DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. 1045
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 44 dello statuto dell'Universita' di Ancona, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 779, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, e' modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti e' stabilito in venticinque.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 febbraio 1981
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 280
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