DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1980, n. 1078

Type DPR
Publication 1980-12-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 544, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio. Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio (2ª scuola) Art. 545. - La seconda scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso la seconda cattedra di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio. Il numero massimo degli iscritti e' stabilito in quaranta specializzandi (dieci per anno di corso). Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio (articoli 542-544).

Art. 2

L'art. 618, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, e' modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti e' stabilito complessivamente in ottantacinque specializzandi.

Art. 3

L'art. 620, relativo alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, e' modificato nel senso che il secondo e terzo comma sono soppressi.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1981

Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 16

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