DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1980, n. 1091

Type DPR
Publication 1980-12-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Il testo dell'art. 23, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, e' modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: diritto penitenziario; diritto processuale comparato; diritto delle Comunita' europee; diritto urbanistico; diritto regionale; diritto pubblico dell'economia; teoria della finanza locale; diritto della famiglia; diritto processuale amministrativo; diritto agrario comparato; sistemi giuridici comparati; diritto della sicurezza sociale; diritto delle banche e delle borse; metodologia della scienza giuridica; istituzioni di diritto pubblico. Dallo stesso elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari: diritto dei Paesi afro-asiatici; storia ed istituzioni di Paesi afro-asiatici. Nello stesso elenco l'insegnamento di sociologia cambia la denominazione in quello di "sociologia del diritto".

Art. 2

Il testo dell'art. 26, relativo alla propedeuticita' degli esami per la laurea in giurisprudenza, e' sostituito dal seguente: Gli studenti non possono sostenere gli esami di: diritto civile, diritto commerciale, diritto processuale civile, diritto del lavoro, diritto ecclesiastico, diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo, diritto agrario, diritto agrario comparato, diritto privato comparato, diritto canonico, diritto della navigazione, diritto industriale, diritto tributario, diritto fallimentare, diritto internazionale privato, diritto urbanistico, diritto della famiglia, diritto processuale amministrativo, diritto della sicurezza sociale, diritto delle banche e delle borse prima di aver superato l'esame di istituzioni di diritto privato. Gli studenti non possono sostenere gli esami di: storia del diritto italiano, diritto romano, esegesi delle fonti di diritto romano, papirologia ed epigrafia giuridica, diritto comune prima di aver superato gli esami di storia del diritto romano e istituzioni di diritto privato. Gli studenti non possono sostenere gli esami di: diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto ecclesiastico, diritto penale, procedura penale, diritto processuale civile, diritto processuale comparato, diritto internazionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto agrario, diritto agrario comparato, diritto della navigazione, diritto tributario, teoria generale del processo, diritto delle Comunita' europee, diritto urbanistico, diritto regionale, diritto pubblico dell'economia, diritto della famiglia, diritto processuale amministrativo, diritto della sicurezza sociale, diritto delle banche e delle borse, diritto fallimentare prima di aver sostenuto l'esame di diritto costituzionale, oppure di diritto pubblico generale, oppure di istituzioni di diritto pubblico. Gli studenti non possono sostenere gli esami di: scienza delle finanze e diritto finanziario, diritto commerciale, prima di aver superato l'esame di economia politica. Gli studenti non possono sostenere l'esame di teoria della finanza locale prima di aver superato l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario. Gli studenti non possono sostenere gli esami di diritto della sicurezza sociale prima di aver superato l'esame di diritto del lavoro.

Art. 3

Il testo dell'art. 27, relativo alle modalita' dell'esame per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, e' sostituito dal seguente: L'esame di laurea consiste in una discussione orale sopra una dissertazione scritta.

Art. 4

Il testo dell'art. 29 e' sostituito dal seguente: Per raggiungere tali fini, nel seminario: a) e' curata la formazione di una biblioteca speciale; b) sono tenuti corsi complementari in materie non contemplate nell'ordinamento della facolta' o corsi speciali su parti di esse; c) si promuovono conferenze e discussioni; d) si tengono esercitazioni pratiche.

Art. 5

Il testo dell'art. 30 e' sostituito dal seguente: Il consiglio direttivo del seminario e' costituito dagli stessi membri del consiglio di facolta', nella sua forma piu' allargata ai sensi delle disposizioni di legge in vigore; esso elegge nel proprio seno un direttore con facolta' di conferma.

Art. 6

Il testo dell'art. 32 e' sostituito dal seguente: Al seminario hanno facolta' di iscriversi gli studenti e i laureati italiani e stranieri della facolta' di giurisprudenza, scienze politiche, lettere e filosofia. Dietro favorevole avviso del consiglio direttivo, la iscrizione puo' anche essere accordata a studenti e laureati, italiani e stranieri di altre facolta'.

Art. 7

Il testo dell'art. 33 e' sostituito dal seguente: A coloro che abbiano frequentato per un anno i corsi del seminario viene rilasciato un certificato di lavori compiuti a firma del direttore del seminario e del preside della facolta'.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1981

Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 296

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