DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980, n. 1042

Type DPR
Publication 1980-10-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 18, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli: Centro universitario di studi sui trasporti (CUST) Art. 19. - Il "Centro universitario di studi sui trasporti" (CUST), e' annesso alla facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Messina. Art. 20. - Il centro e' un istituto scientifico che ha per finalita' attivita' di informazione e studio sui trasporti terrestri, marittimi e aerei, interni e internazionali, con particolare riguardo ai problemi giuridici e territoriali ed alla correlata programmazione socio-economica. Rientrano in particolare tra i suoi scopi: a) la raccolta e classificazione sistematica della documentazione giuridica, economica, statistica, geografica e politica in materia; b) l'organizzazione di corsi di studio e di aggiornamento nel settore, anche in collaborazione con altre facolta' o Universita', centri o enti locali nazionali o internazionali, interessati; c) la realizzazione di studi e ricerche relative ai trasporti nel quadro della integrazione economica europea; d) l'organizzazione di conferenze, seminari, riunioni di studio e congressi per promuovere la divulgazione, l'indagine e il dibattito riguardo alle materie di cui al primo comma di questo articolo; e) la esecuzione di studi, ricerche e consulenze, di carattere temporaneo o permanente, a scopo teorico o applicativo, su determinati problemi dei trasporti, anche per conto di amministrazioni e di enti pubblici o privati, nazionali o internazionali; f) la formazione di ricercatori ai fini del conseguimento di una specializzazione post-universitaria nel settore; g) eventuali pubblicazioni relative alle predette attivita'. I corsi di cui alla lettera b) del secondo comma di questo articolo si propongono lo scopo di integrare ed aggiornare la preparazione di studenti e laureati nelle materie indicate nei precedenti commi 1 e 2. A conclusione dei corsi di studio non vengono rilasciati titoli di studio. Art. 21. - Sono organi del centro: a) il direttore; b) il comitato consultivo. Art. 22. - Il direttore del centro, nominato con decreto rettorale su designazione del consiglio di facolta' di giurisprudenza, e' un professore di ruolo ordinario o straordinario della facolta' stessa nell'ambito della cui cattedra rientri spiccatamente l'insegnamento della materia dei trasporti. Il nominato rimane in carica finche' conserva detto insegnamento. In mancanza di professori di ruolo ordinari e straordinari aventi i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, il direttore del centro verra' designato dal consiglio di facolta' di giurisprudenza tra i professori di ruolo dell'Universita' di Messina nell'ambito della cui cattedra rientri spiccatamente l'insegnamento della materia dei trasporti. Il direttore cura lo svolgimento dell'attivita' di ricerca e documentazione del centro e la realizzazione dei programmi speciali di ricerca e formazione del centro. Art. 23. - Il comitato consultivo e' composto dal preside della facolta' di giurisprudenza, che lo presiede, e dal direttore del centro, membri di diritto. Esso inoltre, e' formato: da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; da un rappresentante della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti; da un rappresentante del Ministero degli affari esteri; da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; da un rappresentante dell'assessorato al turismo ed ai trasporti della regione siciliana; da un rappresentante del consiglio di amministrazione della Universita' di Messina designato dal rettore. Il comitato consultivo esprime il proprio parere, non vincolante, sui programmi speciali di ricerca e formazione del centro. Esso si riunisce almeno una volta l'anno, in Messina od altra sede indicata dal presidente del comitato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, e, in caso di parita', prevale il voto del presidente. Art. 24. - I membri non di diritto del comitato consultivo sono nominati con decreto rettorale, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Art. 25. - Al funzionamento del centro si provvede con i fondi assegnati dall'Universita' di Messina. Questa ultima attribuira' al centro quei fondi che il Ministero della pubblica istruzione o altri Ministeri, enti pubblici e privati, italiani e stranieri, conferiscono a tal fine all'Universita'. Art. 26. - I fondi del centro sono gestiti in conformita' a quanto previsto dall'art. 53 del testo unico sulla istruzione universitaria. Art. 27. - Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali il centro e' dotato di personale non docente universitario assegnato dal consiglio di amministrazione dell'Universita' di Messina o dal Ministero della pubblica istruzione. Allo stesso fine, il centro puo' proporre ai competenti organi dell'Universita' di procedere alla stipula di apposite convenzioni con Ministeri ed enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, per il distacco presso il centro di personale amministrativo. L'onere finanziario relativo ricadra' interamente sugli enti che stipulano la convenzione con l'Universita' a favore del centro. Art. 28. - L'Universita' di Messina fornisce i locali idonei all'attivita' di ricerca e informazione del centro. Art. 29. - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del testo unico sull'istruzione universitaria.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 febbraio 1981

Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 172

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