed altri istituti educativi. Essi si impegnano di conseguenza ad affidare lo studio delle questioni relative all'applicazione della presente Convenzione ad organismi nazionali idonei ai quali si assoceranno tutti i settori interessati e che saranno abilitati a proporre soluzioni adeguate. Gli Stati Contraenti si impegnano inoltre ad adottare tutte le misure amministrative necessarie per accelerare in maniera efficace il funzionamento di tali organismi nazionali. 2. Ogni organismo nazionale dovra' disporre dei mezzi necessari per consentirgli sia di raccogliere, di analizzare e di classificare esso stesso ogni informazione utile alle proprie attivita' in relazione agli studi ed ai diplomi di insegnamento superiori, sia di ottenere nel piu' breve termine, da un diverso centro nazionale di documentazione, le informazioni di cui potrebbe aver bisogno in tal campo.
Convenzione-art. 9
ARTICOLO 9. 1. Viene istituito un Comitato intergovernativo composto di esperti incaricati dagli Stati Contraenti e il cui Segretariato viene affidato al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. 2. Il Comitato intergovernativo ha il compito di promuovere l'applicazione della presente Convenzione. Esso riceve ed esamina i rapporti periodici che gli Stati Contraenti gli comunicano sui progressi realizzati e gli ostacoli da loro incontrati nell'applicazione della Convenzione, nonche' gli studi effettuati dal proprio Segretariato sulla detta Convenzione. Gli Stati contraenti si impegnano a sottoporre un rapporto al Comitato almeno una volta ogni due anni. 3. Il Comitato intergovernativo invia, ove occorra, agli Stati parti della Convenzione delle raccomandazioni di carattere generale o individuale per l'applicazione di detta Convenzione. 4. Il Segretariato del Comitato intergovernativo aiuta gli organi nazionali nell'ottenimento delle informazioni di cui necessitano nel quadro delle loro attivita'.
Convenzione-art. 10
ARTICOLO 10. Il Comitato intergovernativo elegge il proprio presidente ed adotta il proprio regolamento interno. Esso si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. Il Comitato si riunira' per la prima volta tre mesi dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione.
Convenzione-art. 11
ARTICOLO 11. Gli Stati contraenti potranno affidare ad organismi bilaterali o sub-regionale gia' esistenti, od appositamente istituita a tale scopo, il compito di studiare i problemi che viene a porre, sul piano bilaterale o sub-regionale, l'applicazione della presente Convenzione e di promuoverne la soluzione.
Convenzione-art. 12
ARTICOLO 12. 1. Gli Stati contraenti procederanno regolarmente tra loro ad ampi scambi di informazioni e di documentazioni relativi agli studi ed ai diplomi di insegnamento superiore. 2. Essi si sforzeranno di promuovere lo sviluppo dei metodi e dei meccanismi che permettano di raccogliere, analizzare, classificare e diffondere le informazioni utili, relative al riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell'insegnamento superiore, tenendo conto dei metodi e meccanismi utilizzati e delle informazioni raccolte dagli organismi nazionali, regionali ed internazionali, ed in particolare dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
Convenzione-art. 13
ARTICOLO 13. Il Comitato intergovernativo adotta tutte le disposizioni utili per associare ai propri sforzi, tendenti ad assicurare la migliore applicazione possibile della presente Convenzione, le organizzazioni internazionali governative e non governative competenti.
Convenzione-art. 14
ARTICOLO 14. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano agli studi perseguiti, ai diplomi o gradi ottenuti in ogni istituto d'insegnamento superiore soggetto all'autorita' di uno Stato contraente anche se tale istituto fosse situato al di fuori del suo territorio.
Convenzione-art. 15
ARTICOLO 15. La presente Convenzione e' aperta alla firma ed alla ratifica degli Stati arabi e degli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo invitati a partecipare alla Conferenza diplomatica incaricata dell'elaborazione della presente Convenzione.
Convenzione-art. 16
ARTICOLO 16. 1. Altri Stati, membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica o parti dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, potranno essere autorizzati ad aderire alla presente Convenzione. 2. Ogni domanda in tal senso dovra' essere comunicata al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura che la trasmettera' agli Stati contraenti almeno tre mesi prima della riunione del Comitato intergovernativo. 3. Il Comitato si riunira' in Comitato ad hoc per pronunciarsi su tale domanda. I suoi membri dovranno essere muniti, a tale scopo, di un esplicito mandato dei loro Governi. La decisione da prendere in un simile caso dovra' riunire la maggioranza dei due terzi degli Stati contraenti. 4. Tale procedura non potra' essere applicata se la maggioranza degli Stati di cui all'articolo 15 non avra' ratificato la presente Convenzione.
Convenzione-art. 17
ARTICOLO 17. La ratifica della presente Convenzione o l'adesione ad essa avverra' mediante il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
Convenzione-art. 18
ARTICOLO 18. La presente Convenzione entrera' in vigore un mese dopo il deposito del secondo strumento di ratifica, ma unicamente nei confronti degli Stati che avranno depositato i propri strumenti di ratifica. Essa entrera' in vigore, per ogni altro Stato, un mese dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Convenzione-art. 19
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