DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1980, n. 1036

Type DPR
Publication 1980-09-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate delle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e dal Consiglio universitario nazionale nei loro pareri;

Sentiti i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

L'art. 58, concernente il corso di laurea in farmacia, e' soppresso e sostituito con il seguente: L'esame di laurea consiste nella compilazione di una dissertazione originale scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente al corso di laurea e in una prova orale nella quale il candidato deve sostenere una discussione sulla dissertazione e svolgere uno o piu' argomenti secondo quanto stabilito per i diversi corsi di laurea.

Art. 2

Nell'art. 59, concernente il corso di laurea in matematica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo didattico e' aggiunto il seguente: algebra superiore. Nell'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo generale e' soppresso quello di; onde elettromagnetiche. Nell'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo applicativo e' aggiunto il seguente: algebra universale. L'ultimo comma, concernente norme per l'esame di laurea, e' modificato nel senso che e' soppresso il testo dei punti a) e b) e sostituito con il seguente nuovo testo: a) la compilazione di una dissertazione originale scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente al corso di laurea e la sua discussione; tale dissertazione per la laurea ad indirizzo generale dovra' avere il carattere di ricerca originale. Conseguentemente il punto c) diventa b).

Art. 3

Nell'arte 60, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo didattico sono aggiunti i seguenti: fisica sanitaria; cibernetica; epistemologia; filosofia della scienza. All'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo generale e per l'indirizzo applicativo (orientamento in fisica dello stato solido) sono aggiunti i seguenti: fisica sanitaria; cibernetica.

Art. 4

Nell'art. 61, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per gli indirizzi organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico sono aggiunti i seguenti: didattica della chimica; chimica dei composti eterociclici; chimica organica applicata; chimica dei composti metallo-organici; stereochimica; cristallochimica; chimica fisica dello stato solido; chimica fisica delle soluzioni; complementi di matematica (corso speciale per chimici). Il terzultimo comma e' soppresso e sostituito con il seguente: L'esame di laurea comprende: a) la compilazione di una dissertazione originale scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente al corso di laurea e la sua discussione; b) la discussione di due tesine orali scelte dalla commissione fra tre presentate dallo studente.

Art. 5

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: chimica e tecnologia della catalisi; chimica dell'inquinamento atmosferico e delle acque; corrosione e protezione dei materiali; economia ed organizzazione industriale; strumentazione industriale chimica; chimica applicata (ai materiali da costruzione). Il terzultimo comma e' soppresso e sostituito con il seguente: L'esame di laurea comprende: a) la compilazione di una dissertazione originale scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente al corso di laurea e la sua discussione; b) la discussione di due tesine orali scelte dalla commissione fra tre presentate dallo studente.

Art. 6

Nell'art. 63, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: ecologia vegetale; fitosociologia; fitogeografia. Tra il quinto e il sesto comma viene inserito il nuovo seguente comma: Il corso biennale di fisiologia generale importa anch'esso due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno e uno alla fine del secondo anno di insegnamento. L'ultimo comma e' soppresso e sostituito dal seguente: L'esame di laurea comprende: a) la compilazione di una dissertazione originale scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente al corso di laurea e la sua discussione; b) la discussione di due tesine orali scelte dalla commissione fra tre presentate dallo studente.

Art. 7

Nell'art. 64, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: biologia marina; enzimologia; citologia ed embriologia vegetale; fitogeografia; fitosociologia; ecologia vegetale; ecologia umana; fisiologia comparata; neurofisiologia; elettrofisiologia; analisi biologiche e di laboratorio; limmologia; protozoologia. Tra il quinto e il sesto comma viene inserito il nuovo seguente comma: L'insegnamento di fisiologia generale biennale comporta due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno e uno alla fine del secondo anno di insegnamento. Il decimo comma e' soppresso e sostituito dal seguente: Dopo il primo biennio lo studente che intenda conseguire la laurea elaborando un lavoro sperimentale, dovra' frequentare uno degli istituti della facolta' o un istituto cui fanno capo insegnamenti del corso di laurea in scienze biologiche, ove attendera' all'elaborazione della tesi di laurea. L'ultimo comma e' soppresso e sostituito con il seguente: L'esame di laurea comprende: a) la compilazione di una dissertazione originale scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente al corso di laurea e la sua discussione; b) la discussione di due tesine orali scelte dalla commissione fra tre presentate dallo studente.

Art. 8

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: botanica; complementi di matematica (per geologi); fotogeologia; geologia marina; geologia ambientale; geomorfologia applicata; biostratigrafia e paleoecologia; mineralogia dei sedimenti; petrografia delle rocce sedimentarie; petrografia delle rocce metamorfiche; geochimica applicata; tecnica dei sondaggi; prospezione geomineraria; tecnica delle miniere; preparazione dei minerali; elementi di diritto, economia e legislazione sociale; diritto minerario; geofisica applicata; erosione e conservazione del suolo. E' aggiunto il seguente nuovo comma: L'esame di laurea comprende: a) la compilazione di una dissertazione originale scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente al corso di laurea e la sua discussione; b) la discussione su una carta tematica originale a carattere geologico presentata dallo studente.

PERTINI SARTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1981

Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 251

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