DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. 990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 221 dello statuto dell'Universita' di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1038, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, e' integrato con il seguente nuovo comma: Il conseguimento del diploma di specializzazione in uno degli orientamenti sopra menzionati, offre la possibilita' di accedere agli altri orientamenti mediante l'iscrizione diretta al terzo anno di corso e con la convalida degli studi e degli esami del biennio comune, considerando gli allievi iscritti negli orientamenti in soprannumero.
Art. 2
L'art. 269 dello statuto dell'Universita' di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1978, n. 585, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 269. - Il numero massimo degli allievi e' di diciassette per anno di corso e complessivamente di ottantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 3
Il primo comma dell'art. 272 dello statuto dell'Universita' di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1978, n. 585, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, e' soppresso e sostituito dal seguente: La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria per l'ammissione agli esami.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1981
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 378
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