DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1980, n. 985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 29;
Vista la legge 21 dicembre 1972, n. 820;
Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 309;
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 13;
Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;
Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1980, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che ha individuato le qualifiche funzionali ed ha definito i profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1980, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che ha individuato le qualifiche funzionali ed ha definito i profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101;
Visti gli accordi intervenuti il 10 luglio 1980 ed il 18 luglio 1980 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici - SILP, SILULAP, SILTS, FIP, UIL-POST, UIL-TES, aderenti alla federazione unitaria CGIL - CISL - UIL e SINDIP, nonche' l'accordo raggiunto il 24 luglio 1980 fra il Governo ed i Sindacati confederali della categoria dei postelegrafonici presenti la federazione unitaria CGIL - CISL - UIL nonche' la DIRSTAT;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; Decreta:
Art. 1
Indennita' oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, e' sostituito dal seguente: "Al personale postelegrafonico che presta servizio dalle ore 21 alle ore 7 e' corrisposta una indennita' oraria di L. 1.500 (millecinquecento)".((1))
Art. 2
Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive
Il compenso previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, e' corrisposto nella misura giornaliera di L. 7.000 (settemila). Qualora la prestazione fornita sia di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore, il compenso e' ridotto a L. 3.500 (tremilacinquecento).((1)) Per i servizi di turno resi in occasione delle festivita' di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto, il compenso suddetto e' corrisposto nella misura di lire 10.000 (diecimila), ridotta a L. 5.000 (cinquemila) ove la prestazione sia di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore.((1))
Art. 3
Indennita' per l'uso di bicicletta di proprieta' del dipendente
L'indennita' per l'uso di bicicletta di proprieta' del dipendente, prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e' stabilita nella misura di L. 500 (cinquecento) per ogni giornata di effettivo servizio.
Art. 4
Indennita' di lingue estere agli interpreti e traduttori
Le misure delle indennita' giornaliere di lingue estere agli interpreti e traduttori, previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, sono elevate rispettivamente a L. 1.000 (mille) per la conoscenza della prima lingua ed a L. 450 (quattrocentocinquanta) per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima.((1))
Art. 5
Compenso speciale per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di personale
Gli importi dei compensi speciali per la conoscenza di lingue estere, previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, e spettanti per ogni giornata di servizio prestato, sono aumentati, rispettivamente, a L. 1.000 (mille) per la conoscenza di una lingua estera ed a L. 450 (quattrocentocinquanta) per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima fino ad un massimo di tre.((1))
Art. 6
Disposizione particolare per il personale addetto ai servizi viaggianti
Al personale applicato ai servizi viaggianti e' data facolta' di richiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa di albergo di seconda categoria anche per il riposo goduto in ore diurne verso contemporanea riduzione nella misura di un terzo dell'indennita' oraria di fuori residenza, spettante ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919.
Art. 7
Decorrenza
Le misure dei compensi e delle indennita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 nonche' la disposizione di cui all'art. 6 hanno effetto dal 1 agosto 1980.
Art. 8
Ristrutturazione del premio industriale
Al personale postelegrafonico e' corrisposto un premio industriale le cui misure nette giornaliere sono cosi' stabilite: AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 come modificato dall' Errata Corrige in G.U. 10/11/1987, n. 263, ha disposto (con l'art. 66)che: "Le misure del premio industriale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, sono aumentate come segue: A) AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- NOTE (a) La maggiorazione compete ai vigilanti. (b) La maggiorazione compete, per gli uffici locali: L. 610 ai direttori degli uffici di minore entita'; L. 440 ai vice direttori degli uffici di media e rilevante entita' ed ai capi settore; per gli uffici principali: L. 610 ai direttori degli uffici di cui all'allegato D/2 del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584; L. 440 ai capi settore. (c) La maggiorazione compete, per gli uffici locali: L. 1.050 ai direttori degli uffici di media entita'; L. 710 ai vice direttori vicari degli uffici di rilevante entita'; per gli uffici principali: L. 1.050 ai direttori degli uffici di cui all'allegato C del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584; L. 710 ai vice direttori degli uffici di cui all'allegato B del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, nonche' ai dipendenti di settima categoria dell'esercizio che espletano funzioni di dirigenza, di coordinamento o ispettive previste dai rispettivi profili professionali. (d) La maggiorazione compete, per gli uffici locali: L. 1.550 ai direttori degli uffici di rilevante entita'; per gli uffici principali: L. 1.550 ai direttori degli uffici di cui all'allegato B del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584; ai capi sezione ed ai funzionari della carriera direttiva che espletano funzioni ispettive ovvero funzioni di dirigenza degli uffici di cui all'allegato A del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584; L. 1.020 al personale di ottava categoria dell'esercizio che espleta funzioni di dirigenza, di coordinamento o ispettive previste dai rispettivi profili professionali; ai vice direttori degli uffici di cui all'allegato A del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584 ed ai funzionari della carriera direttiva ((classificati nelle categorie settima e ottava applicati presso gli organi centrali e periferici;)) ((e) la maggiorazione compete :L.80 ai controllori, agli aiuto cassieri ed agli aiuto controllori delle cassa provinciali, delle sezioni contabili autonome, del magazzino centrale carte-valori e del magazzino centrale marche assicurative; L. 630 agli sportellisti degli uffici locali e degli uffici principali che effettuano, in modo diretto ed a contatto con il pubblico, per l'intero orario d'obbligo, operazioni con effettivo maneggio di denaro, attinenti ai servizi di cui all'art.100 del codice postale e delle telecomunicazioni;)) L. 550 agli sportellisti degli uffici promiscui, agli sportellisti addetti al servizio postalettere e telegrafico con maneggio di denaro. (f) La maggiorazione compete: L. 220 al personale tecnico delle categorie sesta, settima e ottava addetto alla diagnosi, riparazione e manutenzione degli impianti di meccanizzazione, automazione, telex, radio ed ai programmatori nonche' agli addetti con mansioni tecniche, alla progettazione, direzione, assistenza lavori, verifica e collaudi presso gli uffici; L. 220 al personale addetto con carattere di continuita' ed esclusivita' agli impianti di meccanizzazione ed automazione (C.M.P. - C.M.P.P. - C.N.E.D. - C.E.D.) nonche' al personale tecnico della quinta categoria; L. 110 al personale addetto ai terminali interattivi con responsabilita' di procedura e di modifica degli archivi, compresi gli addetti ai terminali per pagamenti in tempo reale, agli addetti al marcaggio, agli apparati telescriventi e di commutazione ed accettazione telefonica, ai tecnici di quarta categoria addetti alla manutenzione e riparazione degli apparati postali, telegrafici, radioelettrici e telefonici. (g) La maggiorazione compete anche ai camminatori ed al personale che espleta il servizio promiscuo di procacciato e recapito pacchi ovvero di solo procaccia con guida presso gli uffici locali. (h) La maggiorazione compete al personale applicato in uffici la cui organizzazione e' articolata in almeno due turni e sempreche' la turnazione venga eseguita per almeno 1/3 delle giornate lavorative nel mese. B) AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- (a) La maggiorazione compete: L. 610 ai dirigenti dei settori operativi nelle sale di commutazione telefonica e nei posti telefonici pubblici; L. 440 al personale con funzioni di dirigenza e di coordinamento dei lavori di piccola manutenzione. (b) La maggiorazione compete: L. 710 al direttore ripartizione uffici interurbani non in sede centro compartimento; al vicario del direttore di uffici interurbani non in sede centro compartimento; al vicario del direttore di stazione telefonica; al dirigente del servizio telefonico nazionale ed internazionale nelle sale di commutazione e nei posti telefonici pubblici; ai capi dei reparti meccanografici; L. 650 al personale che effettua il coordinamento delle attivita' di gruppi di tecnici applicati ad attrezzature complesse; al personale con funzioni di direzione lavori, collaudo di lavori, impianti ed apparati; al personale con funzioni di coordinamento amministrativo-contabile; L. 1.050 al dirigente di stazione telefonica di terza classe; al dirigente di ripartizione di stazione telefonica di prima e seconda classe. (c) La maggiorazione compete: L. 1.020 al direttore di uffici interurbani nelle sedi non centro compartimento; al direttore di ripartizione ed al vicario del direttore di ufficio interurbano nelle sedi di centro compartimento; al dirigente di ufficio di rilevante entita' non a livello di sezione; agli addetti preposti al coordinamento di raggruppamenti o settori di personale di rilevante entita'; al personale con funzioni ispettive previste nei profili professionali del personale di settima categoria direttivi; al direttore di ripartizione di stazioni telefoniche di rilevante entita'; al vicario del direttore di stazioni telefoniche di rilevante entita'; ai funzionari con qualifiche direttive classificati nelle categorie settima e ottava applicati presso gli organi centrali e periferici; L. 1.550 al direttore di stazione telefonica di prima e seconda classe; al dirigente della segreteria delle direzioni centrali; al direttore di ufficio interurbano in sede di compartimento telefonico; al direttore di sezione; al personale con funzioni ispettive escluse quelle di settima categoria sovraindicate. (d) La maggiorazione compete: L. 630 agli addetti ai posti telefonici pubblici che effettuano in modo diretto ed a contatto con il pubblico per l'intero orario d'obbligo operazioni con effettivo maneggio di danaro; L. 550 ai cassieri ed ai controllori, nonche' ai sostituti cassieri e ai sostituti controllori. (e) La maggiorazione compete: L. 110 agli addetti agli apparati telescriventi, alla riproduzione di documenti con utilizzo di macchine, alla conduzione di impianti termici e di refrigerazione, alla utilizzazione di macchine (taglierine, scarbonatrici, ecc.); al coadiuvante delle squadre di manutenzione esterna degli impianti; agli addetti ad apparecchiature video con sistemi elettronici di composizione ed elaborazione testi e prospetti: L. 220 agli addetti ai terminali interattivi con responsabilita' di procedura e di modifica degli archivi; agli addetti al marcaggio, perforazione, microfilmatura, esecuzione disegni, grafici, utilizzo di macchine accessorie e dei terminali nei centri elaborazione dati; agli operatori nelle sale di commutazione telefonica, compresi i posti telefonici pubblici; agli addetti a mansioni di coadiuvanza tecnica nelle stazioni telefoniche, nei laboratori, nelle officine, nei depositi e negli uffici interurbani; agli addetti agli impianti di meccanizzazione di automazione e di elaborazione dati; agli addetti all'esercizio, manutenzione e riparazione degli impianti e attrezzature presso le stazioni telefoniche, i laboratori e le officine; agli addetti alla diagnosi, riparazione e manutenzione degli impianti di apparati di meccanizzazione, di automazione e di elaborazione dati; ai programmatori; agli addetti, con mansioni tecniche, alla progettazione, direzione, assistenza lavori, verifica e collaudi presso gli uffici; agli addetti alla gestione automatizzata e sorveglianza degli impianti della rete telefonica nazionale, alla esecuzione di speciali lavori di installazione e di manutenzione ed alla effettuazione di speciali misure elettriche sugli impianti della rete presso le direzioni centrali tecniche e gli ispettorati telefonici di zona. (f) La maggiorazione compete: anche ai camminatori. (g) La maggiorazione compete: al personale applicato in uffici la cui organizzazione del servizio e' articolata in almeno due turni di lavoro e sempreche' la turnazione venga eseguita per almeno 1/3 delle giornate lavorative nel mese. Le maggiorazioni previste nelle sopra riportate tabelle A) e B): per gli addetti ai servizi di recapito, guida, piccola manutenzione telefonica e per i giuntisti; per coloro che esplicano funzioni di dirigenza, ispettive e di coordinamento tecnico-amministrativo; per gli addetti agli impianti, alle apparecchiature, ai laboratori e alle officine; per gli addetti ai servizi di cassa; per gli addetti ai turni rotativi, non sono cumulabili tra di loro. 2. Per i criteri di erogazione del premio industriale valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29. 3. Ne riguardi dei personali il cui orario di lavoro settimanale e' distribuito su cinque giornate, la misura giornaliera del premio industriale e' maggiorata del 20 per cento. 4. Per le funzioni non espressamente richiamate nel presente articolo, l'equiparazione e' determinata con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentito il consiglio di amministrazione. 5. Le maggiorazioni del premio industriale competono anche per le giornate di permesso sindacale, di cui all'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, entro il numero massimo di quattro mensili".
Art. 9
Compenso annuale di incentivazione
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