LEGGE 29 novembre 1980, n. 967

Type Legge
Publication 1980-11-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonche' al protocollo di Lussemburgo del 3 giugno 1971, relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 39 della Convenzione stessa.

PERTINI FORLANI - COLOMBO - SARTI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonche' al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia PREAMBOLO LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, CONSIDERANDO che il Regno di Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, divenendo membri della Comunita', si sono impegnati ad aderire alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ed al Protocollo relativo all'interpretazione di tale Convenzione da parte della Corte di Giustizia e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri originari della Comunita' per apportarvi i necessari adattamenti, HANNO DECISO di stipulare la presente Convenzione ed a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: RENAAT VAN ELSLANDE, Ministro della Giustizia; Sua Maesta' la Regina di Danimarca: NATHALIE LIND, Ministro della Giustizia; Il Presidente della Repubblica federale di Germania: Dr. HANS-JOCHEN VOGEL, Ministro federale della Giustizia; Il Presidente della Repubblica francese: ALAIN PEYREFITTE, Guardasigilli, Ministro della Giustizia; Il Presidente dell'Irlanda: GERARD COLLINS, Ministro della Giustizia; Il Presidente della Repubblica Italiana: PAOLO BONIFACIO, Ministro della Giustizia, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: ROBERT KRIEPS, Ministro della Pubblica Istruzione e della Giustizia; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: Prof. Mr. J. De RUITER, Ministro della Giustizia; Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: The Right Honourable the Lord ELWYN-JONES, C. H., Lord High Chancellor of Great Britain; I QUALI, riuniti in sede di Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1. Il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord aderiscono alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, in appresso denominata "Convenzione del 1968", nonche' al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, in appresso denominato "Protocollo del 1971".

Convenzione-art. 2

ARTICOLO 2. Gli adattamenti della Convenzione del 1968 e del Protocollo del 1971 figurano nei Titoli II, III e IV della presente Convenzione.

Convenzione-art. 3

ARTICOLO 3. L'articolo 1, primo comma, della Convenzione del 1968 e' completato nel modo seguente: "Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa".

Convenzione-art. 4

ARTICOLO 4. L'articolo 3, secondo comma, della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "Nei loro confronti non possono venire invocati, in particolare: nel Belgio: l'articolo 15 del Codice civile (Code civil- Burgerlijk Wetboek) e l'articolo 638 del Codice giudiziario (Code judiciaire - Gerechtelijk Wetboek); in Danimarca: l'articolo 248, paragrafo 2 della legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje) e il capitolo 3, articolo 3 della legge sulla procedura civile in Groenlandia (Lov for Gronland om rettens pleje); nella Repubblica federale di Germania: l'articolo 23 del Codice di procedura civile (Zivilprozessordnung); in Francia: gli articoli 14 e 15 del Codice civile (Code civil); in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su di un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda; in Italia: l'articolo 2 e l'articolo 4 nn. 1 e 2 del Codice di procedura civile; nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del Codice civile (Code civil); nei Paesi Bassi: l'articolo 126, terzo comma, e l'articolo 127 del Codice di procedura civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering); nel Regno Unito: le disposizioni sulla competenza basata: a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito; b) sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto; ovvero c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni esistenti nel Regno Unito".

Convenzione-art. 5

ARTICOLO 5. 1. Il testo francese dell'articolo 5, primo comma, della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "1. - en matiere contractuelle, devant le tribunal du lieu ou' l'obligation qui sert de base a' la demande a ete' ou doit etre executee;". 2. Il testo olandese dell'articolo 5, primo comma, della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "1. - ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst: voor het gerecht van de plaats, waar de verbintenis, die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd;". 3. L'articolo 5, secondo comma, della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "2. - in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale, o qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente stilla nazionalita' di una delle parti;". 4. L'articolo 5 della Convenzione del 1968 e' completato dal testo seguente: "6. - nella sua qualita' di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola verbale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio il trust ha domicilio; 7. - qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento della somma richiesta per l'assistenza o il salvataggio di cui hanno beneficiato un carico o un nolo, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo: a) e' stato sequestrato a garanzia di questo pagamento oppure b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma e' stata fornita una cauzione o un'altra garanzia; questa disposizione si applica solo se viene affermato che il convenuto ha un diritto sul carico o sul nolo ad esso relativo o ha avuto un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio".

Convenzione-art. 6

ARTICOLO 6. Nel titolo 11, sezione 2 della Convenzione del 1968 e' aggiunto l'articolo seguente: "ARTICOLO 6-bis. Qualora, ai sensi della presente Convenzione, un giudice di uno Stato contraente abbia competenza per i procedimenti legali relativi alla responsabilita' nell'impiego o nel funzionamento di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro giudice che lo sostituisca in virtu' della legislazione interna di detto Stato, e' anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilita'".

Convenzione-art. 7

ARTICOLO 7. L'articolo 8 della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 8. L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente puo' essere convenuto: 1) davanti ai giudici dello Stato in cui ha domicilio, oppure 2) in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione, oppure 3) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice d'uno Stato contraente presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore delegato della coassicurazione. Qualora l'assicuratore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, egli e' considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato".

Convenzione-art. 8

ARTICOLO 8. L'articolo 12 della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 12. Le disposizioni della presente Sezione possono essere derogate solo con una convenzione: 1) posteriore al sorgere della controversia o 2) che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o 3) che, conclusa tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempreche' la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni o 4) conclusa da un contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato contraente, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato contraente o 5) che riguardi un contratto di assicurazione in quanto questo copra uno o piu' rischi di cui all'articolo 12-bis".

Convenzione-art. 9

ARTICOLO 9. Nel titolo II, sezione 3, della Convenzione del 1968 e' aggiunto l'articolo seguente: "ARTICOLO 12-bis. I rischi di cui all'articolo 12, quinto comma, sono i seguenti: 1) ogni danno: a) subito dalle navi marittime, dagli impianti offshore e d'alto mare o dalle aeronavi, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali, b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeronavi oppure effettuato da queste navi o aeronavi in combinazione con altri mezzi di trasporto; 2) ogni responsabilita', salvo per danni all'integrita' fisica dei passeggeri o ai loro bagagli, a) risultante dall'impiego o dal funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1° lettera a), sempreche' la legislazione dello Stato contraente in cui l'aeronave e' immatricolata non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi, b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1°, lettera b); 3) ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego ed il funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1°, lettera a), in particolare quelle del nolo o del beneficio del noleggio; 4) ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti da 1° a 3°".

Convenzione-art. 10

ARTICOLO 10. Il titolo II, Sezione 4 della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "Sezione 4 Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori ARTICOLO 13. In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attivita' professionale, in appresso denominata consumatore, la competenza e' regolata dalla presente Sezione, salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, quinto comma: 1) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali; 2) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; 3) qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizi o di beni mobili materiali se: a) la conclusione del contratto e' stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicita' nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio e se b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, essa e' considerata, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato. La presente Sezione non si applica ai contratti di trasporto. ARTICOLO 14. L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto puo' essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio e' domiciliato il consumatore. L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore puo' essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il consumatore ha il proprio domicilio. Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformita' della presente Sezione. ARTICOLO 15. Le disposizioni della presente Sezione possono essere derogate solo con una convenzione: 1) posteriore al sorgere della controversia o 2) che consenta al consumatore di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente Sezione o 3) che, conclusa tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato, sempreche' la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni".

Convenzione-art. 11

ARTICOLO 11. L'articolo 17 della Convenzione del 1968 e' sostituito dal seguente articolo: "ARTICOLO 17. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa sia per iscritto, sia verbalmente con conferma scritta, sia nel commercio internazionale, in una forma ammessa dagli usi in questo campo e che le parti conoscevano od avrebbero dovuto conoscere. Quando nessuna delle parti che concludono tale clausola e' domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, i giudici degli altri Stati contraenti non possono conoscere della controversia fintantoche' il giudice o i giudici la cui competenza e' stata convenuta non abbiano declinato la competenza. Il giudice o i giudici di uno Stato contraente, ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per giudicare delle azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust. Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 12 e 15 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 16. Se una clausola attributiva di competenza e' stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente Convenzione".

Convenzione-art. 12

ARTICOLO 12. L'articolo 20, secondo comma, della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "Al giudice e' fatto obbligo di sospendere il processo fin quando non si sara' accertato che al convenuto e' stata data la possibilita' di ricevere la domanda giudiziale od un atto equivalente, in tempo utile perche' questi possa presentare le proprie difese, ovvero che e' stato fatto tutto il possibile in tal senso".

Convenzione-art. 13

ARTICOLO 13. 1. L'articolo 27, 2°, della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "2° - se la domanda giudiziale od un atto equivalente non e' stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perche' questi possa presentare le proprie difese;". 2. L'articolo 27 della Convenzione del 1968 e' completato dal testo seguente: "5° - se la decisione e' in contrasto con una decisione resa precedentemente tra le medesime parti in uno Stato non contraente, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorche' tale decisione riunisce le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto".

Convenzione-art. 14

ARTICOLO 14. L'articolo 30 della Convenzione del 1968 e' completato dal comma seguente: "L'autorita' giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale e' richiesto il riconoscimento di una decisione che e' stata resa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione e' sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, puo' sospendere il procedimento".

Convenzione-art. 15

ARTICOLO 15. L'articolo 31 della Convenzione del 1968 e' completato dal comma seguente: "Tuttavia la decisione e' eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza della parte interessata".

Convenzione-art. 16

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