DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 1060
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 273. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, sono apportate le seguenti modifiche: la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia muta la denominazione in ginecologia ed ostetricia; la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare muta la denominazione in cardiologia; la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione muta la denominazione in anestesia e rianimazione; la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente muta la denominazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva. Allo stesso elenco e' aggiunta la scuola di specializzazione in neurofisiopatologia.
Art. 2
L'art. 275, relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta la denominazione in ginecologia ed ostetricia, e' soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la prima clinica ostetrica della Universita' di Firenze e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: a) elementi di genetica medica; b) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia delle pelvi; c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana; d) fisiologia ostetrica; e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica; f) semeiotica e diagnostica ostetrica; g) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I; h) lingua straniera (inglese) quadriennale I. 2° Anno: a) semeiotica e diagnostica ginecologica; b) operazioni ostetriche (biennale) I; c) anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile; d) citologia ginecologica; e) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) III; f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia; g) lingua straniera (inglese) quadriennale II. 3° Anno: a) puericultura prenatale; b) immunologia ostetrica e ginecologica; c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia; d) operazioni ostetriche (biennale) II; e) operazioni ginecologiche (biennale) I; f) ostetricia e ginecologia (forense); g) terapia medica in ostetricia e ginecologia; h) clinica ostetrica e ginecologia (biennale) I; i) psicosomatica ostetrica e ginecologica; l) lingua straniera (inglese) quadriennale III 4° Anno: a) neonatologia; b) urologia ginecologica; c) radiodiagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia; d) chirurgia addominale; e) operazioni ginecologiche (biennale) II; f) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II; g) lingua straniera (inglese) quadriennale IV. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Art. 3
L'art. 282, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in cardiologia, e' soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in cardiologia Art. 282. - La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso l'istituto di clinica medica generale B e conferisce il diploma di specialista in cardiologia. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso, e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare; fisiologia dell'apparato cardiovascolare I; biochimica e biofisica; semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I; informatica medica e strumentazione biomedica I. 2° Anno: anatomia patologica I; fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare II; patologia e clinica cardiovascolare I; semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II; informatica medica e strumentazione biomedica II; radiologia I; aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari. 3° Anno: anatomia patologica II; semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III; patologia e clinica cardiovascolare II; radiologia II; terapia medica e farmacologia clinica I. 4° Anno: semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV; patologia e clinica cardiovascolare III; terapia medica e farmacologia clinica II; terapia chirurgica; terapie intensive cardiologiche. I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o piu' docenti secondo quanto opportuno al loro migliore svolgimento sulla base di un programma da approvarsi annualmente dal consiglio di facolta' su proposta del direttore della scuola. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche nei reparti e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.
Art. 4
L'art. 284, relativo alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in anestesia e rianimazione, e' soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione Art. 284. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione dell'Universita' di Firenze e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di venticinque per anno di corso e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1°Anno: 1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 3) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 4) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 6) anestesiologia I; 7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; 8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; esercitazioni pratiche. 2° Anno: 1) anestesiologia II; 2) terapia antalgica; 3) rianimazione I; esercitazioni pratiche. 3° Anno: 1) rianimazione II; 2) tecniche speciali di anestesia; 3) tecniche speciali di rianimazione; 4) indagini diagnostiche attinenti alla specialita'; esercitazioni pratiche. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specialita'.
Art. 5
L'art. 291, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente, che muta la denominazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, e' soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva Art. 291. - La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva della Universita' di Firenze conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia descrittiva e topografica specialistica (I corso); fisiopatologia e semeiotica funzionale (I corso); anatomia ed istologia patologica (I corso); patologia chirurgica (I corso). 2° Anno: anatomia descrittiva e topografica specialistica (II corso); fisiopatologia e semeiotica funzionale (II corso); anatomia ed istologia patologica (II corso); patologia chirurgica (II corso); semeiotica chirurgica (I corso); radiologia e medicina nucleare (I corso); endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (I corso). 3° Anno: patologia chirurgica (III corso); semeiotica chirurgica (II corso); radiologia e medicina nucleare (II corso); endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (II corso); clinica e terapia chirurgica (I corso); tecniche operatorie (I corso). 4° Anno: semeiotica chirurgica (III corso); radiologia e medicina nucleare (III corso); endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (III corso); clinica e terapia chirurgica (II corso); tecniche operatorie (II corso); anestesia e rianimazione; riabilitazione in chirurgia digestiva. 5° Anno: clinica chirurgica e terapia chirurgica (III corso); tecniche operatorie (III corso); chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente; chirurgia pediatrica dell'apparato digerente; terapia intensiva. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria per l'ammissione agli esami; e' inoltre obbligatorio un periodo di frequenza ai fini di apprendimento di un mese per ogni anno di corso con presenza attiva e continuativa nelle strutture ove ha sede la scuola. Il superamento degli esami di ciascun anno e' condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Al termine del quinquennio, per ottenere il diploma, i candidati devono presentare una tesi scritta su un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva da discutere davanti all'apposita commissione; inoltre devono sostenere una prova clinica.
Art. 6
L'art. 306, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' stabilito in quindici per ogni anno di corso.
Art. 7
Dopo l'art. 319, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in neurofisiopatologia. Art. 320. - La scuola di specializzazione in neurofisiopatologia ha sede presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali e conferisce il diploma di specialista in neurofisiopatologia. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di tre anni accademici e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli iscritti e' di dieci per anno di corso, e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1° Anno: neuroanatomia; neurofisiologia; elementi di fisica e di elettronica biomedica; informatica e statistica biomedica; neurochimica; neurofarmacologia. 2° Anno: neurofisiopatologia I; neurologia clinica; psichiatria clinica; neuropsichiatria infantile; neurochirurgia; neuroradiologia; elettroencefalografia I. 3° Anno: neurofisiopatologia II; elettroencefalografia II; elettromiografia; tecniche speciali di diagnostica strumentale del sistema nervoso; elettrodiagnostica ed elettroterapia. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza, sia alle lezioni che alle esercitazioni pratiche, presso i laboratori della scuola. Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corso pluriennale il cui esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Alla fine del corso gli allievi debbono superare, per il conseguimento del diploma di specialista in neurofisiopatologia, un esame che consta di una prova pratica e di una discussione di una tesi scritta su un argomento di neurofisiopatologia, preventivamente approvato dal direttore della scuola.
Art. 8
Gli articoli 324, 327, 329 e 331 dello statuto della Universita' di Firenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 1118, concernente il corso di perfezionamento in sessuologia medica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 324. - Il corso ha la durata di due anni e rilascia un diploma di perfezionamento che non da diritto alla qualifica di specialista. Art. 327. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: fisiopatologia della funzione sessuale (biennale) I; psicologia con particolare riguardo alla sessualita' (biennale) I; clinica sessuologica (biennale) I; anatomia; neurofisiopatologia della funzione sessuale; genetica medica; endocrinologia; ginecologia ed ostetricia; urologia; igiene. 2° Anno: fisiopatologia della funzione sessuale (biennale) II; psicologia con particolare riguardo alla sessualita' (biennale) II; clinica sessuologica (biennale) II; infezioni sessuali; psicopatologia sessuale; farmacologia; medicina legale; diritto di famiglia; sociologia; pedagogia. Secondo le esigenze didattiche il consiglio di corso puo' organizzare seminari ed esercitazioni e potra' disporre che si tengano conferenze, su argomenti di interesse generale. Art. 329. - Il numero degli iscritti ad ogni anno di corso e' di quindici. Il numero complessivo degli iscritti ai due anni di corso non puo' essere superiore a trenta. Non possono essere concesse abbreviazioni di corso. I candidati sono ammessi in base ad una graduatoria per titoli e ad una prova di esame. La commissione per l'esame di ammissione e' composta dal direttore e da due insegnanti del corso nominati dal consiglio di corso. Art. 331. - Al termine del primo anno di corso, per il passaggio all'anno successivo, gli iscritti sono tenuti a superare tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti, compresi quelli di durata biennale. Alla fine del corso, dopo aver sostenuto gli esami relativi agli insegnamenti del secondo anno, gli iscritti devono presentare e discutere una relazione scritta su un tema preventivamente concordato con uno degli insegnanti. La relazione e' valutata da una commissione di sette membri nominata dal consiglio della facolta' e presieduta dal direttore del corso.
PERTINI SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 febbraio 1981
Registro n. 14 Istruzione, foglio n. 370
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