DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1980, n. 1014

Type DPR
Publication 1980-11-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della sanita', dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile; Decreta: Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulle condizioni sanitarie dei molluschi eduli oggetto di interscambio, firmato a Roma l'11 maggio 1979, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'art. 14 dell'accordo stesso.

PERTINI FORLANI - COLOMBO - ANIASI - BARTOLOMEI - COMPAGNA

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 gennaio 1981

Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 26

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO SPAGNOLO SULLE CONDIZIONI SANITARIE DEI MOLLUSCHI EDULI OGGETTO DI INTERSCAMBIO. ACCORDO I due Governi contraenti, al fine di iniziare e sviluppare una mutua collaborazione nel campo della vigilanza igienico-sanitaria dei prodotti alimentari importati, evitando nel contempo che detta vigilanza alteri il reciproco interscambio commerciale dei prodotti stessi, ed al fine di facilitare l'importazione di molluschi vivi di produzione o raccolta dell'altro Paese contraente, hanno concordato le seguenti disposizioni: Articolo 1 E' consentita, in entrambi i Paesi, l'importazione di molluschi eduli vivi, rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 7, alle condizioni qui di seguito indicate: a) che i molluschi vivi provengano da zone marittime le cui acque non conferiscano loro caratteristiche organolettiche anormali o li rendano nocivi per la salute umana e che, sulla base di adeguati accertamenti microbiologici, chimici, radioattivi e biologici risultino conformi ai requisiti igienico-sanitari fissati per tali acque nei due Paesi; b) che le autorita' competenti del Paese di origine effettuino periodicamente e almeno mensilmente gli opportuni controlli di dette acque di coltivazione e di raccolta, per comprovare che esse mantengono le condizioni indicate alla precedente lettera a); c) che le predette autorita' effettuino, altresi', accertamenti sui molluschi coltivati o raccolti nelle acque sopracitate i cui risultati serviranno, da una parte per la valutazione delle condizioni igienico-sanitarie delle acque stesse e, dall'altra, per comprovare l'efficacia del processo di depurazione.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Nel caso in cui i risultati delle analisi sopramenzionate indichino che le acque, in tutte o in alcune delle zone di coltivazione o di raccolta, non rispondono ai requisiti stabiliti nel precedente articolo, o rivelino una modifica ecologica che possa portare a situazioni di pericolo per la salute pubblica, le autorita' del Paese di origine devono darne immediata comunicazione alle autorita' competenti del Paese di destinazione, sospendendo nel contempo le esportazioni di molluschi prodotti o raccolti nelle acque della zona interessata fin tanto che la situazione non si normalizzi. In particolare il Paese esportatore si impegna, appena nelle aree di coltivazione e di raccolta si verifichino i primi fenomeni di esplosione di alghe tossiche, a darne tempestiva comunicazione al Paese importatore, indicando la specie di alghe produttrici di biotossine idrosolubili e/o liposolubili.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Quando in uno dei Paesi contraenti sia obbligatoria, per la destinazione al consumo, la depurazione di una determinata specie, detta depurazione potra' effettuarsi indistintamente nelle stazioni depuratrici del Paese esportatore ed importatore, purche' dette stazioni siano state riconosciute e dichiarate idonee, per entrambi i Paesi, dai membri della commissione mista di cui al successivo articolo 10. A tal fine le competenti autorita' di entrambi i Paesi indicheranno le stazioni depuratrici di molluschi che desiderano siano riconosciute. La loro ispezione, ai fini dell'approvazione, dovra' essere effettuata in un tempo non superiore ai 6 mesi a partire dalla data della relativa richiesta. Se detta ispezione non viene effettuata entro tale termine, per cause imputabili al Paese non richiedente, si intendera' che quest'ultimo riconosce la o le corrispondenti stazioni di depurazione non ispezionate come idonee e pertanto le considerano automaticamente approvate. Se le autorita' incaricate dell'ispezione delle stazioni di depurazione rilevano che alcune di esse non osservano le norme prescritte, o non funzionano in maniera adeguata, devono comunicarlo alle autorita' dell'altro Paese. Esse inoltre non rilasceranno i certificati richiesti ed adotteranno simultaneamente le misure di sospensione delle esportazioni, all'altro Paese contraente, dei molluschi depurati in tali stazioni. Quando saranno scomparse le cause che hanno motivato tale sospensione, e previa comunicazione ed accettazione da parte delle autorita' del Paese importatore, conformemente ai precedenti commi secondo e terzo potranno essere riprese le esportazioni nella forma prevista. Le autorita' competenti di entrambi i Paesi contraenti renderanno note scambievolmente le definitive revoche delle autorizzazioni degli impianti, non appena saranno adottate.

Accordo - art. 4

Articolo 4 I molluschi destinati all'esportazione, sia che provengano, sia che non provengano dagli impianti approvati da entrambi i Paesi, saranno sottoposti, partita per partita, alle operazioni di lavaggio, cernita, classificazione (1) e confezionamento, al fine di renderli conformi ai requisiti previsti dalla regolamentazione vigente nel Paese importatore. A tal fine entrambi i Paesi si comunicheranno qualsiasi modifica che dovesse verificarsi nelle rispettive disposizioni, attualmente vigenti, di cui agli allegati 5a) e 5b) del presente accordo. (1) La classificazione si intende per specie, origine e grandezza.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Le partite di molluschi importati dovranno portare obbligatoriamente in tutti ed in ognuno degli imballaggi o confezioni le corrispondenti etichette dimostrative dell'avvenuta ispezione sanitaria, effettuata secondo le norme di questo accordo che saranno indipendenti da qualsiasi altra etichetta di carattere commerciale. In dette etichette (allegati 1a) e 1b), di colore giallo, dovranno figurare le seguenti indicazioni: Autorita' e Paese di origine Specie (come vengono dettagliate negli allegati 1a) e 1b). Numero di identificazione della stazione depuratrice (perforato). Data di spedizione (perforata con il giorno, mese e anno di uscita dalla stazione di depurazione). Peso espresso in chilogrammi, frazioni o multipli di essi (perforato). Ogni partita di molluschi della medesima specie, dovra' altresi' essere accompagnata da un certificato sanitario di esportazione, conforme ai modelli bilingue degli allegati 2a) e 2b). La validita' di detto certificato, che garantisce la conformita' del prodotto alle condizioni di questo accordo, sara' di sette giorni, contati a decorrere dalla data della depurazione, mantenendo tale prodotto costantemente a temperatura di 6° C, con una tolleranza di ± 2° C. Il trasporto dei molluschi dovra' essere effettuato in maniera tale che al momento dell'importazione rimanga assicurata la conservazione delle condizioni sanitarie e organolettiche originarie e la loro piena vitalita'. In ogni caso i mezzi di trasporto dovranno essere conformi ai requisiti previsti nelle legislazioni vigenti nel Paese importatore, che figurano negli allegati 5a) e 5b), predisposte a tal uopo.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Se, in applicazione delle disposizioni previste al primo comma del precedente articolo 3, la depurazione viene effettuata nel Paese importatore, le partite di molluschi dovranno essere accompagnate da una etichetta in colore rosso con l'indicazione "PRODOTTO NON DEPURATO" (All'. 3a) e 3b). L'indicazione "PRODOTTO NON DEPURATO" sara' riportata anche in tutti i documenti che accompagnano la spedizione.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Al momento della importazione in uno dei Paesi contraenti, i molluschi vivi provenienti dall'altro Paese dovranno possedere i seguenti requisiti: a) essere esenti - sia che siano stati sottoposti, sia che non siano stati sottoposti a depurazione - da quei micro-organismi, da quelle tossine e da quei parassiti pericolosi per la salute umana che non possano essere totalmente eliminati con il trattamento di depurazione; b) il titolo colonbatterico dei molluschi depurati, determinato secondo il metodo di analisi dell'allegato 4, non sara' superiore ai 500 E.coli X 1000 ml di mollusco (polpa ed acqua intervalvare). Tuttavia sara' ammesso che il 25% dei campioni, presi durante la campagna di importazione, presenti un titolo colonbatterico superiore, ma che in nessun caso, secondo il metodo di analisi sopra menzionato, superi i 600 E.coli X 1000 ml; c) il contenuto di biotossine, che risultino comunque nocive per la salute umana ed, in particolare, di tossina paralizzante dei molluschi, non dovra' superare in ogni caso livelli che possano considerarsi pericolosi secondo i criteri delle autorita' sanitarie del Paese importatore, in attesa che, sulla base di nuove acquisizioni scientifiche, venga stabilita una norma internazionale; d) la concentrazione di metalli pesanti non dovra' essere superiore a quella prevista dalle raccomandazioni CEE e quella di mercurio non dovra' superare 0,5 p.p.m.; e) la C.M.A. di radionuclidi dovra' essere conforme a quella prevista dalle tabelle EURATOM per le acque potabili e per gli alimenti.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Le autorita' sanitarie di confine, porto ed aeroporto, autorizzeranno l'importazione delle partite che risultino conformi alle disposizioni dei precedenti articoli, ferma restando la facolta' di prelevare, al momento dell'ispezione, campioni di molluschi che saranno sottoposti immediatamente ad analisi di laboratorio per comprovare i requisiti previsti al precedente articolo 7, secondo i metodi che figurano nell'allegato 4, trattenendo altresi' i campioni necessari per eventuali analisi di revisione. Se le analisi effettuate non daranno risultati conformi ai requisiti stabiliti dall'articolo 7, le corrispondenti partite saranno ritirate dal mercato e restituite o distrutte a spese dell'esportatore. I risultati di dette analisi saranno comunicati alle autorita' competenti del Paese di origine, affinche' queste adottino le misure adeguate al caso. Le autorita' sanitarie del Paese importatore contraente, in base alla pericolosita' sanitaria rilevata dai risultati delle analisi, potranno sospendere provvisoriamente le importazioni di molluschi provenienti dalle zone di coltivazione o di raccolta oppure dalle stazioni depuratrici, nelle quali sia stata effettuata la depurazione ed il confezionamento delle partite non conformi. Oltre agli accertamenti ed alle ispezioni sopracitati, i rispettivi servizi ufficiali dei due Paesi contraenti, in adempimento a quanto prescritto dalle rispettive vigenti disposizioni in materia, potranno effettuare tutti i controlli che ritengano necessari, sia delle partite destinate all'altro Paese, sia di quelle importate, conformemente a quanto prescritto dalle rispettive vigenti disposizioni di legge.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Le competenti autorita' di ciascun Paese contraente, quando lo ritengano necessario, potranno effettuare visite di ispezione alle zone di coltivazione e di raccolta, con accesso ai corrispondenti impianti ed alle stazioni di depurazione cui si riferisce il presente accordo, previa comunicazione alle autorita' competenti dell'altro Paese, le quali potranno designare propri funzionari perche' siano presenti a dette ispezioni. A cura dei due Paesi contraenti si sviluppera' altresi' una collaborazione tecnica per approfondire in comune tutti i problemi sanitari relativi al controllo della qualita' dei molluschi eduli.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Gli aggiornamenti tecnici o scientifici che dovessero risultare necessari nell'ambito dell'applicazione dell'accordo saranno elaborati da una commissione mista. Detta commissione - che sara' composta da tre o piu' membri di ognuna delle Parti, dei quali almeno due, uno per ogni Parte, dovranno essere esperti in microbiologia sanitaria - procedera' inoltre all'esame di tutte le questioni che potranno sorgere nel corso dell'applicazione dell'accordo. La riunione della commissione, richiesta ufficialmente da una delle Parti con specifica dell'ordine del giorno, dovra' tenersi nel Paese non richiedente entro il termine di due mesi a partite dalla data di ricezione della richiesta stessa. Questo Paese potra' includere nell'ordine del giorno altri temi. I punti dell'ordine del giorno sui quali la commissione non raggiungesse un accordo, e pertanto rimanessero senza risoluzione, saranno trattati per via diplomatica.

Accordo - art. 11

Articolo 11 Le autorita' sanitarie di cui al presente accordo sono: da parte dell'Italia: Ministero della sanita' - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione - Piazzale Marconi, palazzo Italia - 00144 ROMA-EUR. da parte della Spagna: Direccion general de salud publica (Ministerio de sanidad y seguridad social) - Direccion - Plaza de Espana, 17 - MADRID 13.

Accordo - art. 12

Articolo 12 Le autorita' competenti a cui si riferisce il presente accordo sono: da parte dell'Italia: Ministero della sanita' - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione - Piazzale Marconi, palazzo Italia - 00144 ROMA-EUR. da parte della Spagna: Junta Central Inspectora para la Calidad y Salubridad de los Moluscos con domicilio en la SubSecretaria de Pesca y Marina Mercante - Calle Ruiz de Alarcon, 1 - MADRID 14.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Il presente accordo non pregiudica in nessun modo i diritti e gli impegni precedentemente sottoscritti da ognuna delle Parti contraenti o che in futuro potessero sottoscriversi sulla base di accordi internazionali multilaterali. Tuttavia, per i prodotti importati da altri Paesi non potranno concedersi condizioni sanitarie meno rigide senza una preventiva valutazione ed approvazione da parte della commissione mista.

Accordo - art. 14

Articolo 14 Il presente accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. Esso e' stipulato a tempo indeterminato e potra' essere denunciato in qualunque momento con preavviso di sei mesi. FATTO a Roma l'11 maggio 1979 in duplice esemplare in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per lo Stato spagnolo ROBLES PIQUER Per la Repubblica italiana FORLANI Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

Anexo 1a)

ANEXO 1a) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato/Anexo 1b)

ALLEGATO/ANEXO 1b) Parte di provvedimento in formato grafico

Anexo 2a)

ANEXO 2a) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato/Anexo 2b)

ALLEGATO/ANEXO 2b) Parte di provvedimento in formato grafico

Anexo 3a)

ANEXO 3a) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato/Anexo 3b)

ALLEGATO/ANEXO 3b) Parte di provvedimento in formato grafico

Annesso 4

ANNESSO 4 METODI DI ANALISI Per quelli italiani, quelli richiesti nel decreto ministeriale in data 27 aprile 1978; Per quelli spagnoli, ordinanza dell'11 aprile 1973 (Boletin Oficial del Estado, n. de 16 de Abril de 1973).

Anexo 5a)

ANEXO 5a) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato/Anexo 5b)

ALLEGATO/ANEXO 5b) LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI SALUBRITA' DEI MOLLUSCHI LEGISLACION ITALIANA SOBRE MATERIA DE SALUBRIDAD Y CALIDAD DE MOLUSCOS EN VIGOR Legge 2 maggio 1977, n. 192 - Gazzetta Ufficiale n. 132 del 17 maggio 1977. Decreti ministeriali 27 aprile 1978 - supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 dell'8 maggio 1978. Ministero della Sanita': avviso di rettifica al decreto ministeriale 27 aprile 1978 - Gazzetta Ufficiale n. 209 del 27 luglio 1978. Decreto ministeriale 4 ottobre 1978 - Gazzetta Ufficiale n. 286 del 12 ottobre 1978. Decreto ministeriale 5 ottobre 1978 - Gazzetta Ufficiale n. 286 del 12 ottobre 1978. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, numero 185. Decreto ministeriale 6 giugno 1968. Decreto ministeriale 2 febbraio 1971. Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

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